5 Settembre 2017

Natura bifasica delle opposizioni esecutive e tempestività dell’impugnazione

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Cass. civ., 12 aprile 2017, n. 9352; Pres. Vivaldi; Est. Frasca; P.M. Mistri (conf.).

Esecuzione forzata – Esecuzione immobiliare – Opposizioni – All’esecuzione – Procedimento unico a struttura bifasica – Conseguenze in tema di impugnazioni– Termini – Decorrenza – Termine lungo per l’impugnazione – Riduzione a sei mesi – Applicazione “ratione temporis” – Rilevanza della fase sommaria (cod. proc. civ., artt. 327, 615, 616).

[1] L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta in due fasi, di cui una sommaria e l’altra a cognizione piena, è e resta un unico procedimento, per cui, ai fini dell’applicazione del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione. Ne segue che, ai fini del termine di impugnazione di sei mesi, previsto dal novellato art. 327 c.p.c., ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione.  

CASO

[1] Proposto appello avverso una sentenza resa all’esito di una opposizione immobiliare, la Corte adita dichiarava il gravame inammissibile per tardività, affermando che all’appello proposto doveva ritenersi applicabile il nuovo art. 327 c.p.c., che fissa il termine lungo per impugnare in sei mesi, in luogo di quello previgente di un anno. Il giudice d’appello giungeva a tale conclusione sulla premessa di considerare il giudizio di opposizione pendente non dal momento del deposito del ricorso al giudice dell’esecuzione, quando era ancora operante il testo previgente dell’art. 327 c.p.c., ma dalla notifica della citazione introduttiva della fase a cognizione piena, avvenuta dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo.

Avverso la decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione accoglie il ricorso; in consapevole contrasto con altri precedenti dello stessa Corte, afferma il principio secondo cui, poiché le opposizioni esecutive, pur articolandosi in due distinte fasi, di cui la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, danno vita ad un procedimento unico, la cui pendenza è data dal deposito del ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c. nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. Poiché nel caso portato alla sua attenzione il ricorso in opposizione era stato depositato prima della modifica dell’art. 327 c.p.c., il termine per impugnare la sentenza resa all’esito dell’opposizione non poteva essere quello semestrale, ma quello annuale, con la conseguenza che l’appello andava ritenuto tempestivo.

QUESTIONI

[1] In dottrina, gran parte degli autori sostiene che il procedimento di opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione abbia carattere unitario, per cui il giudizio di opposizione deve ritenersi già instaurato con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione; ne segue che l’atto introduttivo del giudizio a cognizione piena ha il carattere di mero atto di impulso che consente il passaggio dalla fase introduttiva a quella di trattazione, con il richiamo del ricorso introduttivo del giudizio (Bove-Balena, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 289-290; Menchini-Motto, Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Milano, 2006, 175-178).

Per altri autori, invece, il deposito del ricorso in opposizione non è in grado di “reggere” anche la successiva (ed eventuale) fase di merito, ma dà vita solo alla fase preliminare e cameral-cautelare innanzi al giudice dell’esecuzione, destinata esclusivamente all’assunzione dei provvedimenti sulla competenza e sulla sospensione dell’esecuzione. Ciò comporta che il giudizio di merito di opposizione può dirsi pendente solo dopo l’esaurimento della fase camerale, a seguito della proposizione della domanda, successiva ed eventuale, con la quale la parte interessata, nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione, promuove la cognizione ordinaria (Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2008, 1178-1179; Comoglio-Ferri-Taruffo, Lezioni sul processo civile, Procedimenti speciali, cautelari ed esecutivi, II, Bologna, 2006, 312).

Questo secondo orientamento aveva spinto una parte della giurisprudenza di legittimità a ritenere applicabile il termine semestrale di cui al novellato art. 327 c.p.c. e per tale via inammissibile il gravame, dovendosi escludere che il deposito del ricorso fosse idoneo a determinare la pendenza del giudizio di opposizione, sottolineandosi in particolare come la fase sommaria e camerale dinnanzi al giudice dell’esecuzione avesse un mero «carattere interinale e non decisorio» (Cass. 12 dicembre 2012, n. 22838).

Pare tuttavia prevalente in giurisprudenza, come d’altronde viene sottolineato dallo stesso estensore della decisione in commento, l’idea di attribuire carattere unitario ai giudizi di opposizione successivi all’inizio dell’esecuzione (v. tra le molte Cass. 9 giugno 2010, n. 13928; Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033), per cui la fase sommaria e la fase a cognizione piena devono ritenersi fasi di un procedimento unico, che inizia con la proposizione del ricorso in opposizione; ciò fa sì che, ai fini dell’applicabilità o meno dell’art. 327 c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, rilevi il deposito del ricorso (Cass. 7 maggio 2015, n. 9246).