13 Dicembre 2016

Manipolazione dell’Euribor

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

È stata finalmente pubblicata, sul sito della Comunità Europea, la decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione Antitrust CE con cui è stata censurata la condotta, in violazione delle regole sulla concorrenza, di quattro primari Istituti bancari (Barclays, Deutsche Bank, Societè Generalè, RBS).

Nel dettaglio, le predette banche, si legge nella motivazione della decisione, “hanno commesso un illecito dell’art. 101 del Trattato e dell’art. 53 dell’accordo EEA, partecipando nei periodi sotto indicati, in una violazione singola e continua riguardante derivati dal tasso d’interesse dell’euro e coprente l’intera EEA, che consisteva in accordi e/o pratiche concordate che avevano come obiettivo la manipolazione del normale processo per la determinazione della componente del prezzo nel settore EIRD“.

La violazione – realizzata nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per  mezzo di un complesso di accordi e/o pratiche concordate – è risultato essere finalizzata a limitare e/o distorcere la competizione nel settore dei tassi d’interesse dei derivati dell’euro (o dei derivati del tasso d’interesse dell’euro, anche) connessi al Tasso Interbancario di Offerta in Euro (“EURIBOR”) e/o all’Indice Medio Overnight in Euro (“EONIA”).

Di recente sono state condannate, in relazione al loro coinvolgimento nel cartello che ha alterato il fixing dell’Euribor, anche le banche Credit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase.

Resta da verificare se e in che misura la giurisprudenza accoglierà eventuali richieste di restituzione degli interessi pagati indebitamente per la manipolazione dell’Euribor (operata dalle banche suddette) anche in riferimento ad operazioni di finanziamento (a tasso variabile collegato all’Euribor) sottoscritte con banche diverse da quelle direttamente colpite dal provvedimento sanzionatorio ed in essere nel periodo settembre 2005 – maggio 2008.