19 Marzo 2019

Mancanza della formula esecutiva, opposizione agli atti esecutivi, sentenza inappellabile e “nullità innocua”

di Stefania Volonterio, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, 12 febbraio 2019, n. 3967, Pres. Vivaldi, Est. D’Arrigo

Esecuzione forzata – Mancata spedizione del titolo in forma esecutiva – Nullità – Sussiste – Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. – Sanatoria del vizio – Non sussiste – Allegazione del concreto pregiudizio – Necessità – Mancata allegazione – Difetto di interesse ad agire – Inammissibilità dell’opposizione – Sussiste (Cod. Proc. Civ., artt. 100, 156, 475, 479, 617, 618)

MASSIMA

  1. L’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.
  2. Qualora un’opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e in parte riconducibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione: appello per l’opposizione all’esecuzione ex 615 c.p.c.; ricorso straordinario in Cassazione per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

CASO

Il creditore intimava precetto al debitore per il pagamento del residuo prezzo dovutogli in ragione di una compravendita immobiliare tra loro intervenuta. Unitamente al precetto, il creditore notificava al debitore una copia conforme del titolo esecutivo stragiudiziale (l’atto pubblico notarile) che, tuttavia, risultava priva della formula esecutiva.

Il debitore proponeva opposizione lamentando, da un lato, la nullità del titolo notificatogli per carenza di spedizione in forma esecutiva; dall’altro lato, l’infondatezza della pretesa del creditore di ottenere il saldo del prezzo per un immobile affetto da vizi costruttivi.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione nella parte in cui lamentava la nullità del titolo esecutivo per mancanza della relativa formula, ritendendo assorbita la doglianza di merito.

La sentenza veniva però riformata dalla Corte d’appello, che riteneva che il vizio dato dalla mancanza della formula esecutiva sul titolo fosse stato sanato dalla proposizione dell’opposizione da parte del debitore, attività difensiva ritenuta dimostrativa del raggiungimento dello scopo, ovvero della compiuta acquisizione, da parte dell’esecutata, delle ragioni del credito fatto valere nei suoi confronti. La Corte d’appello respingeva altresì la doglianza di merito del debitore, assorbita in primo grado e riproposta in seconde cure, ritenendo che l’opponente non avesse tempestivamente denunciato i vizi costruttivi lamentati.

La debitrice opponente si rivolgeva allora alla Suprema Corte, censurando la sentenza di appello per violazione dell’art. 475 c.p.c.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ritiene preliminare chiarire se l’omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo ne determini l’inesistenza ovvero dia luogo ad una mera irregolarità formale concludendo, in continuità al proprio consolidato orientamento sul tema, che l’omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo configura una mera irregolarità del titolo stesso, censurabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Diversa ipotesi, infatti, è quella nella quale viene posta in dubbio la stessa esistenza del titolo e il diritto del creditore a procedere in executivis, censura che deve essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.

Qualificata, quindi, l’opposizione, in parte qua, come proposta ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c., la Corte pregiudizialmente rileva d’ufficio l’improponibilità dell’appello a suo tempo proposto dal creditore opposto avverso la sentenza di primo grado. Infatti, anche qualora una stessa opposizione abbia il duplice contenuto di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione all’esecuzione (come nel caso di specie), l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione, rilevando a tal fine il concreto contenuto della sentenza.

Al rilievo d’ufficio dell’improponibilità dell’appello e della conseguente formazione del giudicato segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con l’assorbimento degli ulteriori motivi che l’opponente aveva proposto con riguardo al merito della sua originaria opposizione. Sul punto, infatti, la Corte chiarisce che, poiché la sentenza di primo grado aveva pronunciato solo sull’opposizione agli atti esecutivi, il creditore opposto, soccombente in primo grado, avrebbe dovuto, nel rispetto delle conseguenti regole di impugnazione, proporre ricorso per cassazione e non già appello, mentre solo a seguito dell’eventuale cassazione della sentenza impugnata, il giudice del rinvio (il tribunale, sempre in prime cure) si sarebbe fatto carico delle doglianze rientranti nella previsione dell’art. 615 c.p.c., rimaste assorbite nell’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per difetto di spedizione in forma esecutiva.

Sebbene, come detto, la declaratoria di improponibilità dell’appello e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata abbia determinato l’assorbimento di ogni ulteriore motivo dedotto, la Suprema Corte, nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., ritiene di dover chiarire le conseguenze della mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al debitore e lo fa, innanzitutto, individuando quale sia lo scopo effettivo per il quale l’art. 475 c.p.c. impone la spedizione del titolo in forma esecutiva.

Scartando le più risalenti teorie che vedono nella formula esecutiva un mero “residuo storico” volto a dare esteriore affermazione a un’efficacia (quella esecutiva) della quale il titolo già intrinsecamente godrebbe e ritenendo infondata la tesi espressa dalla corte territoriale nel caso in oggetto, cioè che la formula serva solo a dare piena cognizione all’esecutato della pretesa fatta valere nei suoi confronti, i Supremi Giudici aderiscono alla tesi secondo la quale il procedimento di apposizione della formula esecutiva risponde alla necessità di svolgere un controllo volto a “sugellare la rilevanza dell’atto come idoneo a sostenere l’azione esecutiva” e, più precisamente, a verificare: “(a) l’esistenza di una norma che conferisca all’atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell’art. 474 c.p.c.; (b) l’esigibilità del diritto, che – secondo la chiara lettera dell’art. 474, primo comma, c.p.c. – costituisce presupposto dell’azione esecutiva distinto dalla valenza astratta dell’atto come titolo esecutivo; (c) trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, la sussistenza del requisito della liquidità, anch’esso richiesto dall’art. 474, primo comma, c.p.c.; (d) trattandosi di scritture private autenticate, che esse contengano una obbligazione di somme di denaro”; nonché ad individuare il soggetto che ha diritto di utilizzare il titolo e a controllare il numero delle copie del titolo esecutivo che vengono rilasciate, anche per “mantenere sotto il controllo dell’autorità giudiziaria l’esercizio della facoltà di cumulo dei mezzi di espropriazione”.

Alla luce di queste affermazioni, la Suprema Corte conclude, quindi, che la mera proposizione dell’opposizione non può sanare l’assenza di formula esecutiva sul titolo notificato.

Tuttavia, la Corte aggiunge che, sebbene un error in procedendo come quello in oggetto sia idoneo a inficiare la successiva attività esecutiva, qualora il vizio sia tempestivamente fatto valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. entro venti giorni dalla notificazione del precetto, ciò però non risulta sufficiente, perché “qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enunciazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria”: la mancata allegazione di un pregiudizio concreto determina assenza di interesse ad agire e conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione stessa.

QUESTIONI

I temi trattati nella sentenza in esame si dipanano su due direttrici.

La prima di esse vede la Corte di cassazione affermare – previo chiarimento di quali sono gli scopi perseguiti dalla legge con il richiedere, ex art. 475 c.p.c., che all’esecuzione forzata si possa procedere solo previo rilascio, sul titolo, della formula esecutiva – che la presenza della formula anche sulla copia del titolo notificata al debitore non è una formalità irrilevante, ma la sua mancanza, pur dando luogo solo a una irregolarità e non a un’inesistenza, è idonea a sostanziare un’opposizione agli atti esecutivi che, tuttavia, deve essere necessariamente accompagnata dall’allegazione di un concreto pregiudizio del debitore opponente, che così deve sostanziare il proprio interesse ad agire, pena l’inammissibilità dell’opposizione pur tempestivamente proposta ex art. 617, comma 1, c.p.c.

Il tutto nell’ottica, oltremodo diffusa e reiteratamente adottata, di prevalenti principi di “economia processuale” e di “ragionevole durata del processo”. Non si può, tuttavia, fare a meno di cogliere una certa qual contraddizione tra la necessaria allegazione di un pregiudizio subìto in concreto dal debitore opponente per il difetto di spedizione in forma esecutiva del titolo notificatogli e e la contemporanea affermazione per cui la formula esecutiva non sarebbe un mero “residuo storico” o una formalità a solo vantaggio (conoscitivo) del debitore. Se, infatti, l’apposizione della formula soddisfa anche interessi pubblicistici al regolare, corretto ed efficiente andamento dell’apparato giurisdizionale, come tali al di sopra di quelli delle sole parti dell’esecuzione (creditore e debitore), affermare che un’esecuzione fondata su un titolo privo di formula possa proseguire se il debitore non subisce una specifica lesione svuota la formula esecutiva proprio di quei significati e di quelle rationes legis ad essa attribuiti dalla stessa Corte di cassazione. Tanto è vero che la Suprema Corte si vede costretta ad affermare il principio di cui alla su riportata massima, “a prescindere dalle molteplici funzioni proprie della spedizione in forma esecutiva”.

La seconda direttrice sulla quale si muove la pronuncia in commento ha un passaggio rilevante non tanto laddove ribadisce la differenza tra i presupposti dell’opposizione agli atti esecutivi rispetto a quella all’esecuzione, ma nella parte in cui chiarisce le modalità di individuazione dei corretti mezzi di impugnazione di una sentenza che definisce un procedimento di opposizione, considerando che, come noto, una sentenza che conclude un’opposizione ex art. 615 c.p.c. è appellabile, mentre una sentenza che conclude un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è solo impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

Il tema non è di poco conto, considerando sia la frequenza con la quale è necessario instaurare cumulativamente, a ragion veduta, un’opposizione sia ex art. 615 che ex art. 617 c.p.c., sia la frequenza dei casi in cui, nel dubbio, un medesimo vizio viene comunque dedotto con un’opposizione che il difensore qualifica esplicitamente sia agli atti esecutivi che all’esecuzione.

Problema la cui difficoltà si accresce qualora, come pure spesso accade, il tribunale, all’esito del giudizio, non qualifichi la sua pronuncia ovvero lo faccia ma erroneamente oppure ancora, come accaduto nel caso di specie, il giudice ritenga un motivo di opposizione assorbente rispetto all’altro, senza però specificare in quale categoria rientri la doglianza accolta.

La risposta della giurisprudenza al problema rimane quella che si legge anche nella sentenza in oggetto: da un lato, non è invocabile il “principio dell’apparenza”, non potendosi quindi fare affidamento neppure su una eventuale esplicita qualificazione data dal tribunale; dall’altro lato, se la sentenza ha (o anche solo pare avere) un duplice contenuto, e quindi di definizione sia di doglianze ex art 615 che ex art. 617 c.p.c., l’impugnazione, sebbene riguardante la medesima sentenza, dovrà essere duplice: appello avverso la parte di sentenza che decide sull’opposizione all’esecuzione; ricorso straordinario per cassazione avverso la parte di sentenza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi.