7 Novembre 2017

L’utilizzo del documento di trasporto nella disciplina Iva

di Redazione Scarica in PDF

Il documento di trasporto, noto come “DDT”, è stato introdotto nel nostro ordinamento in sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. 472/1996. Con l’abrogazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 627/1978 riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria), tali beni, in linea di principio, non devono essere più obbligatoriamente assistiti da alcun documento accompagnatorio. L’utilizzo della bolla di accompagnamento non interessa dunque più la generalità dei contribuenti: la sua efficacia è limitata esclusivamente al trasporto di alcuni beni particolari, quali tabacchi, fiammiferi o prodotti sottoposti al regime di rilevanza fiscale, eccetera.

Il documento di trasporto deve essere emesso in duplice copia, una da trattenere e conservare a cura del cedente e l’altra da consegnare al cessionario, non sono previsti vincoli di forma, di dimensione o di tracciato e, come disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, deve contenere:

il numero progressivo;·

la data: deve essere indicata la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto. Nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze organizzative dell’impresa, andranno indicate entrambe;

le generalità del cedente e del cessionario: andranno riportate la ditta, la denominazione e o la ragione sociale, la residenza o il domicilio e il numero di partita Iva o del codice fiscale. In caso di soggetti non residenti andrà poi indicata l’ubicazione della stabile organizzazione;

dati dell’eventuale incaricato del trasporto: quando il trasporto avviene attraverso un vettore andranno indicate le generalità dello stesso ma non quelle della persona fisica che materialmente esegue il trasporto. Inoltre nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi, fermo restando che questo non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni;

la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;

l’eventuale causale non traslativa del trasporto.

La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi

altro documento, ad esempio, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti.

L’obbligo di emettere il documento di trasporto sussiste in due circostanze previste dalla normativa Iva.

Per potersi avvalere della fatturazione differita.

I soggetti che emettono fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 all’atto della consegna o spedizione hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti, indifferentemente, da una fattura ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria, ovvero possono far viaggiare le merci senza alcun altro documento qualora la relativa fattura venga spedita o consegnata al cessionario entro le ore 24.00 del giorno di consegna di spedizione dei beni.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto, o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, l’articolo 21, comma 4, del decreto Iva prevede la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Come previsto nella C.M. 225/E/1996, gli operatori che intendono avvalersi della modalità di fatturazione differita devono utilizzare il documento di trasporto o di consegna previsto dal comma 3 del D.P.R. 472/1996, il quale deve essere emesso “prima dell’inizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali, in forma libera, senza, cioè vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato”.Per quanto riguarda le modalità di emissione del DDT, la stessa C.M. 249/E/2006 ha precisato che

i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal DDT nemmeno nel caso in cui ci si vuole avvalere della fatturazione differita. In tal caso infatti il DDT, in base alle diverse esigenze aziendali, può essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici. Dal momento che il documento di trasporto è completo di ogni elemento obbligatorio sin dall’origine, senza che né il soggetto emittente, né i successivi soggetti riceventi siano tenuti ad eseguire sul DDT ulteriori annotazioni, è ritenuta ammissibile l’emissione del DDT anche sotto forma di documento informatico.

Per la movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà.

Il documento di trasporto è uno dei mezzi previsti al fine di superare le presunzioni di acquisto o vendita in caso di consegna a terzi di beni a titolo non traslativo della proprietà.

In particolare, il D.P.R. 441/1997 stabilisce che, salvo prova contraria si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti quando non si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. I luoghi enunciati dal comma 1 dell’articolo 1 nei quali i beni possono essere rinvenuti sono: le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa. Tale presunzione non opera se viene dimostrato che i beni stessi:

sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti;

sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Ai sensi del successivo comma 5 dell’articolo 1 del D.P.R. 441/1997, il documento di trasporto è uno dei mezzi previsti che permette di evidenziare la consegna a terzi a titolo non traslativo della proprietà superando così le presunzioni di cessione (o di acquisto). A tal fine il DDT deve contenere l’indicazione della causale non traslativa del trasporto e come previsto poi nella C.M. 225/E/1996 il documento di trasporto dovrà essere conservato sia dal soggetto emittente che dal soggetto destinatario dei beni stessi.

Per quanto riguarda infine le modalità di conservazione, ancora la stessa C.M. 225/E/1996 ha precisato che il documento di trasporto è soggetto all’obbligo di conservazione analogo all’obbligo previsto per gli altri documenti rilevanti a fini Iva, disciplinato dall’articolo 39 del D.P.R. 633/1972, ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, mentre ai fini civilistici l’articolo 2220 del cod. civ. prevede che i documenti di trasporto devono essere conservati, sia dall’emittente che dal destinatario, per dieci anni dalla data della loro emissione.