20 Settembre 2016

L’ordinanza ex art. 612 che risolve una questione circa il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata non ha (più) natura di sentenza, ma di provvedimento conclusivo della fase sommaria di un’opposizione all’esecuzione

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Cass., Sez. III, 21 luglio 2016, n. 15015 – Pres. Vivaldi – Est. De Stefano – P.M- Cardino (diff.)

Esecuzione forzata – Esecuzione degli obblighi di fare o di non fare – Ordinanza ex art. 612 c.p.c. – Risoluzione in concreto di controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale del titolo – Natura di ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di opposizione – Conseguenze (c.p.c. artt. 612, 616; c.p.c. disp. att., art. 185)

[1] L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 che abbia illegittimamente risolto una questione in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all’inammissibilità dell’azione esecutiva intrapresa (e dunque abbia esorbitato dalla funzione che la legge le assegna) non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale decisiva di una opposizione all’esecuzione, ma è qualificabile  – e ciò anche qualora in essa si siano liquidate le spese giudiziali – quale  provvedimento  conclusivo della fase sommaria di una opposizione all’esecuzione, con la conseguenza che la parte interessata potrà tutelarsi introducendo il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. 

CASO

[1] Instaurato procedimento di esecuzione degli obblighi di fare di cui all’art. 612 c.p.c., il g.e. adito rigettava il ricorso con ordinanza, contestualmente risolvendo con il medesimo provvedimento anche questioni di merito attinenti al diritto degli esecutanti ad agire in executivis.

I ricorrenti, con separato giudizio, oltre a dolersi di specifici profili formali dell’ordinanza concernenti l’improprio carattere decisorio attribuitovi dal giudice, contestavano la soluzione data dall’ordinanza alle questioni sul loro diritto ad agire in via esecutiva.

Il giudice investito delle doglianze, anziché considerare il giudizio innanzi a lui quale fase di merito conseguente alla opposizione già avanzata dagli esecutati in sede di ricorso ex art. 612, lo qualificava come opposizione agli atti esecutivi e, sul presupposto di considerare l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione sentenza sostanziale ex art. 615, riteneva l’azione proposta inammissibile. Avverso la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione proposta, gli esecutanti proponevano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Osserva in particolare il S.C. che, a seguito della modifica dell’art. 616 c.p.c., il giudizio di opposizione si articola in una fase necessaria di natura sommaria, non importa con quale formula terminativa si sia avuta, e in una successiva fase (eventuale) a cognizione piena da iniziarsi nel termine concesso dal giudice dopo l’esaurimento della prima; posta questa premessa, deve di conseguenza escludersi che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, qualunque forma abbia rivestito, possa avere carattere decisorio, limitandosi semplicemente a risolvere in via sommaria le eventuali questioni sollevate dalle parti, nonché a rinviare alla fase successiva la definitiva risoluzione delle stesse.

In altre parole, per il S.C., la nuova articolazione dei giudizi oppositivi induce a ritenere che qualora il giudice adito ai sensi dell’art. 612, anziché limitarsi a dar luogo alla attuazione del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, decida sulle eventuali contestazioni in quella sede proposte riguardanti l’esistenza o l’ambito del diritto dell’istante di agire in via esecutiva, l’ordinanza da lui emessa non può considerarsi terminativa dell’esecuzione di cui agli artt. 612-614, ma deve qualificarsi quale provvedimento conclusivo della fase sommaria dell’opposizione ex art. 615 relativa alla questione sollevata innanzi a lui.

Al provvedimento del g.e., pertanto, in quanto solo formalmente conclusivo del procedimento di esecuzione, va applicato il regime previsto dall’art. 616 c.p.c., con il conseguente onere di correzione dell’ordinanza laddove con la stessa non sia stato fissato il termine per l’introduzione (rectius prosecuzione) del giudizio di merito.

QUESTIONI 

[1] In ordine al principio, ormai più che consolidato, secondo cui, a seguito della riforma attuata con la legge n. 52 del 2006, i giudizi oppositivi di cui di cui al titolo V del libro III del codice di rito hanno natura bifasica, per cui dopo una fase davanti al giudice dell’esecuzione che si svolge col rito camerale richiamato dall’art. 185, disp. att. c.p.c. e che si conclude con un provvedimento che decide sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, segue una fase eventuale che si svolge con le regole del processo di cognizione piena e si conclude con un provvedimento idoneo a divenire cosa giudicata, v. Cass. 8 febbraio 2016, n. 2490; Cass. 29 maggio 2014, n. 12055; Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033; in dottrina, si vis, Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione, Napoli, 2012, 223 e seguenti.

La decisione in commento rappresenta il superamento di quell’orientamento sino ad oggi invalso presso la giurisprudenza di legittimità secondo cui andava attribuita natura di sentenza (come tale appellabile) all’ordinanza con cui il g.e., oltre a determinare le modalità dell’esecuzione forzata, risolve questioni circa il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (v. da ultimo Cass. agosto 2015, n. 17314, secondo cui “il provvedimento emesso in forma di ordinanza dal giudice dell’esecuzione per obblighi di fare e di non fare, che dirima in concreto una controversia insorta tra le parti, ove assuma valore sostanziale di sentenza su una opposizione all’esecuzione, è soggetto al regime di impugnazione via via vigente per tale tipo di provvedimento, sicché, se emesso nel periodo tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009, non è appellabile ma esclusivamente ricorribile per cassazione”; analogamente, si v. senza pretesa di esaustività, Cass. 15 luglio 2009, n. 16471; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24808; Cass. 23 maggio 2006, n. 12117; Cass. 18 marzo 2003, n. 3990, in AC, 2004, 98; Cass. 10 dicembre 1991, n. 13287, in RFI, 1991, voce Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, n. 9; Cass. 20 settembre 1990, n. 9584, in RFI, 1990, voce cit., n. 5).