2 Novembre 2016

L’omessa attestazione di conformità degli atti, al momento di iscrizione a ruolo del pignoramento, è una mera irregolarità

di Giuseppe Bertolino Scarica in PDF

Pres. Dall’Acqua – Est. La Rana

Espropriazione presso terzi – iscrizione a ruolo – attestazione di conformità – omesso deposito – mera irregolarità (cod. proc. civ., art. 543 co. 2 e 4; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012 n. 221, e s.m.i., art. 16 bis, co. 9 bis)

[1] Il deposito del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento, stabilito per l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva dall’art. 543, comma quarto, cod. proc. civ., mancante dell’attestazione di conformità di tali atti non determina l’inefficacia del pignoramento, ma costituisce una mera irregolarità. 

CASO
[1] Una società debitrice proponeva opposizione all’esecuzione ed esponeva che il creditore D.G.L.D. al momento della iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, eseguita in via telematica, non aveva attestato la conformità del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto pignoramento.

Il Giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutiva con ordinanza del 29 marzo 2016.

Con reclamo depositato in data 2 aprile 2016, il creditore procedente chiedeva la revoca dell’ordinanza di sospensione dell’espropriazione.

In particolare, il creditore deduceva che il deposito degli atti indicati all’art. 543 cod. proc. civ. al momento dell’iscrizione al ruolo privi della attestazione di conformità non può comportare la declaratoria di inefficacia del pignoramento.

La società debitrice chiedeva il rigetto del reclamo.

Celebrata l’udienza di comparizione delle parti, il Collegio si riservava per la decisione.

SOLUZIONE
[1] Il Collegio ha accolto il reclamo ed ha revocato l’ordinanza di sospensione resa dal Giudice dell’esecuzione il 29 marzo 2016.

Il Tribunale ha affermato che ai sensi dell’art. 543, quarto comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. – il quale prescrive che il pignoramento perda inefficacia laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione – l’inefficacia del pignoramento può essere dichiarata soltanto qualora sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto.

La mancanza della attestazione di conformità dei predetti atti agli originali, invece, non determina alcuna conseguenza.

La omessa attestazione dà luogo ad una mera irregolarità che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore.

QUESTIONI
[1] Il quarto comma dell’art. 543 cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 18 co. 1, lett. b) d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che, al momento della iscrizione al ruolo della procedura esecutiva presso terzi, che va effettuata telematicamente, il creditore depositi gli atti di cui al secondo periodo della medesima disposizione (precetto, titolo esecutivo e atto di pignoramento), muniti della necessaria attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis, comma nove bis, del d.l. 179/2012 (comma introdotto dal d.l. n. 90/2014).

La questione interpretativa che si è posta attiene all’inefficacia del pignoramento, da limitare all’ipotesi in cui vi sia l’omissione del deposito dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, oppure da estendere, anche qualora i predetti atti siano stati tempestivamente depositati, al caso in cui risulti mancante la sola attestazione di conformità.

Nella giurisprudenza di merito si sono formati orientamenti contrastanti.

Un primo orientamento ritiene che la mancata attestazione di conformità equivale al mancato deposito e implica l’inefficacia del pignoramento, rilevabile d’ufficio, atteso che il richiamo dell’ultimo periodo dell’art. 543, quarto comma, cod. proc. civ. al secondo periodo dovrebbe essere riferito ai menzionati atti muniti dell’attestazione di conformità; con la conseguenza che, in assenza di dichiarazione di conformità, non potrebbe che giungersi alla pronuncia di inefficacia del pignoramento (cfr. Tribunale di Pesaro, ordinanza 10 giugno 2015; conforme Tribunale Milano 29 giugno 2016).

Il Tribunale di Caltanissetta, invece, con l’ordinanza in esame, non condivide l’impostazione ermeneutica e la soluzione sopra prospettata da una parte della giurisprudenza di merito.

Secondo il Collegio nisseno, la norma di cui all’art. 543, quarto comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., – la quale prescrive che debba essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione – deve essere interpretata nel senso che detta inefficacia debba essere dichiarata nell’ipotesi in cui sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali.

L’omissione, in mancanza di una espressa sanzione di nullità degli atti, dà luogo ad una mera irregolarità che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore.

A sostegno della decisione il Tribunale evidenzia che il procedimento esecutivo viene incardinato in virtù di un titolo che ha accertato la pretesa creditoria e la conseguente inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.

La declaratoria di inefficacia del pignoramento, a fronte di un vizio meramente formale dell’atto depositato al momento dell’iscrizione al ruolo, appare conseguenza eccessivamente rigorosa nelle ipotesi in cui non vi sia una effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore (in senso conforme, Tribunale di Bologna, ordinanza del 22 ottobre 2015; Tribunale di Bari, ordinanza 4 maggio 2016).

Questa interpretazione trova conferma nella disposizione di cui all’art. 22, terzo comma, Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che prevede: «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta».

La pronuncia è da condividere poiché appare contrario ai principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo dichiarare l’inefficacia di un pignoramento, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, in considerazione della carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, tenuto conto altresì del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell’art. 543, quarto comma, cod. proc. civ., possono essere depositati dal creditore anche in un secondo momento.

V’è da osservare, infine, che il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità non rallenta lo svolgimento del processo esecutivo o, complessivamente, l’attività dell’amministrazione della giustizia, q quindi non incide sulla ragionevole durata del processo di espropriazione e non comporta una violazione dell’art. 111 della Costituzione.