4 Luglio 2017

Litisconsorzio processuale in fase di impugnazione e necessità di integrazione del contraddittorio

di Mara Adorno Scarica in PDF

Cass., 28 aprile 201 n. 10504

Impugnazioni civili – Cause scindibili – Litisconsorzio processuale – Integrazione del contraddittorio – Sussistenza – Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 331).

[1] L’integrazione del contraddittorio, in fase di impugnazione, deve essere disposta ai sensi dell’art. 331 c.p.c., quando nel precedente grado di giudizio siano state decise in un unico processo plurime cause, le quali, seppur non legate da vincolo sostanziale di inscindibilità, riguardino due o più rapporti scindibili ma dipendenti da presupposti di fatto comuni, ricorrendo un’ipotesi di c.d. litisconsorzio necessario processuale.

 CASO

[1] In un giudizio in materia locatizia, in primo grado veniva accertata l’esistenza di distinti rapporti locatizi relativi ad appartamenti situati nel medesimo complesso immobiliare facenti capo ciascuno a diversi conduttori e veniva condannato l’ente comunale, in qualità di locatore, al pagamento in favore dei primi di importi di varia entità a titolo di differenze di canone locatizio. Proposto appello da parte dell’ente locatore, la Corte napoletana disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di alcuni dei conduttori appellati; quindi, verificata l’inosservanza del suddetto ordine, dichiarava l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione. In particolare, si denunciava la violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. per avere la Corte territoriale, da un lato, ritenuto la necessità del litisconsorzio anche nei confronti degli eredi rimasti estranei al rapporto contrattuale controverso, ordinando anche nei loro confronti l’integrazione del contraddittorio; dall’altro, qualificato l’appello come giudizio a litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli appellati, «le cui posizioni sostanziali (seppur azionate congiuntamente in primo grado) erano tuttavia distinte e separatamente valutabili (afferendo a rapporti locatizi aventi ad oggetto differenti immobili) e pertanto tali da integrare la fattispecie di cause scindibili regolata dall’art. 332 c.p.c., con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’intero appello».

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso, affermando che ove l’impugnazione sia regolarmente instaurata nei confronti di alcuni degli eredi della parte defunta, opera il fenomeno della trasmissione della legittimazione processuale della parte deceduta agli eredi,  i quali vengono a trovarsi, indipendentemente dalla natura inscindibile o meno del rapporto sostanziale controverso, in una situazione di litisconsorzio per ragioni processuali, che impone che il processo si svolga con la necessaria partecipazione di tutti gli eredi.

Rileva, inoltre, la Corte che il concetto di causa inscindibile, riconducibile all’ambito di applicazione di cui all’art. 331 c.p.c., vada riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio c.d. necessario processuale, che sussiste quando la necessaria partecipazione in sede di impugnazione di tutte le parti presenti al precedente giudizio discende dall’aver deciso in un unico processo una pluralità di cause riguardanti più rapporti scindibili ma legati dalla comunanza di presupposti di fatto.

Conseguentemente osserva che tali fattispecie sono soggette al regime processuale previsto dall’art. 331 c.p.c. che impone al giudice, ove ravvisi che l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti del primo grado di giudizio, di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi, a pena di nullità dell’intero giudizio di impugnazione e della sentenza che lo definisce.

QUESTIONI

[1] L’art. 331 c.p.c., dedicato al litisconsorzio nelle fasi di gravame (cfr., per la dottrina più risalente, T. Carnacini, Il litisconsorzio nelle fasi di gravame, Padova, 1937), ossia al problema della identificazione delle parti necessarie del giudizio di impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di una pluralità di parti in cause inscindibili o tra di loro dipendenti presidia, da un lato, l’unitarietà del giudizio di impugnazione e, dall’altro, l’armonizzazione dei giudicati.

Sulla nozione di causa inscindibile in sede di impugnazione la soluzione adottata dalla Cassazione è coerente con l’orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui tale nozione ricorre non solo quando la necessità del litisconsorzio in primo grado deriva da ragioni di ordine sostanziale, ma anche quando dipende da ragioni di carattere processuale, trattandosi di ipotesi di c.d. litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che la pluralità di parti deve necessariamente persistere nel giudizio di impugnazione quand’anche sia stata determinata da eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado, al fine di evitare il contrasto di giudicati nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio. Per una casistica delle fattispecie che danno luogo a litisconsorzio necessario processuale con contestuale estensione dell’operatività del regime di cui all’art. 331 c.p.c., che impone al giudice di ordinare in fase di gravame l’integrazione del contraddittorio, v. Cass. 20 luglio 2016, n. 14829, Foro it., Rep. 2016, voce Impugnazioni civili, n. 82; 19 aprile 2016, n. 7732, ibid., n. 85; 12 febbraio 2016, n. 2859, ibid., n. 87; 26 maggio 2015, n. 10808, id., Rep. 2018, voce cit., n. 93; 12 maggio 2014, n. 10243, Nuova proc. civ., 2014, fasc. 3, 177; 27 agosto 2013, n. 19584, Foro it., Rep. 2013, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 33; 1° ottobre 2012, n. 16669, Giust. civ., 2013, I, 2530; 17 ottobre 2007, n. 21832, Foro it., Rep. 2007, voce Impugnazioni civili, n. 101; 10 ottobre 2007, n. 21132, ibid., n. 100; 13 aprile 2007, n. 8854, ibid., voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 33. Inoltre, v. R.P. Sinisi, Il litisconsorzio nelle fasi di gravame, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 668 e ss.

Riguardo all’ipotesi in cui l’inscindibilità della causa si configuri nel caso di successione nel processo degli eredi della parte defunta, i quali vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, indipendentemente dalla natura inscindibile o meno del rapporto sostanziale controverso, che esige in fase di impugnazione l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, cfr. Cass. 2 aprile 2015, n. 6780, www.lanuovaproceduracivile.com, 2015; 19 marzo 2014, n. 6296, Foro it., Rep. 2014, voce Impugnazioni civili, n. 76; 17 settembre 2008, n. 23765, id., Rep. 2008, voce cit., n. 65; 19 gennaio 2007, n. 1202, id., Rep. 2007, voce cit., n. 98.