5 Settembre 2017

Liquidazione del danno non patrimoniale

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 maggio 2017, n. 12084

Danno non patrimoniale – Illegittimo trasferimento – Sindrome depressiva con ansia – Liquidazione ristoro – Ctu – Tabelle milanesi – Condizioni

MASSIMA

Sussiste il risarcimento del danno non patrimoniale per il trasferimento illegittimo presso un’altra sede che provoca al lavoratore depressione e ansia. Per la liquidazione del ristoro, il giudice ha l’onere, nell’esaminare l’entità del danno, di disporre una Ctu applicando le tabelle milanesi piuttosto che basarsi su aspetti formalistici e non unitari del ricorso introduttivo.

COMMENTO

Il caso oggetto di disamina concerne l’impugnazione proposta da una società avverso la sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva liquidato in un importo pari alla retribuzione aggiuntiva per ciascun mese e frazione di mese di durata della trasferta il risarcimento del danno biologico e morale patito dalla lavoratrice in conseguenza dell’invio di quest’ultima in trasferta. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale osservava che era difatti illegittimo il provvedimento di trasferimento vista la sua contrarietà ai principi di correttezza e buona fede posto che non sussistevano effettive ragioni di ordine produttivo ed, invece, erano effettive le esigenze terapeutiche della lavoratrice; concludeva la corte territoriale affermando che risultavano infondate le critiche mosse alla CTU cui già il Giudice di primo grado aveva risposto. Tuttavia la domanda veniva accolta nei limiti della richiesta avanzata in ricorso in linea principale e quindi liquidata nella misura sopra indicata. Proponeva ricorso in Cassazione la datrice di lavoro la quale impugnava la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.; era emerso infatti dalla sentenza un danno biologico preciso accertato dalla CTU e liquidabile in base alle tabelle di Milano. La Suprema Corte, accogliendo le conclusioni proposte dalla Società datrice di lavoro, ha anzitutto rilevato che la causa petendi e petitum sostanziale erano chiaramente definiti in relazione al danno provocato dall’illegittimo provvedimento datoriale per cui quanto aggiunto nella domanda “da quantificarsi in misura non inferiore al doppio della retribuzione percepita per ciascun mese dell’illegittimo provvedimento e/o in subordine nella maggiore o minore misura” da stabilirsi in via equitativa rappresentava una mera indicazione parametrica per la liquidazione del petitum come emerge chiaramente dall’espressione “e/o” utilizzata per congiungere le due richieste. Peraltro, in merito alla liquidazione del danno, la Corte ha altresì ulteriormente precisato come la Corte di appello avrebbe dovuto quantificare l’entità del danno emerso alla stregua delle cosiddette tabelle di Milano e, conseguentemente, procedere alla relativa liquidazione invece di assestarsi su di una interpretazione formalistica proposta dal ricorso introduttivo. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte, ha dunque accolto il ricorso proposto dalla datrice di lavoro con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della stessa alla Corte di appello di Catania.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”