16 Maggio 2016

L’ingiunzione europea di pagamento è titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale? Il sì del Tribunale di Trieste

di Valeria Giugliano Scarica in PDF

Trib. Trieste, decreto 26 agosto 2015Scarica il provvedimento 

Ingiunzione di pagamento europea – Titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale – Concessione (Regolamento CE  n. 1896/2006, art. 18; cod. proc. civ., art. 655; cod. civ., art. 2820).

[1] Affinché il procedimento istituito dal Regolamento CE 1896/2006 rappresenti un’effettiva scelta per i creditori rispetto al procedimento nazionale, al decreto ingiuntivo europeo non opposto deve riconoscersi efficacia di titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

CASO
[1] L’art. 18 del Regolamento CE n. 1896/2006 dispone che, in difetto di tempestiva opposizione del convenuto ai sensi dell’art. 16 dello stesso Regolamento, l’ingiunzione europea di pagamento sia dichiarata esecutiva dal giudice che l’ha pronunciata, acquistando dunque piena efficacia di titolo esecutivo (nonché, in Italia, per le Sezioni Unite della Suprema Corte, un’efficacia preclusiva pro judicato, v. Cass. sez. un. 26 maggio 2015, n. 10799, qui annotata). A norma del secondo comma, le condizioni formali per l’acquisto della forza esecutiva diverse dalla menzionata dichiarazione sono demandate al diritto interno. Resta non disciplinata la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale. Il Giudice Tavolare di Trieste si è pronunciato sulla domanda di una società Slovena volta ad ottenere un ordine per intavolazione di ipoteca giudiziale sulla base di un’ingiunzione di pagamento europea ottenuta dal Tribunale circondariale di Sesana.

SOLUZIONE
[1] Il provvedimento che si riporta, concedendo all’ingiunzione di pagamento europea l’efficacia di titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale, muove dalla considerazione per cui il Regolamento 1896/2006 è sì uno strumento facoltativo ed alternativo ai procedimenti ingiuntivi nazionali, destinato ad affiancarli e non a sostituirli; tuttavia, sarebbe contrario allo scopo e all’obiettivo di semplificazione del Regolamento attribuire all’ingiunzione europea un’efficacia più ristretta rispetto al decreto ingiuntivo interno. Infatti, se non si attribuisse la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sulla base dell’i.p.e., gli operatori cui interessa un’esecuzione in Italia sarebbero indotti ad intraprendere la via del procedimento ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c. Il Giudice Tavolare cita a sostegno di tale ricostruzione la sentenza Szyrocka (Corte giust. 13 dicembre 2012, causa C-215/11, in Raccolta, 2012, 794, spec. punto 34), la quale, ammettendo che i meccanismi nazionali di recupero dei crediti non sono stati armonizzati, sottolinea però che tali meccanismi non debbono essere meno favorevoli rispetto ad analoghe situazioni disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) né l’esercizio dei diritti che essi accordano deve essere eccessivamente difficile (principio di effettività). 

QUESTIONI
[1] Il Tribunale di Trieste adotta una soluzione che già risultava condivisa in dottrina.

D’altronde, ed in aggiunta al secondo comma dell’art. 18 già citato, l’art. 26 del Regolamento prevede un rinvio alla legislazione nazionale per tutte le questioni procedurali non trattate specificamente: il legislatore eurounitario non si è spinto a dettare norme uniformi per la realizzazione coattiva dei dei diritti di credito oggetto di i.p.e., ma si affida interamente alle regole di esecuzione dei fori. A differenza di quanto accaduto in Francia ed in Germania, in Italia il legislatore non ha ritenuto di introdurre disposizioni che chiariscano le lacune delle previsioni del Regolamento, specialmente per quanto riguarda l’opposizione allo stesso, il che ha reso lo strumento forse poco attrattivo. Tuttavia, la soluzione adottata nel caso di specie sembra piuttosto univoca: sin dalla pubblicazione del Libro Verde della Commissione europea (COM(2002) 746) si era ritenuto che l’art. 655 c.p.c. dovesse ritenersi direttamente applicabile, ex art. 26 del Regolamento, «a meno di incorrere in violazione dell’art. 2 Cost.» (Carratta-Chizzini-Consolo-De Cristofaro, in Risposte al Libro Verde sul procedimento ingiuntivo europeo, in Int’Lis, nn. 3/4, 2003, 146 e 152).

Successivamente, Fradeani, in Carratta, a cura di, Verso il procedimento ingiuntivo europeo, Milano, 2007, 159, per le stesse ragioni, dà per scontato che l’ingiunzione europea costituisca titolo per ipoteca. Una tale soluzione è “verosimile” per Romano, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Milano, 2009, 194, in quanto direttamente argomentabile dagli artt. 2820 c.c. e 655 c.p.c.

Per quanto riguarda la ragione alla base della decisione del Giudice Tavolare, è risalente  e consolidata la nozione secondo cui il principio di equivalenza e quello di effettività limitano l’autonomia procedurale degli Stati membri, per la quale, in mancanza di una specifica disciplina eurounitaria, è demandato al giudice nazionale il compito di garantire la tutela dei diritti soggettivi attribuiti al singolo in forza delle norme comunitarie (v., ex multis, Corte giust. 16 dicembre 1976, causa C-33/76, Rewe, in Raccolta, 1976, 1989, nonché, in dottrina, Morbidelli, La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento comunitario, Milano, 2001, 35 ss.; Galetta, L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea: paradise lost?, Torino, 2009).