30 Maggio 2017

Licenziamento per motivi disciplinari

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Licenziamento – giustificato motivo soggettivo – manomissione registro presenze/assenza – ferie – condotta con dolo – sussiste

MASSIMA

Sussiste il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore che, per ritorsione nei confronti del datore, restio a accordargli alcune pretese economiche, manomette il sistema informatico e registra la presenza quando, in realtà, si trova in ferie.

COMMENTO

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione si è espressa sulla legittimità del licenziamento per motivi disciplinari intimato da una Banca al proprio dipendente il quale, durante l’assenza per ferie, aveva manualmente inserito nel sistema informatico la propria presenza sul posto di lavoro per 5 giorni. I Giudici del merito avevano, infatti, ritenuto legittima la sanzione espulsiva: il loro convincimento si era motivato, da un lato, grazie alla ammissione dello stesso dipendente in ordine alla manomissione del sistema informatico di registrazione delle presenze e, dall’altro, in base all’attività istruttoria espletata che aveva evidenziato come la condotta realizzata sottendesse un intento ritorsivo nei confronti del datore di lavoro, reo – a opinione del ricorrente – di non aver accolto le proprie istanze economiche. Né a una diversa conclusione si era potuti giungere considerando le modalità operative del manomesso sistema informatico (il quale, a detta del dipendente, non consentiva alla banca di rilevare l’anomalia prima della «chiusura del cartellino», mentre un’eventuale rettifica dei dati inseriti avrebbe solamente messo in allerta l’istituto in quanto eccessivamente inverosimile), in quanto queste non potevano essere ritenute tali da assorbire la “confessione” resa dal medesimo lavoratore licenziato ovvero da inficiare le testimonianze assunte in sede di giudizio: anzi, la ricostruzione offerta dal dipendente, secondo i Giudici del merito, non faceva altro che confermare il dolo caratterizzante l’azione del lavoratore. L’impugnazione proposta dal dipendente sul punto veniva rigettata anche dai Giudici della Suprema Corte: in primo luogo, in sede di ricorso il lavoratore richiedeva, con motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., un inammissibile riesame delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie emerse nei precedenti gradi di giudizio, in quanto tale precluso nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. S.U. 8053/2014); in secondo luogo, il ragionamento condotto dai Giudici del merito risultava “logicamente ineccepibile”.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”