24 Luglio 2018

Licenziamento per mancato inadempimento degli obblighi contrattuali

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 8 maggio 2018, n. 10963

Licenziamento – Scarso rendimento – Troppe assenze dal servizio – Giustificate per malattia – Non sussiste

MASSIMA

Un’elevata quantità di assenze giustificate che non esauriscono il periodo di comporto non può motivare il licenziamento per mancato inadempimento degli obblighi contrattuali. Un tale recesso dal contratto deve ritenersi illegittimo, perché il lavoratore subordinato, diversamente dal lavoratore autonomo, non si obbliga di raggiungere un risultato prefissato ma soltanto di prestare al datore le proprie energie lavorative nei modi e nelle tempistiche previste. Questo vale anche nel caso degli autoferrotranvieri che svolgono un servizio pubblico.

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro ed ha confermato la decisione della Corte Territoriale che aveva ritenuto illegittimo l’esonero dal servizio per “scarso rendimento” in relazione ad un numero elevato di assenze giustificate che l’azienda assumeva idonee a determinare l’oggettiva inadeguatezza della prestazione lavorativa. Anche la Corte territoriale, condividendo l’assunto del primo giudice, riteneva che l’ipotesi soggettiva di giustificato motivo di recesso per inadempimento del lavoratore non possa derivare da malattie giustificate. La Cassazione ha confermato la posizione della corte territoriale e, quanto al concetto di “scarso rendimento” ha ribadito che un tale inadempimento deve essere di carattere notevole e, diversamente dalle assenze per malattia, deve essere caratterizzato da colpa del lavoratore. Anche la recente giurisprudenza, che si è occupata della disciplina del 1931 applicabile agli autoferrotranvieri, ha legato il concetto di “scarso rendimento” a un inadempimento che abbia carattere notevole e che sia imputabile al lavoratore. Dunque, diversamente dalle assenze per malattia, lo scarso inadempimento deve essere caratterizzato da colpa del lavoratore, tenendo conto delle sole diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità e negligenza. In particolare, ove il recesso sia intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto, il licenziamento deve ritenersi ingiustificato. La Cassazione ha anche ribadito che nel contratto di lavoro subordinato, diversamente dal lavoro autonomo, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative, nei modi e tempi stabiliti; perciò, un mancato raggiungimento del risultato non costituisce di per sé un inadempimento. Tuttavia, ove siano stati determinati dei parametri di produttività e sia stato accertato un rilevante scostamento dalla media, questo può costituire un indice di non esatta esecuzione della prestazione. Permesso quanto sopra, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’impresa e confermato la sentenza della corte territoriale.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”