16 Giugno 2015

L’espropriazione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi dopo le recenti riforme

di Salvatore Ziino Scarica in PDF

Un’importante novità introdotta dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito il d. l. 12 settembre 2014 n. 132 (recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”), riguarda l’espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Adesso è possibile procedere al pignoramento mediante notifica di un atto al debitore, senza che sia necessaria la materiale apprensione del bene. Il nuovo istituto, di notevole importanza pratica, presenta vantaggi per il creditore, ma occorre determinare il suo esatto ambito di applicazione

 

1. Premessa
Fino alle recenti riforme del 2014, il codice di procedura civile non conteneva norme specifiche sulla espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Poiché si tratta di beni mobili, hanno sempre trovato applicazione le disposizioni che regolano l’espropriazione mobiliare, con alcuni adattamenti in ragione del fatto che si tratta di beni iscritti nel pubblico registro automobilistico (disciplinato dal R.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella l. 19 febbraio 1928, n. 510, dal regolamento di attuazione approvato con R.d. del 29 luglio 1927, n. 1814 e dal Decreto del Ministero delle finanze 2 ottobre 1992 n. 514).
Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (in avanti per brevità faremo riferimento ai solo autoveicoli) veniva quindi eseguito con la apprensione del bene da parte dell’ufficiale giudiziario, nelle forme dell’art. 513 c.p.c.
Gli autoveicoli però vengono normalmente posteggiati nelle pubbliche vie o in luoghi privati e non è agevole riuscire a trovare il bene.
Per questa ragioni il legislatore ha voluto introdurre una nuova forma di pignoramento.
Le nuove norme sono state introdotte dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 (recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”), e sono entrate in vigore l’11 dicembre 2014.

2. Il nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e la apprensione dei beni pignorati
Il nuovo testo dell’art. 26, 2° comma, c.p.c., stabilisce che “per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
Il nuovo art. 521 bis c.p.c. stabilisce che il pignoramento va eseguito mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale vanno indicati, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione; lo stesso atto devo contenere l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.
L’atto di pignoramento contiene pure l’intimazione al debitore a consegnare i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. La consegna va eseguita entro dieci giorni dalla notifica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla relativa trascrizione nel pubblico registro automobilistico.
Dal momento della notificazione il debitore è costituito custode dei beni pignorati, senza diritto a compenso. Il debitore rimane quindi soggetto alle sanzioni penali nel caso di violazione degli obblighi che gravano sul custode.
La custodia passa all’istituto vendite giudiziarie nel momento in cui il debitore consegna allo stesso istituto il bene pignorato ed i relativi documenti.
L’istituto vendite giudiziarie, che riceve in consegna il bene, deve darne immediata comunicazione al creditore pignorante, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata.
Se il debitore continua a circolare con la autovettura, gli organi di polizia devono ritirare la carta di circolazione nonché, ove possibile, i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati (art. 521 bis, 5° comma, c.p.c.).
Gli organi di Polizia devono inoltre consegnare l’autoveicolo all’istituto vendite giudiziarie del luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto, che dovrà darne comunicazione al creditore.
Se l’istituto vendite giudiziarie si trova in un circondario diverso da quello nel quale l’esecuzione è iniziata, il bene dovrà essere trasportato all’istituto vendite giudiziarie competente, che procederà agli adempimenti successivi.

3. Le fasi successive dell’espropriazione
L’ufficiale giudiziario, dopo la notifica, consegna al creditore l’atto di pignoramento al creditore e il creditore deve iscrivere la causa a ruolo in via telematica entro trenta giorni, che iniziano a decorrere dal momento in cui l’IVG comunica al creditore che il debitore ha consegnato il del bene pignorato.
Il creditore deve contestualmente depositare, sempre in via telematica, copia conforme del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, attestandone la conformità agli originali.
Il pignoramento perde efficacia se la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto non vengono depositati nel termine.
Anche se l’art. 521 bis c.p.c. non lo prevede espressamente, il creditore deve pure depositare l’istanza di vendita dei beni pignorati e deve versare il contributo unificato, se dovuto.
Dopo avere ricevuto la nota di iscrizione a ruolo, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione e il procedimento prosegue secondo le disposizioni che regolano l’espropriazione mobiliare e trova applicazione l’art. 534 bis, c.p.c., che prevede la delega al professionista delle operazioni di vendita di beni mobili iscritti in pubblici registri.

4. Questioni aperte
Il meccanismo introdotto dall’art. 521 bis c.p.c. ha come presupposto la iscrizione dell’autoveicolo nel pubblico registro automobilistico e le nuove norme possono trovano applicazione soltanto per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscritti nel pubblico registro automobilistico in Italia.
Ma esistono anche autoveicoli, motocicli e rimorchi non iscritti nel pubblico registro automobilistico (ad esempio perché sono in attesa di immatricolazione o perché non sono utilizzate per circolare su strade pubbliche: si pensi alle vetture da competizione).
In questi casi, trattandosi di beni mobili, il pignoramento deve avere luogo nelle forme che regolano  il pignoramento mobiliare e resta ferma la competenza del giudice del luogo in cui i beni si trovano.
Analoghe considerazioni valgono per le autovetture immatricolate all’estero, ma che si trovano in Italia.
Occorre pure domandarsi se è possibile pignorare i beni mobili iscritti nel pubblico registro automobilistico anche con le forme ordinarie.
La risposta dovrebbe essere affermativa, in quanto l’autoveicolo conserva la sua natura di bene mobile; ne consegue che l’ufficiale giudiziario, se rinviene un autoveicolo nei luoghi appartenenti al debitore (ad esempio, parcheggiato all’interno dell’azienda del debitore), dovrà pignorarlo ai sensi dell’art. 513 c.p.c., senza che occorra verificare se esso è iscritto o meno nel pubblico registro automobilistico (per maggiori approfondimenti e per richiami, v. Ziino, Le novità in materia di ricerca dei beni da pignorare e le disposizioni sulla espropriazione degli autoveicoli, in Punzi, Il processo civile, sistema e problematiche, Le riforme del quinquennio 2010-2014, Torino, 2015, p. 481 ss.).