11 Ottobre 2016

L’aumento gratuito di capitale sociale nelle società di capitali

di Sandro Cerato Scarica in PDF

La disciplina civilistica che regola l’aumento gratuito del capitale sociale è contenuta nelle seguenti disposizioni:

  • società per azioni: l’art. 2442 Cod. Civ. disciplina il passaggio di riserve a capitale, statuendo che “l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione”;
  • società a responsabilità limitata: l’art. 2481-ter Cod. Civ., relativo al passaggio di riserve a capitale, prevede che “la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata”.

Le finalità sottese all’aumento di capitale “gratuito” possono essere diverse: in primis, sovente accade che l’aumento di capitale gratuito sia affiancato da un contestuale aumento a pagamento, così da invogliare e stimolare i soci alla sottoscrizione della parte di aumento con nuovi conferimenti. In secondo luogo, l’operazione può essere collegata alla volontà di accrescere il prestigio ed il credito della società, o ancora per soddisfare un vincolo di legge che richiede in capitale sociale minimo per poter svolgere alcune attività (ad esempio, quelle bancarie ed assicurative). In merito alle riserve utilizzabili per l’incremento del capitale sociale, è possibile “attingere” da quelle elencate di seguito:

  • riserva sovrapprezzo azioni, di cui all’art. 2431 Cod. Civ.: tale posta di bilancio, che si forma in caso di emissione di nuove azioni ad un prezzo superiore rispetto al valore nominale, non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto “il quinto” della riserva legale. Tuttavia, non sussistono particolari vincoli all’utilizzabilità della stessa per l’aumento di capitale sociale;
  • riserva di rivalutazione;
  • riserve statutarie prive di una specifica destinazione (cd. “generiche”);
  • riserve statutarie con una specifica destinazione (ad esempio, riserva per rinnovo impianti, per manutenzioni cicliche, ecc.), a condizione che l’assemblea straordinaria provveda preliminarmente a modificare la destinazione prevista nello statuto;
  • riserve facoltative (sono accantonamenti di utili “generici”, e quindi non presentano particolari vincoli all’utilizzo);
  • riserve costituite con versamenti dei soci (versamenti in contro capitale, in conto futuro aumenti del capitale, a fondo perduto, ecc.);
  • riserva legale, di cui all’art. 2430 Cod. Civ., per la parte “disponibile”, ossia per l’importo che eccede il quinto del capitale sociale (tale questione è stata oggetto di diverse sentenze). Si ricorda, infatti, che la citata disposizione normativa, al comma 1, prevede che “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale”;
  • utili portati a nuovo.

L’aumento gratuito del capitale sociale può avvenire secondo una delle due seguenti modalità:

  • emissione di nuove azioni e successiva assegnazione gratuita delle stesse: ai sensi dell’art. 2442, comma 2, Cod. Civ., l’aumento può avvenire mediante emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e successiva loro assegnazione gratuita agli azionisti in proporzione alle azioni dagli stessi possedute, così da mantenere invariata la posizione dei singoli azionisti all’interno della società. Non si applica la disciplina del diritto di opzione, tipica degli aumenti di capitale a pagamento.
  • aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione: si consente al socio di mantenere la stessa quota di partecipazione in società che aveva prima dell’operazione, accrescendo il valore nominale delle azioni possedute. Posto che lo statuto può prevedere che le azioni siano emesse senza indicazione del valore nominale (art. 2346, comma 3, Cod. Civ.), verificandosi questo caso, per attuare l’aumento, si deve risalire al valore nominale inespresso, dividendo l’ammontare del capitale sociale per il numero delle azioni.

Nell’ambito delle società a responsabilità limitata, la disciplina degli aumenti gratuiti di capitale sociale è contenuta, come anticipato, nell’art. 2481-ter Cod. Civ.. Tale operazione può avvenire imputando a capitale sociale le riserve e gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio. La decisione, trattandosi di una modifica dello statuto, compete all’assemblea straordinaria dei soci, che decide con la maggioranza di almeno la metà del capitale sociale, ove non sia diversamente disposto dallo statuto. Anche nella disciplina delle società a responsabilità limitata, così come per le S.p.A., è prevista la possibilità di delegare la decisione agli Amministratori, e ciò in virtù dell’art. 2481 Cod. Civ. Tale disposizione richiede tuttavia i seguenti requisiti:

  • la delega all’organo amministrativo deve essere prevista dall’atto costitutivo;
  • l’atto costitutivo deve determinare i limiti e le modalità di esercizio di tale delega;
  • la decisione, che deve risultare da verbale redatto dal notaio, deve essere depositata ed iscritta presso il registro delle imprese.

In merito alla possibilità di delegare l’organo amministrativo, è opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

  • l’adozione della decisione deve avvenire con il metodo collegiale, in quanto non è possibile delegare tale potere ad un singolo amministratore;
  • la delega può essere attribuita non solo nell’atto costitutivo, ma anche in una sua successiva modifica adottata con le maggioranze previste dalla legge o dall’atto costitutivo (massima del Consiglio Notarile di Milano n. 75/2005 e massima del Consiglio Notarile Triveneto n. 20/2005);
  • tra i limiti che devono essere indicati nello statuto, sono ricompresi sia quelli quantitativi (indicazione di un limite massimo di importo raggiungibile, in unica soluzione o in più tranches), sia un limite temporale(Massima Comitato Notarile Triveneto n. 18/2005);
  • la fissazione dei limiti quantitativi e temporali della delega è libera, non trovando applicazione nelle S.r.l. le regole ed i limiti previsti per le S.p.A. nell’analoga fattispecie (Massima Consiglio Notarile di Milano n. 75/2005);
  • la durata dell’attribuzione della delega della facoltà di aumentare il capitale sociale può essere superiore a quello di 5 anni previsto per la S.p.A., ma deve essere comunque mantenuto entro convenienti limiti temporali (Massima Comitato Notarile Triveneto n. 19/2005).

In merito alle modalità di attuazione dell’operazione di aumento del capitale sociale, la disciplina delle S.r.l. prevede che si possa procedere solamente con l’incremento del valore delle partecipazioni già possedute dai soci, così da consentire che dell’operazione stessa beneficino tutti i soci preesistenti. In tal modo, chiaramente, si rispetta il vincolo secondo cui i soci devono mantenere, anche dopo l’aumento del capitale, la stessa quota di partecipazione che possedevano prima.