12 Dicembre 2017

L’acconto Iva 2017

di Redazione Scarica in PDF

Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti Iva dovranno effettuare l’ultimo pagamento dell’anno, l’acconto Iva 2017.

I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto sono tre:

metodo storico;

metodo previsionale;

metodo delle operazioni effettuate.

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni. L’acconto così determinato poi potrà essere scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2018), per il quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2018), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2017 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2018).

Metodo storico

La determinazione dell’acconto Iva con l’utilizzo del metodo storico prevede che l’acconto da versare sia pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

per i contribuenti mensili e mensili posticipati la base di riferimento sarà individuata

sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2016 (che per i

soggetti mensili posticipati è stata effettuata sulla base delle operazioni di novembre

2016);

per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972 la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2016; per i contribuenti trimestrali per opzione la base di riferimento sarà individuata

sull’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2016;

secondo i riferimenti indicati nella seguente tabella:

Liquidazione                                Modello Iva 2017

Mensile                                             VH12

Mensile posticipato                        VH12

Trimestrale speciale                       VH12

Trimestrale                                       VL38 – VL36+ VH13

Come precisato nella risoluzione 157/E/2004 per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno infatti considerati:

gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;

l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.

Nel caso in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all’anno 2016 con un importo a credito (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare un’eventuale obbligo di versamento dell’acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall’eventuale saldo a debito senza considerare l’acconto versato (ovvero l’importo effettivamente dovuto per il 2016), pari alla differenza tra l’acconto versato, indicato nel rigo VH13, e il credito Iva annuale, indicato nel rigo VL33.

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il metodo previsionale, che consiste nel commisurare l’acconto sulla base del dato previsionale 2017, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l’acconto versato per il 2017 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2017 (modello Iva 2018).

Metodo delle operazioni effettuate

L’ultimo metodo a disposizione del contribuente per il calcolo dell’acconto Iva dovuto è quello delle operazioni effettuate con il quale l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2017 o 1.10 – 20.12.2017), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente.

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2016:

passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo

di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale

2016 (modello Iva 2017);

passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base della

somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Infine, sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti che presentano:

una base di riferimento a credito (storico 2016 o presunto 2017);

un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;

la cessazione dell’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;

l’inizio dell’attività nel corso del 2017;

i soggetti che adottano il regime dei minimi;

i soggetti che adottano il regime forfetario;

i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2017 con

applicazione del regime ordinario;

i soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991;

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali. L’anno di riferimento da indicare è il “2017”.

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello Iva 2018.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

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