24 Gennaio 2017

L’accettazione presunta di eredità ed i diritti di uso e abitazione del coniuge superstite

di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDF

Ai sensi dell’art 485 cod. civ., il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità e, qualora non rispetti tale termine, è considerato erede puro e semplice.

Si tratta di un’ipotesi di accettazione dell’eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione di volontà (accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato (accettazione tacita, art. 476 cod. civ.).

Parte della dottrina ritiene trattarsi di un caso di accettazione c.d. presunta dell’eredità, mentre secondo altri dovrebbe parlarsi al riguardo di accettazione legale o acquisto senza accettazione.

Quale che sia l’inquadramento terminologico ritenuto preferibile, la dottrina è unanime nel ritenere che l’effetto derivante dal possesso di beni ereditari protratto per oltre tre mesi sia l’attribuzione della qualità di erede.

Da parte di alcuni si è cercato di far rientrare nel possesso qualificante ai sensi dell’art. 485 cod. civ. anche quello esercitato dal coniuge superstite ex art. 540, 2° comma cod. civ.. In base al dettato normativo, a tale soggetto sono riconosciuti, anche qualora concorra con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Ed in tal senso si è espressa anche parte della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con la pronuncia n. 11018 del 05/05/2008 ha testualmente affermato che “in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell’utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell’art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all’eredità, essendo sufficiente a questo scopo l’instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l’esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, l’accettazione “ex lege” dell’eredità”. La Cassazione era venuta ad affermare, quindi, innanzitutto che in caso di successione legittima, non trovasse applicazione l’art. 540, 2° comma, cod. civ. e, conseguentemente, l’abitare la casa coniugale dovesse ritenersi “possesso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 485 cod. civ..

Le ragioni di tale tentativo devono rinvenirsi nell’avvertita esigenza di tutelare i creditori del defunto, che trova piena realizzazione laddove sia individuabile un erede, puro e semplice, nei confronti del quale poter agire per il pagamento dei debiti ereditari.

La innegabile natura reale dei diritti riconosciuti al coniuge superstite, consentirebbe, prima facie, la qualificazione in termini di possesso della materiale disponibilità di beni ereditari; occorre tuttavia interrogarsi su quale sia la reale natura dei diritti in oggetto.

Al riguardo, due sono le principali opinioni rinvenibili in dottrina. Secondo alcuni autori, tali diritti costituirebbero un ampliamento della quota di riserva riconosciuta al coniuge quale legittimario ed il loro acquisto avverrebbe a titolo universale, necessitando, quindi, un’accettazione.

Prevalente è l’opposta tesi, che riconosce all’attribuzione in esame la natura di legato (rectius prelegato, in quanto si tratta di diritti che il coniuge ha diritto di ottenere prima ed indipendentemente dalla divisione con altri eventuali coeredi) ex lege.

Tale secondo orientamento ha trovato il conforto della giurisprudenza della Cassazione e, in particolare, di una pronuncia a Sezioni Unite (n. 4847 del 27/02/2013), nella quale la Suprema Corte ha avuto anche modo di chiarire come operi il prelegato in oggetto, qualora la successione si apra ab intestato; sebbene, infatti, la norma che lo disciplina sia dettata in tema di successione necessaria e quindi ne regoli il peso solo in relazione alle quote di legittima e disponibile, non si dubita più – e quindi deve ritenersi ormai superata la posizione assunta dalla Suprema Corte nel citato precedente del 2008 – che i predetti diritti spettino al coniuge anche in assenza di disposizioni testamentarie potenzialmente lesive della quota di riserva di alcuno. Ciò su cui si discute è se i diritti di abitazione ed uso debbano essere compresi nella quota per legge riconosciuta al coniuge ovvero sommarsi ad essa. E in tale secondo senso si esprimono le Sezioni Unite, laddove affermano che “in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all’art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall’art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius”.

Ed è proprio in ragione della qualificazione, nei termini sopra riportati di prelegato ex lege, dell’attribuzione dei diritti in esame che può affermarsi che, sebbene astrattamente idonei a configurare un possesso giuridicamente rilevante, tali diritti non possano mai portare ad una accettazione presunta dell’eredità da parte del coniuge. Essi vengono acquistati, infatti, non in forza di una chiamata a titolo di erede, bensì di legato. Il coniuge superstite, pertanto, potrebbe ben rinunziare all’eredità, trattenendo, tuttavia, i diritti attribuitigli ex lege quale legatario.

E in tal senso sembra orientata la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia n. n. 1588 del 27/01/2016, ha ritenuto che “il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. In questo senso peraltro, già nel 2008, si era espressa la Sezione tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che i diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest’ultimo a titolo successorio – derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege”.

Ed è opportuno precisare come la Giurisprudenza abbia avuto, altresì, modo di precisare che il possesso così esercitato dal coniuge debba ritenersi per certi versi “esclusivo”, così impedendo che i figli con esso/essa conviventi possano essere ritenuti nel possesso di beni ereditari ai fini del decorso del termine ex art. 485 cod. civ.. In questa ottica deve essere visto il contenuto dell’ordinanza n. 23406 del 16/11/2015 della Cassazione, laddove afferma che non possono considerarsi come nel possesso di beni ereditari né il coniuge superstite, né i figli del defunto, poiché la permanenza nell’abitazione familiare “appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege”, e ciò, lo si sottolinea, anche in relazione ai figli del de cuius che debbono ritenersi non possessori di un bene ereditario (sebbene nudi proprietari pro quota dello stesso), bensì conviventi con il genitore superstite, unico possessore giuridico del bene.

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