23 Luglio 2019

La tutela del creditore personale del legittimario

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Azione di riduzione – Legittimario pretermesso – Creditore personale – Impugnazione della rinunzia -Azione surrogatoria-Azione revocatoria

(C.c., artt. 557, 524, 2900, 2901 c.c. )

Prendendo spunto dal contributo dell’avv. Matteo Ramponi [1] in merito alla recente sentenza della Suprema Corte, Sez. II , n. 16623 del 20 giugno 2019,  si analizzano le diverse forma di tutela azionabili dal  creditore personale del legittimario.

L’analisi della problematica non può prescindere dalla constatazione che il nostro sistema giuridico predilige la figura del legittimario quale soggetto destinatario, per legge, ad una quota del patrimonio ereditario (la c.d. quota di legittima o di riserva).

A tutela della quota di legittima si attivano diversi meccanismi che consentono al legittimario di ottenere quanto a lui spettante, anche in caso di lesione ovvero di totale pretermissione.

La preminenza assoluta del legittimario è innegabile anche oggi che, seppur in maniera blanda, si assiste ad un’apertura verso un sistema meno rigido, con l’introduzione nel 2005 degli artt. 561 e 563 c.c. e, dunque, con la previsione di limiti all’azione di restituzione  (nei confronti del donatario di donazioni lesive della legittima o suoi aventi causa).

La tutela nei confronti del legittimario è un tutela reale a carattere patrimoniale che, in virtù della sua supremazia, pone in ombra la tutela dell’interesse creditorio.

L’impianto codicistico, infatti, prevede all’art. 557 c.c. la possibilità , per i legittimari e gli “aventi causa”, di ridurre le donazioni e le disposizioni lesive della legittima, senza nulla specificare in merito all’identificazione concreta dei soggetti aventi causa.

La Suprema Corte, nella pronuncia di cui sopra, si è interrogata sulla possibilità o meno per il creditore personale del legittimario pretermesso di agire in riduzione ove quest’ultimo fosse rimasto completamente inerte e , cioè, ove non avesse manifestato alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive della legittima.

La Corte di Cassazione, in  contrasto con la Corte di Appello e in linea con parte della dottrina[2] nonché con giurisprudenza più risalente[3], si pronuncia in senso favorevole, includendo il creditore personale del legittimario leso o pretermesso nel novero degli “aventi causa” ex art. 557 c.c. quale legittimato “indiretto”, titolare di un interesse patrimoniale tutelabile con l’azione di surrogazione ex art. 2900 c.c.[4]

Il debitore adotta un comportamento omissivo che giustifica la conseguente azione surrogatoria da parte del creditore  (“azioni che il debitore trascura di esercitare”).

Non è, dunque, possibile un’applicazione analogica dell’art. 524 c.c. né un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non ricorrendone i presupposti applicativi.

Se in caso di comportamento omissivo del legittimario pretermesso sembra esperibile l’azione surrogatoria, tuttavia è dubbia la sorte dell’interesse creditorio nelle ulteriori ipotesi riscontrabili all’apertura della successione: esse sono molteplici, a seconda delle circostanze fattuali e di diritto che  potrebbero palesarsi.

Il legislatore è silente sul punto, ad eccezione dell’ipotesi di rinuncia all’eredità.

In caso di rinuncia all’eredità lesiva dell’interesse del creditore personale, quest’ultimo può farsi autorizzare ad “accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante” ex art. 524 c.c. fino alla concorrenza del suo credito.

L’istituto della rinuncia all’eredità trova la sua disciplina negli artt. 519 e ss. c.c. e corrisponde ad una dichiarazione unilaterale formale con la quale il delato, chiamato per legge o per testamento[5], rinuncia concretamente alle spettanze ereditarie.

A fronte della rinuncia all’eredità,  la chiamata si considera come mai avvenuta ex art. 521 c.c..

Tuttavia la delazione [6] non è definitivamente “cancellata”; ex art. 525 c.c., infatti, la rinuncia è revocabile, a meno che l’eredità non sia stata accettata da terzi ovvero si sia prescritto il diritto di accettare l’eredità (a differenza della rinuncia all’azione di riduzione la quale è irrevocabile [7]).

Le ulteriori ipotesi riscontrabili all’apertura della successione non trovano alcuna disciplina nel nostro ordinamento e, pertanto, è stato necessario l’intervento della dottrina e della giurisprudenza.

Partendo dall’analisi della rinuncia all’azione di riduzione, il legittimario, leso o pretermesso, decide in via definitiva di rinunciare all’attivazione processuale dei suoi diritti e lo fa, anche qui, con  una condotta attiva.

La dottrina [8]  e la giurisprudenza [9]ritengono esperibile l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., partendo dal presupposto che il diritto alla quota di legittima è un diritto presente nel patrimonio del debitore sin dall’apertura della successione[10].

A detta azione seguirebbe l’azione surrogatoria.

Diversa, ancora, è l’ipotesi del legittimario tacitato con un legato in sostituzione di legittima ex art 551 c.c.

Sul punto la giurisprudenza[11] è intervenuta in un primo momento in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., negando la possibilità per il creditore personale di agire in tal senso.

Il legittimario che decide di conseguire il legato in sostituzione di legittima sta implicitamente rinunciando ad agire in riduzione; detta scelta, tuttavia, si concreta in una rinunzia ad una facoltà e nulla comporta dal punto di vista economico- patrimoniale, in quanto il patrimonio del soggetto non subisce alcun decremento.

Solo a seguito dell’eventuale azione di riduzione, infatti, si espande il patrimonio del debitore a beneficio del creditore.

Successivamente la Suprema Corte [12]si è espressa, altresì, con riguardo all’azione di surrogazione ex art. 2900 c.c., negando anche in tal caso l’esperibilità dell’azione da parte del creditore del legittimario.

Secondo la Cassazione, infatti, la volontà del legittimario di conseguire il legato sostitutivo dei sui diritti di legittima ex art. 551 c.c. consterebbe in un comportamento “attivo” corrispondente con la  volontà di rinunciare all’azione di riduzione.

Pertanto la mancanza di un comportamento omissivo pregiudicherebbe automaticamente la possibilità di agire in surrogatoria.

Tuttavia parte della dottrina[13], partendo dal presupposto che ricorre in tale ipotesi un comportamento “attivo” del debitore ( atto dismissivo relativo alla possibilità di agire in riduzione), ritiene possibile l’azione revocatoria ordinaria seguita dall’azione di riduzione in via surrogatoria.

Tale soluzione, assimilabile, dunque, al caso di rinuncia all’azione di riduzione, sarebbe prospettabile in caso di legato ex art. 551 c.c. irrisorio (e, pertanto,chiaramente attuato in frode al creditore).[14]

[1] https://www.eclegal.it/lesercizio-via-surrogatoria-dellazione-riduzione-parte-dei-creditori-del-legittimario-pretermesso/

[2] L. Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944 e W. D’Avanzo, Delle successioni, II, Firenze, 1941 ; L. Ferri, Dei legittimari, cit.; L. Mengoni, Successioni per causa di morte – Parte speciale, Successione necessaria, cit.; E. Betti, Appunti di diritto civile, Milano, 1928-1929; F. Santoro Passarelli,Dei legittimari, in Comm. D’Amelio-Finzi, Firenze, 1941; L. Capasso, Gli strumenti di tutela del creditore dell’erede rinunziante e/o dei legittimari pretermessi, in Il contenzioso civile in materia di successioni e divisioni, in www.csm.it; M. Criscuolo, La tutela dei creditori rispetto ad atti dispositivi della legittima, in Successioni e donazioni, diretto da G. Iaccarino, Milano, 2017.

[3] Cfr. Cass. 30 ottobre 1959, n. 3208; Cass. 20 settembre 1963, n. 2592; Trib. Cagliari 14 febbraio.

2002, n. 625; Trib. Pesaro 11 agosto 2005, n. 604; Trib. Novara 18 marzo 2013.

[4] Al contrario altra interpretazione della norma esclude la possibilità di identificare il creditore personale del legittimario leso o pretermesso quale “avente causa”, annoverando nella categoria in parola solo gli acquirenti per atto inter vivos dei relativi diritti.

[5] In tale ipotesi vi è sempre una delazione, per legge o per testamento. In caso di rinuncia all’azione di riduzione, invece, la delazione può mancare del tutto ( legittimario pretermesso) ovvero riguardare una quota inferiore a quella di legittima (legittimario leso).

[6] Cass. 18 aprile 2012, n. 6070.

[7] A. Franco, Come si tutela la legittima: le tre azioni, in Successioni e donazioni, diretto da G. Iaccarino, cit.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009.

[8] Ex multis L. Ferri, Dei legittimari, cit.; R. Casulli, Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in Noviss. Dig. it., Torino, 1957; A. Pino, La tutela del legittimario, Padova, 1954; F.S. Azzariti – G. Martinez – G. Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1969, V. E. Cantelmo, I legittimari, in Successioni e Donazioni, XI, Padova, 1991; L. Capasso, Gli strumenti di tutela del creditore dell’erede rinunziante e/o dei legittimari pretermessi, cit.

[9] Trib. Novara 18 marzo 2013, in questa Rivista, 2013, 6, con commento di A. Bigoni – F. Giovanzana, La tutela del creditore personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed art. 524 c.c.

[10] Secondo  altra parte della dottrina  invece, nessun diritto può essere vantato sul patrimonio ereditario prima dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione. Sul punto W. D’Avanzo, Delle successioni, II; La tutela del creditore personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed art. 524 c.c., cit.

[11] Cass Civ, 19 febbraio 2013, n. 4005.

[12] Cass Civ, 2 febbraio 2016, n.1996.

[13] L. Ferri, Successioni in generale, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1970, 125; Pagliantini, La c.d. forza di legge del testamento. Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e principi, in Diritto delle successioni e della famiglia – Quaderni, ESI, 2016, 119.

[14] La dottrina, sul punto, pur in presenza della summenzionata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 2013 di cui alla nota n.11, sostiene la tesi secondo cui debbano essere ritenuti dispositivi tutti i negozi che incidano negativamente sul patrimonio del creditore in quanto gli stessi renderebbero più difficile il soddisfacimento del credito.

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