1 Agosto 2017

La sospensione feriale dei termini processuali

di Redazione Scarica in PDF

Dal 1° al 31 agosto, come ogni anno, opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle “giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative” così come disposto dall’articolo 1, L. 742/1969.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell’istituto.

Per effetto della “sospensione feriale” dei termini processuali, laddove il decorso del termine “abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo” (articolo 1, L. 742/1969). Pertanto, se il termine processuale decorre da una data antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane “sospeso” e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, mentre, se cade nel periodo di sospensione 1°-31 agosto, il termine decorre di fatto dal 1° settembre.

Sul piano operativo tale sospensione, riguardando i “termini processuali”, è applicabile ai termini previsti nell’ambito del processo tributario: impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione. Rimangono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della “pausa estiva”, tutti quei termini che hanno una prevalente natura amministrativa (ad esempio: termine per presentare osservazioni agli uffici finanziari, termine per presentare autotutela o sgravio delle somme iscritte a ruolo, ecc..) nonché le controversie in materia di lavoro (Cassazione n. 2571/2014).

Si fa presente che, a decorrere da quest’anno, per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016, novità in materia hanno riguardato:

i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione, i quali si intendono ora “cumulabili” con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale;

gli avvisi bonari e gli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;

i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti dalle Entrate o da altri enti impositori i quali sono ora sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, nonché procedure di rimborso ai fini Iva.

Computo del termine nel periodo di sospensione

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l’unità di misura del giorno” (Cassazione, sentenze n. 8850/2003 e n. 3223/2007); in particolare, secondo l’articolo 155 del c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre va considerato il giorno finale. Pertanto, se il termine processuale è iniziato a decorrere prima del periodo feriale, lo stesso rimane “sospeso” in tale periodo e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, il quale è incluso nel computo del termine (Cassazione n. 4785/2005). Lo stesso articolo 155 c.p.c. dispone che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Pertanto, se il termine viene a scadere in un giorno festivo o di sabato, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Si ricorda che la festività del santo patrono non è considerato giorno festivo ai fini del computo dei termini processuali, tranne che per il comune di Roma secondo quanto indicato dalla circolare AdE 12/E/2010.

Inoltre, ai fini in esame, secondo la circolare AdE 56/E/2007 è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con “decorrenza successiva” ovvero di un termine “a ritroso”.

La “pausa estiva” è applicabile, in primo luogo, alle disposizioni in materia di contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo (articolo 40, comma 4 del D.Lgs. 546/1992).

Nello specifico, la sospensione feriale è applicabile:

ai termini previsti per il ricorso dinanzi alle C.T.P. (articolo 18, D.Lgs. 546/1992) ed a quelli per impugnare la sentenza della commissione tributaria (articolo 51 D.Lgs. 546/1992);

al termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del ricorrente (articolo 22 del D.Lgs. 546/1992);

al termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del resistente (articolo 23, D.Lgs. 546/1992);

al termine di deposito di documenti, memorie e repliche scritte (articolo 32, D.Lgs. 546/1992);

nonché:

al ricorso contro la cartella di pagamento (Cassazione n. 23049/2015);

al ricorso contro l’iscrizione di ipoteca esattoriale (Cassazione n. 15412/2015 e 1295/2012);

al provvedimento di fermo ammnistrativo (Cassazione n. 6349/2016).

Diversamente, la stessa non opera per la domanda di rimborso di somme indebitamente versate o la messa in mora prima del giudizio di ottemperanza, in quanto trattasi di fasi che precedono il contenzioso.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“