4 Giugno 2019

La risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ai disservizi ferroviari

di Daniele Calcaterra, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. III Sent., 8/02/2019, n. 3720, Pres. Travaglino, Est. Pellecchia

Danni in materia civile – Disagi, fastidi, disappunto – Danno esistenziale – Irrisarcibilità (Cod. civ., art. 2059)

Non sono meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti ed ansie concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana e che ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare in ragione di un grado minimo di tolleranza (nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova della gravità del pregiudizio, la richiesta risarcitoria di un pendolare che lamentava la violazione prolungata del livello di qualità del servizio ferroviario).

CASO

Tizio conveniva in giudizio la società ferroviaria al fine di far accertare l’inadempimento della stessa agli obblighi assunti con il contratto di trasporto, nonché agli obblighi di servizio pubblico e, per l’effetto, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali derivanti all’attore a seguito della sistematicità dei ritardi, delle precarie condizioni igieniche dei vagoni, della difficoltà di trovare posto a sedere.

In particolare, Tizio esponeva di utilizzare, per i propri spostamenti quotidiani, il servizio ferroviario organizzato dalla società convenuta; che a causa dei ritardi sistematici, della sporcizia e dell’affollamento dei treni era costretto ad affrontare il viaggio in piedi e in condizioni di scarsa sicurezza; che la qualità della sua vita era particolarmente peggiorata, per la significativa perdita di tempo e la necessità di dover organizzare la propria giornata tenendo conto dell’eventualità di ritardi, per la stanchezza cronica, ansia e stress conseguenti, per il tempo sottratto alla famiglia ed al riposo; che quindi, tale situazione aveva prodotto una modificazione esistenziale negativa rispetto ad aspettative e valori della persona costituzionalmente protetti.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente la domanda.

Il Giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società convenuta a risarcire il danno non patrimoniale provocato all’attore, quantificato in 1.000 euro.

In particolare, il giudice di primo grado riteneva che i fatti denunciati da Tizio costituissero violazione dei diritti fondamentali che attengono al rispetto della personalità e all’intangibilità della dignità dei cittadini, e che avevano determinato situazioni esistenziali al limite della sopportabilità. Riteneva inoltre essere presente un nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso (consistente in un danno non patrimoniale di tipo esistenziale), direttamente collegato al mancato rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 206 del 2005, nonché alla lesione dell’interesse costituzionalmente protetto alla salvaguardia della personalità del cittadino.

La sentenza veniva riformata dal Giudice d’appello. Questi riteneva che Tizio non avesse dimostrato, e neppure allegato, il presupposto della gravità dell’offesa, necessario per risarcire il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente qualificato. Si rimproverava a Tizio, cioè, di aver esposto i disservizi e lo stato dei treni solo su un piano generale e astratto, mentre, ai fini del riconoscimento del danno esistenziale, non sarebbe stato sufficiente provare i disservizi del sistema ferroviario (ciò che integra l’inadempimento del vettore), ma sarebbe stato onere dell’attore, dimostrata questa premessa, provare che tali disservizi avevano inciso in senso negativo nella sua sfera di vita, alterandone e sconvolgendone l’equilibrio e le abitudini di vita.

Avverso tale sentenza, Tizio propone ricorso in Cassazione, sulla base di sette motivi, tra i quali solo uno rileva ai fini della nostra indagine.

Tizio, infatti, lamenta che il giudice d’appello, ai fini della valutazione della sussistenza della lesione dei diritti inviolabili della persona, non avrebbe dovuto ignorare la natura e la finalità degli obblighi di servizio pubblico posti a carico del gestore, finalizzati a garantire non il trasporto tout court, ma il trasporto con determinate caratteristiche di comfort del viaggio, nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Con l’inosservanza di tali obblighi e standard, la società convenuta avrebbe violato specifici obblighi di protezione nei confronti della persona, che trovano la loro fonte negli artt. 2 e 101 Cod. cons e negli artt. 2 e 3 Cost. In altri termini, secondo Tizio, se il giudice d’appello avesse considerato la natura e la finalità del contratto di trasporto ferroviario, non avrebbe chiesto la prova della lesione dei diritti inviolabili della persona, che sarebbe insita nella violazione degli obblighi di servizio pubblico, ma semmai la sola prova della violazione di tali obblighi da parte del gestore, dell’entità di tale violazione e della sua incidenza sulla vita dell’attore stesso.

SOLUZIONE

La S.C rigetta il ricorso sulla scorta della considerazione per cui, quando si tratta di risarcire il danno non patrimoniale causato da disagi, fastidi e disappunti dovuti alla violazione di interessi che pure godono di copertura costituzionale, occorre il superamento di una soglia minima di gravità e compromissione dei diritti lesi, dovendosi in caso contrario escludere il risarcimento, perché la lesione rientrerebbe in quella fascia “di sopportazione” che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare e sopportare, in virtù del dovere di convivenza che impone un grado minimo di tolleranza.

QUESTIONI

La S.C. conferma la bontà del principio seguito dal giudice d’appello che appare conforme all’indirizzo ormai consolidato e delineato nel 2008 (ed anche prima) dalle Sezioni Unite (il riferimento è alle sentenze c.d. di San Martino dell’11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975).

È noto che l’evoluzione della teoria sulla risarcibilità del danno non patrimoniale deve un suo riconoscimento anche alle pronunce della Corte di Cassazione (oltre che a quelle della Corte Costituzionale). Una vera svolta vi è stata infatti ad opera della Corte di Cassazione nel 2003, con le sentenze gemelle n. 8827 e 8828 che hanno radicalmente mutato l’interpretazione dell’art. 2059 c.c. Già qui la Corte aveva affermato che la tradizionale lettura restrittiva dell’art. 2059 c.c. (in relazione all’art. 185 c.p.), come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno determinato da fatto illecito integrante reato, non poteva più essere condivisa e si doveva riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale in tutte quelle ipotesi in cui il fatto illecito avesse leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. La S.C., già all’epoca, aveva però subordinato la risarcibilità del danno non patrimoniale, in questi casi, alla sussistenza di taluni presupposti tra cui, ai fini dell’indagine che ci interessa, la gravità della lesione, che si riteneva dover eccedere la soglia della normale tollerabilità (lasciando poi all’interprete il problema di stabilire quale sia la soglia della normale tollerabilità, oltre la quale l’offesa diventa risarcibile, anche se è certo che tale valutazione deve essere compiuta non già con riferimento al grado di sensibilità della vittima, ma a quello di una persona media).

Nel 2008 le S.U. sono tornate sull’argomento e, da un lato, hanno rilevato che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (ritenuta l’unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale), la tutela risarcitoria è consentita, oltre che nei casi determinati dalla legge, anche (e solo) nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona. Dall’altro, hanno però ribadito con forza che sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, “un grado minimo di tolleranza”.

Ora, secondo la decisione in commento, il giudice d’appello, nel caso di specie, ha correttamente applicato i detti principi, ed ha conseguentemente escluso il risarcimento avendo ritenuto non dimostrato che il pregiudizio esistenziale avesse superato quella soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale.

In particolare, il giudice d’appello aveva concluso che dalle richieste istruttorie articolate dall’attore, peraltro non ammesse, fosse possibile, al limite, evincere l’esistenza dei disservizi, ma non certo le conseguenze degli stessi sulla persona dell’attore e sulle sue relazioni sociali, dovendosi quindi nettamente distinguere i primi (i disservizi) dalle seconde (le conseguenze). Il disservizio era stato provato, ma il danno no.

Né si sarebbe potuto giungere a una conclusione diversa solo perché nel caso è ravvisabile una responsabilità contrattuale in capo alla società convenuta. Vero che è onere del gestore e non dell’utente provare di avere adempiuto esattamente al contratto, con la diligenza professionale richiesta dalle caratteristiche dell’attività svolta e dalla natura del contratto di trasporto. Ma anche in questo caso è comunque onere del danneggiato fornire la prova sia del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale che sia), sia della sua entità.

Da qui il rigetto del ricorso, anche se occorre tenere ben presente però che la S.C. non esclude, in linea di principio, che il danno non patrimoniale causalmente connesso con il pessimo servizio ferroviario sia risarcibile, ma afferma inequivocabilmente che tale danno va allegato e provato dal danneggiato, su cui grava il relativo onere della prova.

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