16 Maggio 2017

La ricognizione di debito preclude la possibilità di dedurre l’invalidità del rapporto giuridico sottostante?

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. ha natura giuridica di promessa unilaterale, che non costituisce fonte generale di obbligazione ma produce effetti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge. Trattasi di un negozio unilaterale recettizio, avente ad oggetto una dichiarazione di volontà con cui una parte si obbliga ad una determinata prestazione.

Di regola, una dichiarazione-ricognizione titolata, nella quale viene richiamato appunto il titolo, e cioè la ragione del debito riconosciuto, “non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi – in forza dell’art. 1988 c.c., nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate – un’astrazione meramente processuale della causa debendi, dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale; con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o si è estinto” (Cass. 8.5.1984 n. 2800; conf. Cass. 6559/2017; Cass. 24546/2016; Cass. 10663/2014; Cass. 19792/2014; Cass. n. 13776/2014; Cass. 21098/2013; Cass. 11775/2006; Cass. 1831/2001; Trib. Napoli 25.5.2015; Trib. Lecce 3.12.2013; Trib. Bari 24.3.2007 e 3.4.2008; Trib. Cassino 29.10.2004).

La ricognizione di debito, dunque, lascia impregiudicata la questione dell’efficacia sostanziale della dichiarazione, atteso che la norma presenta una valenza esclusivamente processuale: il beneficiario della dichiarazione è esonerato dall’onere di provare il rapporto fondamentale, e quindi di dare la dimostrazione dei fatti che giustificano il credito oggetto della ricognizione. Sotto il profilo sostanziale, invece, la ricognizione non può far sorgere un’obbligazione inesistente: se nulla era dovuto, il dichiarante potrà sempre legittimamente contestare la propria qualità di debitore, con onere a suo carico di dimostrare che il credito ex adverso preteso è in tutto o in parte insussistente o deriva da causa illecita.

Tale conclusione è ricorrente nella giurisprudenza della Cassazione: “l’effetto giuridico che la norma di cui all’art. 1988 c. c. ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, sia essa pura o titolata, è conseguenza dell’astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il promissario, agendo in giudizio per l’adempimento dell’obbligazione, ha soltanto l’onere di provare la promessa unilaterale di pagamento e non anche l’esistenza del rapporto giuridico che sta a fondamento della promessa stessa e di cui l’obbligazione, assunta nel contenuto della dichiarazione negoziale unilaterale, è elemento strutturale; è stabilita, cioè, a favore del promissario una relevatio ab onere probandi, restando invece totalmente a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato o meno nella promessa unilaterale di pagamento” (Cass. 10.3.1981 n. 1351; Cass. 9.2.2001 n. 1831).

Riguardo, infine, ai rapporti tra la mera ricognizione di debito e la ‘confessione stragiudiziale’ (che sarebbe efficace sotto il profilo sostanziale e revocabile solo per errore di fatto o violenza), la giurisprudenza ha rilevato che la confessione ha il contenuto di una dichiarazione non di volontà ma solo di scienza, che ha per oggetto fatti obiettivi e non rapporti giuridici e che, quindi, è qualificabile non come negozio giuridico ma in termini di mero atto giuridico, quantunque ad esso venga riconosciuto l’effetto di prova legale (Cass. 18.2.1977 n. 735; conf. Trib. Bari 3.4.2008; v. anche Cass. 5.7.2004 n. 12285). È peraltro ipotizzabile che all’interno di uno stesso documento la ricognizione di debito concorra con una confessione stragiudiziale, che ha per oggetto l’ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante (Cass. 5.7.2004 n. 12285; App. Milano 16.1.2002)

La ricognizione di debito, in sostanza, consiste nella (mera) ammissione di un rapporto giuridico, che dispensa il destinatario della dichiarazione dalla prova del rapporto fondamentale (del quale può essere dimostrata l’inesistenza, l’invalidità o l’avvenuta estinzione).