26 Settembre 2017

La reclamabilità del provvedimento che accorda la descrizione di cui all’art. 129 del codice della proprietà industriale

di Mara Adorno Scarica in PDF

Trib. Bari, ord. 6 luglio 2017 

Proprietà industriale – Descrizione – Procedimento cautelare uniforme – Reclamo – Ammissibilità (d.leg. 10 febbraio 2005, n. 30 art. 129).

[1] È ammissibile il reclamo avverso il provvedimento che ha disposto la descrizione ai sensi dell’art. 129 c.p.i., poiché non solo l’applicabilità del reclamo non è espressamente esclusa, ma è anche ammessa dall’estensione ai provvedimenti cautelari previsti dal codice della proprietà industriale dell’intera disciplina del procedimento cautelare uniforme, senza che siano ravvisabili rispetto a quest’ultimo profili di incompatibilità della misura speciale, né deroghe specifiche.

CASO

[1] È proposto reclamo avverso il provvedimento di accoglimento del provvedimento con cui il giudice di prima istanza dispone, dapprima, con decreto inaudita altera parte e, successivamente, conferma con ordinanza la descrizione ai sensi dell’art. 129 c.p.i. di tutta la documentazione cartacea e informatica individuata presso la residenza e la sede lavorativa del reclamante, con le prescrizioni accessorie in ordine alle modalità esecutive e alla tutela delle informazioni riservate. Nel costituirsi in giudizio, il resistente eccepisce l’inammissibilità del reclamo, poiché, stante l’analoga natura del mezzo cautelare speciale di cui all’art. 129 c.p.i. con l’accertamento tecnico preventivo, il rimedio del reclamo può ammettersi – in linea con l’indirizzo consacrato da Corte cost. 16 maggio 2008, n. 144 (pubblicata in Foro it., 2009, I, 2634, con nota di richiami di M. Adorno, e Riv. dir. proc., 2009, 247, con note di note F. Ferrari La reclamabilità del diniego di istruzione preventiva, e P. Licci, Istruzione preventiva e reclamo: una soluzione che ancora non convince) – solo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza, ma non avverso il provvedimento di accoglimento.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Bari dichiara l’ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di accoglimento della domanda cautelare che accorda la descrizione ex art. 129 c.p.i. in materia di proprietà industriale.

L’iter argomentativo muove dalla lettura combinata dell’art. 129, 4° comma, c.p.i., secondo cui «i procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice» e dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. che estende «le disposizioni della presente sezione ai provvedimenti previsti […], nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali».

La correlazione tra la norma speciale e la norma del codice di procedura civile dimostra la evidente intenzione legislativa di estendere anche ai procedimenti cautelari in materia industriale l’applicabilità dell’intera disciplina del c.d. rito cautelare uniforme di cui all’art. 669 bis e ss. c.p.c., incluso anche il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Il solo limite è rappresentato dalla compatibilità e dalla previsione di una deroga espressa. Ne discende che l’eventuale disapplicazione alla misura speciale della descrizione del rimedio generale del reclamo richiede unicamente un giudizio di incompatibilità della disciplina generale rispetto al provvedimento di descrizione.

Invero, ad avviso del giudice barese, «non si riesce ad individuare nel provvedimento concessivo della descrizione alcun profilo sostanziale o processuale tale da porlo in insanabile conflitto logico o giuridico con il normale rimedio impugnatorio in materia cautelare e, dunque, da farlo assurgere ad eccezione della regola generale della reclamabilità».

Anzi, il reclamo è l’unico mezzo a disposizione della parte soccombente per contestare in via immediata i vizi del provvedimento ostativi all’acquisizione preventiva del mezzo istruttorio (come ad es. l’incompetenza del giudice che ha concesso la descrizione o la legittimazione attiva della parte che ha richiesto la misura speciale), vizi che non potrebbero più essere fatti valere nel successivo giudizio di merito, nel quale quella prova fosse utilizzata.

QUESTIONI

[1] La descrizione, disciplinata dall’art. 129, d.leg. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha introdotto il codice del processo industriale, come modificato dal d.leg. 13 agosto 2010, n. 131, è una misura cautelare finalizzata ad acquisire in via preventiva la prova della violazione del diritto di proprietà industriale.

A seguito dell’emanazione del codice, che ha riordinato la materia della proprietà industriale, la descrizione, in assenza di espressa previsione, è stata assimilata ai provvedimenti di istruzione preventiva – da cui il testo normativo ha mutuato la non impugnabilità dell’ordinanza di descrizione – con conseguente inapplicabilità ad essa delle norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme.

Soltanto con la riforma intervenuta nel 2010 la descrizione è stata espressamente assoggettata al regime generale dei provvedimenti cautelari, fugando i dubbi interpretativi sull’ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.anche per la misura speciale.

In argomento, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, v. C. Bacchini, La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i., in Dir. ind., 2010, 505 ss.; G. Casaburi, I procedimenti cautelari nel Cpi, tra conferme, innovazioni e nuovi problemi, in Dir. ind., 2006, 473 ss.; F. Ferrari, La recente riforma delle norme processuali del codice della proprietà industriale, in Riv. dir. proc., 2011, 1473 ss.

Ciò posto, con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari adotta una soluzione dissonante rispetto all’orientamento prevalente della giurisprudenza, affermando la reclamabilità del provvedimento positivo di descrizione ex art. 129 c.p.i.

L’orientamento di segno contrario, infatti, tiene ferma la riconducibilità della descrizione nel genus dei provvedimenti di istruzione preventiva e richiama l’arresto della Corte cost. n. 144/2008 che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui escludono la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto delle domande di istruzione preventiva e, per converso, ha negato la reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento in virtù della non definitività del pregiudizio da essi recato al resistente rispetto alla irreparabilità del danno che può derivare, invece, al ricorrente dai provvedimenti di segno opposto.

Per tale via, si giunge all’esclusione del rimedio del reclamo anche per i provvedimenti cautelari che dispongono la descrizione, posto che mentre la reclamabilità dei provvedimenti che negano l’adozione della descrizione – ex art. 129 c.p.i. nel testo modificato dal d.leg. n. 30/2010 – si fonda sul rilevante e irreparabile rischio di dispersione della prova, non può essere riconosciuto analogo diritto in favore della parte resistente avverso i provvedimenti che la concedono nei suoi confronti (in tal senso, v. Trib. Milano 30 agosto 2011, Foro it., Rep. 2012, voce Proprietà industriale, n. 322, e Riv. dir. ind., 2011, II, 267, con nota di S. Giudici, Questioni processualistiche relative al procedimento di descrizione; e, in materia di diritto d’autore, Trib. Roma 2 marzo 2015, Foro it. Rep. 2015, voce Diritti d’autore, n. 166, e Riv. dir. ind., 2015, II, 296, con nota di M. Barbieri, La procedura applicabile al provvedimento di descrizione nel diritto d’autore: istruzione preventiva o cautelare uniforme?; nel senso che, malgrado il mutato quadro normativo, solo i provvedimenti di diniego della descrizione sarebbero suscettibili di reclamo, v. Trib. Milano 16 maggio 2011, Giur. dir. ind., 2011, 1139).

Prima del decreto correttivo, nel senso della non reclamabilità dei provvedimenti di descrizione, ritenuti non soggetti alla disciplina del rito cautelare uniforme, v. Trib. Bologna 8 febbraio 2008, Foro it., Rep. 2008, voce Proprietà industriale, n. 314, e Riv. dir. ind., 2008, II, 83, con nota di G. Sena, Note sul procedimento di descrizione. In dottrina, per l’inammissibilità del reclamo in virtù della natura istruttoria della descrizione e della non impugnabilità ex lege dell’ordinanza di descrizione, v. M. Scuffi, Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale, Milano, 2009, 332 ss.

Discostandosi da questo orientamento, l’odierna pronuncia, rileva che proprio la forza del dato positivo, che prevede espressamente nell’art. 129, 4° comma, c.p.i., l’assoggettabilità dei procedimenti di descrizione alla disciplina generale in materia di tutela cautelare, impone l’osservanza della regola della reclamabilità. E non varrebbe a superare la previsione espressa né l’indirizzo consacrato da Corte cost. n. 144/2008 per gli analoghi provvedimenti di istruzione preventiva, né il profilo della inutilità del reclamo avverso il provvedimento ammissivo della descrizione, in base all’argomento che le prove acquisite in esecuzione del provvedimento cautelare sarebbero nella piena disponibilità delle parti e, come tali, liberamente utilizzabili.