13 Febbraio 2018

La qualificazione generica degli interessi comminati nel titolo esecutivo giudiziale in termini di “legali” o “di legge” rende dovuti solo gli interessi di cui all’art. 1284 c.c.

di Elisa Annamaria Daniele Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. III, 27-09-2017, n. 22457 (sent.) – Pres. Vivaldi – rel. D’Arrigo – P.M. Soldi (conf.)

Esecuzione forzata – Opposizioni – Titolo esecutivo giudiziale – Omessa indicazione della specie di interessi legali liquidati nel titolo – Interpretazione in sede esecutiva – Debenza dei soli interessi di cui all’art. 1284 c.c. – Necessità – Fondamento – Integrazione o correzione del titolo da parte del giudice dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. – Esclusione (artt. 1284 c.c. – 615 c.p.c.)

[1] Ove il giudice della cognizione abbia qualificato genericamente gli interessi comminati come “legali” o “di legge”, omettendo di precisare quale specie di interessi legali stia applicando, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art.1284 c.c., posta la portata generale di tale precetto rispetto a tutte le altre ipotesi di interessi previste dalla legge, con la conseguenza che non  è consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, atteso che l’accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale di interessi legali, attenendo al merito della decisione, non può essere svolto in sede esecutiva.

CASO

[1] Un geometra, avendo ricevuto il pagamento solo parziale di alcune prestazioni professionali rese in favore di una società di progettazione, otteneva in via monitoria la condanna di quest’ultima alla corresponsione della somma dovuta a saldo; avverso tale decreto ingiuntivo, veniva proposta opposizione, rigettata con sentenza, che, nel liquidare gli interessi comminati, utilizzava l’espressione “oltre agli interessi legali”.

Notificato atto di precetto sulla scorta del suddetto titolo esecutivo giudiziale alla società debitrice, quest’ultima proponeva opposizione a precetto, deducendo, tra l’altro, che, in forza del titolo esecutivo, non erano dovuti gli interessi al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, come, invece, indicato nel precetto.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di prime cure e confermata poi dalla Corte d’appello.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il creditore opposto, il quale deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 cod. civ. e degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 231del 2002, argomentando che la dicitura “interessi legali” contenuta nel titolo esecutivo debba sempre essere riferita agli interessi dovuti per legge in relazione alla natura del credito, con conseguente illegittimità dell’interpretazione del titolo esecutivo fatta propria dai giudici di merito, secondo i quali, in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione, l’espressione “oltre interessi legali” non possa che rinviare al saggio di interesse legale previsto dall’art. 1284 cod. civ.

SOLUZIONE

[1] La Corte rigetta il ricorso principale, affermando il principio secondo cui il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, con la conseguenza che qualora si limiti alla generica qualificazione in termini di “interesse legale” o “di legge”, devono intendersi liquidati solamente gli intessi di cui all’art. 1284 c.c.

Nel silenzio del titolo esecutivo giudiziale l’applicazione del saggio di interessi di cui all’art. 1284 c.c. e della decorrenza degli stessi a domanda giudiziale, prosegue la sentenza, si impone in ragione della portata generale della norma codicistica rispetto alle altre disposizioni di legge che disciplinano varie ipotesi di interessi previste di natura speciale.

Né potrebbe pervenirsi a diverso risultato, secondo il Supremo Collegio, opinando che a prescindere dalla locuzione utilizzata nel titolo esecutivo si debbano applicare sempre e comunque gli interessi dovuti per legge in relazione alla natura del credito azionato: e ciò per la dirimente considerazione che, ove la parte non condivida la decisione contenuta nel titolo esecutivo in ordine al saggio ed alla decorrenza degli interessi comminati, la stessa ha l’onere di impugnare il provvedimento, non potendo chiederne l’integrazione o la correzione in sede esecutiva, posto che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, aventi natura speciale rispetto a quelli di cui all’art. 1284 c.c., presuppone un accertamento di merito in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie, che non può essere demandato al giudice dell’esecuzione.

QUESTIONI

[1] La sentenza in commento si sofferma sulla rilevante questione dell’interpretazione ed integrabilità da parte del giudice dell’esecuzione (o dell’opposizione a precetto) del titolo esecutivo di formazione giudiziale e si inserisce in un lungo dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, che ha visto le Sezioni Unite, con le celeberrime sentenze nn. 11066 e 11067 del 2 luglio 2012, abbandonare l’identificazione del titolo esecutivo col documento in cui è consacrato ed aprire la strada all’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo.

A tal riguardo, appare opportuno ricordare che antecedentemente al citato intervento del plenum l’integrabilità del titolo esecutivo ad opera del giudice dell’esecuzione era oggetto di un contrasto tra le sezioni semplici.

Rimessa la questione alle Sezioni unite dalla III Sezione, con ordinanza del 14-12-2011, n. 26943, l’approdo del plenum in favore dell’eterointegrabilità del titolo esecutivo non era, tuttavia, andato esente da critiche, tutte incentrate sul postulato della certezza, astrattezza ed autonomia del titolo esecutivo (Capponi, Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?, in Corr. Giur., 2012, 1169 ss.; Sassani, Da “normativa autosufficiente” a “titolo aperto”. Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia, in www.judicium.it).

Per vero, la Suprema Corte non ha mancato nel tempo di precisare i margini di operatività dell’integrazione ermeneutica ammessa sul titolo, elencandone specificamente i presupposti e le condizioni per procedervi, sicché l’integrazione deve necessariamente avere ad oggetto il risultato di un’attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte e di cui sia solo mancata un’adeguata estrinsecazione al momento della formazione del documento che costituisce il titolo, ragion per cui nulla osta che possa avvenire sulla base di dati anche desumibili da elementi esterni al titolo, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna (Cass. 14-07-2016, n. 14374; Cass. 1-10-2015, n. 1964; Cass. 21-12-2016, n. 26567; Cass. 31-10-2014, n. 23159).

Questo il contesto giurisprudenziale in cui si colloca la sentenza in esame, che è intervenuta sul tema riaffermando e puntualizzando, ancora una volta, l’orientamento delle Sezioni Unite.

Ed invero, nel caso che ha originato la pronuncia in commento, il creditore, nell’indicare nel precetto gli interessi al saggio di cui al D. Lgs. N. 231 del 2002 a dispetto della generica espressione “oltre agli interessi legali” contenuta in sentenza, ha di fatto preteso di integrare il dato testuale del titolo con elementi che non hanno partecipato alla formazione del giudizio di cui al titolo esecutivo, posto che, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha mancato qualsivoglia riferimento alla normativa europea sul contrasto ai ritardi nelle transazioni commerciali, al D. Lgs. n. 231 del 2002 che ne è scaturito e soprattutto alla data di decorrenza degli stessi, espressamente indicata in sentenza dalla domanda giudiziale, anziché automaticamente, senza la necessità della preventiva costituzione in mora, dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, in ossequio a quanto previsto dal menzionato D. Lgs. n. 231 del 2002.

In conclusione, la motivazione del provvedimento in commento, che ripercorre e chiarifica le precedenti affermazioni rese sul punto dal plenum, appare pienamente condivisibile, ponendosi, al contempo, in linea con il consolidato orientamento di legittimità sui poteri di accertamento del giudice dell’esecuzione, secondo cui nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l’esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (Cass. 31-5-2013, n. 13811; Cass. 20.05.06 n. 12117 e Cass. 14.01.03 n. 445).