3 Luglio 2018

La perequazione delle pensioni

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte Costituzionale, 11 maggio 2018, n. 96

Trattamento pensionistico – Perequazione – Manifestamente infondata.

MASSIMA

La disciplina della c.d. perequazione delle pensioni per gli anni 2012 -2014 è frutto di scelte non irragionevoli del legislatore. In particolare, le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell’esercizio della sua discrezionalità sono state preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell’interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti, nell’attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici. Pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 25, lettere b), c), d) ed e), e 25 -bis, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25 -bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell’art. 1 del decreto -legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109 e dell’art. 1, comma 483, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014 )»

COMMENTO

Con la sentenza in commento, il Giudice delle Leggi si è espresso sulla legittimità del blocco perequativo disposto dall’art. 25 del D.L. 201/2011 (cd. «Salva Italia») così come modificato dal D.L. 65/2015 (conv. in L. 109/205, cd. «Legge di Stabilità 2014»), stante la dichiarata incostituzionalità della norma originaria pronunciata dalla Corte Cost. 70/2015. In particolare, l’oggetto del giudizio vedeva l’impugnazione della predetta norma nella parte in cui si prevede che “per il solo anno 2014, [la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici] non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS”: secondi i percettori del trattamento pensionistico ricorrenti nel giudizio principale, difatti, la norma avrebbe rappresentato una misura iniqua e irragionevole, contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. nonché a quello di sufficienza e adeguatezza del trattamento pensionistico di cui agli artt. 36 co 1 e 38 co. 2 Cost.; il Giudice rimettente, per quanto di competenza, aveva ritenuto che effettivamente la normativa contestata operasse un non corretto bilanciamento delle esigenze di risparmio della finanza pubblica rispetto a quello dei singoli pensioni di vedersi attualizzato il loro trattamento previdenziale, pena una lesione del loro potere d’acquisto. Di tutt’altro avviso, invece, la Corte Costituzionale, che ha rigettato le questioni in quanto manifestamente infondate. Ebbene, nel solco della propria giurisprudenza – e, in particolare, in conformità ai principi resi in Corte Cost. 250/2017 – la Corte ha reputato il blocco perequativo disposto dal Legislatore come «non irragionevole» stante, da un lato, l’individuazione del target di pensionati colpito dalla novella nei soli percettori di redditi medio alti e, dall’altro, nella proporzionale graduazione del sacrificio richiesto.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”