4 Aprile 2017

La penale di anticipata estinzione rientra nel TEG?

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nella determinazione del tasso effettivo globale parte della giurisprudenza include anche la penale di anticipata estinzione, riconducendola nell’ambito degli “altri vantaggi usurari” previsti dall’art. 644 c.p. (Trib. Pescara 28.11.2014; Trib. Bari 12.12.2014, 19.10.2015, 27.11.2015, 14.12.2015 e 18.10.2016; Trib. Avellino 28.9.2015; Trib. Ascoli Piceno 13.10.2015).

La sua esclusione dal calcolo del tasso usurario (al pari, come noto, degli interessi moratori) è espressamente stabilità dalle ‘Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura’ della Banca d’Italia (punto C4: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica“).

Dello stesso tenore appare la normativa vigente, secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (art. 644 c.p.). Come risaputo, la penale di anticipata estinzione – evidentemente riconducibile nella sfera di disponibilità del mutuatario: diritto potestativo – è eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente “collegata”, quale interesse o costo, “alla erogazione del credito“, come richiesto dall’art. 644 c.p.

La prevalente giurisprudenza ne esclude, infatti, la rilevanza ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (Trib. Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.1.2016; Trib. Treviso 11.2.2016; Trib. Padova 5.10.2015).

Tra le decisioni da ultimo citate, si segnala in particolare, per la sua condivisibile chiarezza, Trib. Torino 28.3.2016, secondo cui “sostenere (…) che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase ‘fisiologica’ del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il ‘costo del denaro’ per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno).

Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.

Se quest’ultima, come è noto, è largamente confutata non foss’altro perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi e incompatibili tra loro (in definitiva, l’adempimento ed il suo opposto, l’inadempimento), nel caso che ci occupa non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l’estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare, ovviamente, la successiva pretesa di pagamento degli interessi moratori, che viene meno per definizione: dunque non solo si postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma addirittura, una il cui pagamento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l’altra“.