18 Aprile 2016

La deducibilità della questione di giurisdizione all’interno dell’opposizione all’esecuzione

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Cass., Sez. Un., sent. 7 gennaio 2016, n. 65 

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Cassazione civile – Provvedimenti impugnabili – Ordinanza di inammissibilità dell’appello – Impugnabilità – Limiti  

(Cost. Art. 111; Cod. proc. civ. artt. 348 bis, 348 ter, 360).

Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione – Deduzione di profili cognitori relativi alla giurisdizione del giudice ordinario – Ammissibilità – Esclusione 

(Cod. proc. civ. artt. 41, 37, 474, 615). 

[1] Quando l’ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell’art. 348 ter viene emanata entro il suo proprio ambito applicativo (i.e. quello della impugnazione manifestamente infondata), non vi è spazio per un’autonoma ricorribilità per cassazione, difettando il requisito della definitività richiesto per l’impugnazione di cui all’art. 111 della Costituzione.  

[2] Poiché per agire in executivis è sufficiente l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l’accertamento dell’esistenza del diritto ad esso sottostante, deve escludersi che nel processo di esecuzione possa porsi un problema di appartenenza del procedimento alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario; ne consegue che la questione di giurisdizione connessa all’intervenuto procedimento di legittimazione del terreno oggetto della esecuzione per rilascio non può assumere rilevanza nel giudizio di opposizione all’esecuzione, potendo al contrario essere eventualmente dedotta solo nel giudizio di cognizione che ha dato luogo al titolo esecutivo.

CASO
[1-2] Notificato precetto per la restituzione di un terreno, l’esecutato reagiva proponendo opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., in particolare deducendo l’esistenza di un fatto impeditivo consistente nell’intervenuta affrancazione in suo favore del bene immobile. L’opposizione veniva rigettata e l’appello contro la sentenza di primo grado veniva dichiarato inammissibile con ordinanza per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto. Avverso entrambi i provvedimenti era proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente sosteneva che entrambe le decisioni erano state pronunciate da un giudice sfornito di giurisdizione, essendo intervenuto decreto del Presidente della Giunta Regionale, la cui legittimità era stata confermata dal giudice amministrativo, che aveva riconosciuto la piena proprietà del bene precettato in capo all’esecutato, per affrancazione del canone enfiteutico.   

SOLUZIONE

[1-2] Le Sezioni Unite respingono il ricorso.

In particolare:

1)- dichiarano inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza ex art. 348 ter, perché questo provvedimento era stato emanato nel suo ambito applicativo proprio;

2)- rigettano il ricorso avverso la sentenza di primo grado, affermando che, per poter agire in via di esecuzione forzata, è unicamente necessaria e sufficiente l’esistenza di un titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile. La Corte aggiunge che nel processo di esecuzione civile il giudice è chiamato unicamente ad accertare ed il contenuto del titolo e dirigere il procedimento diretto alla soddisfazione materiale del creditore, e non vengono in considerazione profili cognitori per l’accertamento di un diritto, con la conseguenza che, in punto di giurisdizione, non può porsi in radice un problema di appartenenza della lite alla competenza giurisdizionale di un giudice diverso da quello ordinario, siccome non esiste altro giudice competente sulla materia.

QUESTIONI
[1]  Quanto all’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, si veda di recente S.U. 2 febbraio 2016, n. 1914, secondo cui deve ammettersi l’impugnabilità ai sensi dell’art. 111 Cost. per vizi propri dell’ordinanza-filtro, purché detti vizi siano compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, compatibilità che non sussiste ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di appello attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, ponendosi, eventualmente, solo un problema di motivazione, nonché Cass., Sez. II, 12 gennaio 2015, n. 223, in questa Rivista, con nota di Ciccarè, che aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Per una sintetica, ma esauriente esposizione delle questioni relative all’impugnabilità dell’ordinanza filtro, si v. anche per rimandi di dottrina e giurisprudenza, Ciccaré, Sul regime d’impugnazione dell’ordinanza filtro ex artt. 348 bis e ter c.p.c., in questa Rivista, 14 marzo 2016.  

[2] Risulta assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui nel giudizio di opposizione di merito di cui all’art. 615 c.p.c. non è possibile dedurre come questione di giurisdizione quella relativa alla caducabilità del titolo posto a base del precetto che minaccia l’esecuzione, a causa della sua provenienza da giudice carente della giurisdizione stessa, trattandosi di vizio denunciabile solo nel corso del procedimento di formazione del titolo. Sul punto si vedano Cass. SS.UU., 13 luglio 1979, n. 4071, in Giust. civ., 1980, I, 145 ss.; Id., 27 luglio 2011, n. 16390.

Per giungere a questo risultato, la Cassazione parte dalla considerazione che alla condanna al rilascio di bene (come a quella avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro) consegue una situazione di soggezione all’esecuzione forzata, la quale, per la sua natura, appartiene alla competenza del giudice ordinario, qualunque sia l’origine delle posizioni giuridiche che legittimano l’azione esecutiva; in altre parole, il problema se esista o meno il titolo esecutivo o se il credito sia o meno certo, liquido o esigibile riguarda solo la legittimità dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ma non la giurisdizione, la quale è attribuita sempre e solo al giudice ordinario, qualunque sia l’origine dei diritti che danno luogo al processo esecutivo.