10 Settembre 2019

La data della scrittura privata nei confronti dei terzi

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Abstract: Il presente Focus è dedicato all’illustrazione della disciplina racchiusa nell’art. 2704 c.c., e in particolare alla questione, di grande rilievo sul terreno pratico, dell’identificazione dei casi in cui la data riportata su una scrittura privata può essere efficacemente opposta al terzo, ossia al soggetto che non abbia preso parte alla redazione del documento o non sia comunque titolare del negozio giuridico in esso dedotto.

  1. La data della scrittura privata consiste nell’indicazione, apposta sul corpo del documento, di giorno, mese e anno in cui il medesimo è stato redatto, generalmente accompagnata dall’indicazione del luogo in cui sono state apposte le sottoscrizioni delle parti. La data non costituisce un requisito essenziali della scrittura privata: ciò non significa, tuttavia, che la stessa non rilevi sotto differenti profili: ché, anzi, specie con riguardo ai documenti aventi efficacia negoziale, l’accertamento della data diventa condizione indispensabile per individuare il momento a decorrere dal quale gli effetti giuridici voluti con la redazione del documento si producono nell’ordinamento giuridico. A tal riguardo, appare evidentemente meritevole di particolare tutela la posizione dei terzi, stante il rischio che le parti, retrodatando il giorno della sua redazione, facciano venir meno retroattivamente determinati effetti giuridici già prodottisi a favore dei medesimi, ovvero anticipino, rendendoli ad essi opponibili, la produzione di effetti sfavorevoli.

Tali esigenze rilevano specialmente nel campo dei conflitti di diritti, ove, se l’elemento tempo è determinante al fine di individuare quale posizione sia destinata a prevalere, la norma racchiusa nell’art. 2704 c.c. viene a operare come criterio risolutivo del conflitto.

Alla luce di tali rilievi si spiega, allora, la disciplina racchiusa nell’art. 2704 c.c., cui è dedicato il presente lavoro. Tale normativa, salvo il caso della scrittura privata con sottoscrizione autenticata, differenzia le modalità di accertamento della data del documento nei confronti delle parti e dei terzi, sancendo solo con riguardo a questi ultimi l’inopponibilità della data eventualmente apposta dalle parti, e predisponendo anzi particolari cautele idonee a stabilire con certezza il momento di redazione della scrittura, sì da tutelarli dal rischio di abusi attuabili dalle parti medesime.

  1. In prima battuta è tuttavia opportuno spendere alcune parole sulla data della scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Come desumibile a contrario dall’incipit dell’art. 2704 c.c., essa «è certa e computabile riguardo ai terzi», nonché, a fortiori, riguardo alle parti. In questa ipotesi, è opportuno precisarlo, la data certa e computabile tra le parti e nei confronti dei terzi, fino a querela di falso, diviene quella indicata dal pubblico ufficiale nell’atto di autenticazione (e non quella, eventualmente diversa, apposta dalle parti).
  2. In mancanza di autenticazione, già si è avuto modo di accennare alle esigenze di tutela che si pongono nei confronti di chi, rispetto alla scrittura privata, risulti essere terzo, poiché le parti ben potrebbero accordarsi per indicare una data fittizia, sì da gestire, ai danni del medesimo terzo, il momento della produzione degli effetti giuridici scaturenti dalla scrittura.

Per questo motivo, la data eventualmente apposta su una scrittura privata, le cui sottoscrizioni non siano state autenticate a norma dell’art. 2703 c.c., non può avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi, che dunque saranno legittimati a respingere gli effetti giuridici scaturenti dalla medesima. D’altro lato, ove la scrittura risulti sfornita di data, quest’ultima non potrà essere liberamente provata.

Affinché la data della scrittura possa rilevare anche nei confronti di tali soggetti, l’art. 2704 c.c. pone determinate cautele funzionali a individuare con assoluta certezza il momento in cui la scrittura può considerarsi indubitabilmente formata, e dunque opponibile anche a tutti coloro che non abbiano preso parte alla sua compilazione.

Preliminarmente si rende tuttavia opportuno individuare chi siano i soggetti da considerare terzi rispetto a una scrittura privata. A tal proposito, si predilige far riferimento a una nozione sostanziale: intendendosi cioè per terzo non il soggetto che non sia parte nel giudizio in cui venga prodotta la scrittura, bensì chi non risulti come suo sottoscrittore, né come titolare del rapporto giuridico in essa dedotto, ma sia al contempo titolare di una situazione autonoma e incompatibile con esso, e dunque suscettibile di un pregiudizio a cagione degli effetti negoziali prodotti dalla scrittura (ben può essere, dunque, che il soggetto terzo ai fini in esame sia parte del giudizio in cui venga prodotta la scrittura privata non autenticata) (sul punto, per tutti, Patti, Delle prove, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 2015, 427 ss.).

Sarà il caso, ad es.: dei plurimi aventi causa dal medesimo autore (Cass., 8.3.2006, n. 4922); del terzo acquirente di un immobile rispetto al contratto di locazione (Trib. Bari, 29.2.2012, n. 753); dell’Amministrazione finanziaria, rispetto agli atti stipulati da privati (Cass., 21.1.2008, n. 1172); del coniuge dell’acquirente, che non abbia partecipato all’atto, rispetto al contratto (simulato) di compravendita (Cass., 24.12.2004, n. 23974); di colui che abbia violato un diritto di utilizzazione di un’opera dell’ingegno, nei confronti del contratto di cessione di tale diritto (Cass., 11.2.1994, n. 1392); del curatore fallimentare, nel caso del conflitto tra il diritto del terzo avente causa dal fallito e quello della massa di appropriarsi e soddisfarsi sul bene mobile oggetto di cessione (Ambrosini, Data certa e fallimento: il problema dell’opponibilità degli atti privi di data certa al curatore, in Giur. comm., 1993, 379; Zanichelli, Timbro postale e data certa, in Fallimento, 2002, 435), nonché con riguardo alle scritture private allegate dai creditori al momento dell’insinuazione al passivo, quali documenti dimostrativi dei crediti vantati nei confronti del fallito (Lo Cascio, Sulla data certa della scrittura privata e dei titoli cambiari in sede di formazione dello stato passivo fallimentare, in Giust. civ., 1991, 43; D’Aquino, L’opponibilità al passivo delle scritture private non cerziorate, in Fallimento, 2006, 663; Cass., sez. un., 20.2.2013, n. 4213; Cass., 26.7.2012, n. 13282; Cass., 30.1.2009, n. 2439).

  1. Nei confronti dei terzi, dunque, né sarà opponibile la data eventualmente apposta sulla scrittura privata dalle parti, né, in mancanza, il momento di redazione del documento potrà essere liberamente provato. L’art. 2704 c.c., infatti, provvede a individuare una serie di eventi che, secondo la valutazione del legislatore, sono idonei a sancire inequivocabilmente l’anteriorità della redazione della scrittura, stabilendo che la data opponibile anche ai terzi sarà quella di verificazione dell’evento medesimo (ancorché, dunque, la scrittura sia stata effettivamente redatta in epoca antecedente).

L’elenco stilato dal legislatore, da considerarsi meramente esemplificativo, e non tassativo, di eventi idonei a stabilire in modo «certo l’anteriorità della formazione del documento», comprende: la registrazione della scrittura privata, effettuata ai sensi del d.p.r. 26.4.1986, n. 131 (c.d. Testo unico sull’imposta di registro); la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta (a tal riguardo, Cass., 18.12.2006, n. 27077, ha precisato che l’impossibilità fisica deve rappresentare un impedimento assoluto, nel senso che deve trattarsi di una vera e propria “impossibilità”, e non di una mera difficoltà di sottoscrivere, giacché la possibilità residuale, anche minima e difficoltosa, di sottoscrivere un atto escluderebbe l’effetto di certezza della data per questo motivo); la riproduzione della scrittura in atti pubblici.

Quanto agli eventi, individuati dall’elaborazione giurisprudenziale come idonei ai fini in discorso, la casistica è varia. In particolare, si è ritenuto equipollente agli eventi esemplificativamente descritti dalla norma in commento: la registrazione delle fatture di pagamento contenenti l’espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione (Cass., 22.11.2007, n. 24320); con riferimento ad una cambiale, la sua annotazione nei documenti allegati al bilancio di un istituto di credito, depositato presso la Banca d’Italia (Cass., 24.3.1979, n. 1701); in un procedimento di esecuzione forzata, la precedente esibizione della scrittura, allo stesso ufficiale giudiziario, nel corso di un precedente pignoramento fra le medesime parti (Cass., 22.7.1968, n. 2637); la conoscenza inoppugnabile della scrittura da parte della persona alla quale si voglia opporla (Cass., 6.4.1983, n. 2427); l’esplicito riferimento alla scrittura di cui si discute contenuto in una sentenza precedentemente pronunciata tra le parti (Trib. Campobasso, 6.8.2014); in sede di ammissione di un credito da fideiussione allo stato passivo del fideiussore, la produzione, avvenuta nel corso del previo giudizio per la dichiarazione di fallimento, della scrittura privata attestante il contratto di fideiussione (Cass., 8.11.2006, n. 23793), ovvero anche l’annotazione di quest’ultima su un libro contabile del creditore garantito, sul quale sia stata apposta la vidimazione annuale prima della dichiarazione di fallimento (Cass., 26.5.1997, n. 4646); con riguardo all’opponibilità al fallimento dell’alienante di un accordo simulatorio sul prezzo di vendita di un bene (risultante da un contratto preliminare), il fatto che, in data anteriore o coeva alla stipula dell’atto pubblico di compravendita, risultavano effettuati pagamenti con titoli di credito aventi data certa per un importo corrispondente al prezzo dissimulato, unitamente al fatto che non vi erano stati, tra le parti, altri rapporti idonei a giustificare tali pagamenti, sicché dalla data certa dei pagamenti e dalla argomentata loro riferibilità al contratto controverso, i giudici hanno desunto anche la prova della data dell’accordo simulatorio (Cass., 6.9.2006, n. 19136).

Meritevole di particolare approfondimento si rivela, a tal proposito, la questione relativa all’idoneità della data risultante dal timbro postale, apposto sullo stesso foglio sul quale sia stata redatta la scrittura privata, ad attribuire a quest’ultima data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. Attorno a tale tematica, sin da alcune risalenti pronunce, la giurisprudenza di legittimità si è infatti sempre espressa nel senso per cui, ove la scrittura privata costituisca un unico corpo con il foglio su cui sia stato apposto il timbro postale per la spedizione, la data che risulti da quest’ultimo sia senz’altro certa e computabile riguardo ai terzi, in quanto la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass., 28.5.2012, n. 8438; Cass., 14.6.2007, n. 13912). Sono noti, viceversa, i motivi di dissenso addotti dalla dottrina, secondo cui l’apposizione in parola non sarebbe idonea ad apportare gli elementi di certezza richiesti dalla legge: sia in quanto non può esservi certezza sul fatto che la data contenuta nel timbro postale corrisponda a quella in cui è avvenuta l’apposizione del timbro stesso, e sia, soprattutto, perché non può esservi alcuna certezza sul fatto che – come richiesto dalla clausola di chiusura apposta dall’art. 2704 c.c. −, la scrittura sia stata redatta senz’altro in epoca precedente all’apposizione del timbro (in particolare, Poggeschi, Bollo postale e data certa di scrittura privata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1965, 347 ss.). Per questi motivi, diverse pronunce dei giudici di merito si sono espresse in senso contrario all’orientamento, oramai pacifico, seguito dalla giurisprudenza di legittimità (Trib. Vicenza, 8.7.2008, n. 1186; Trib. Padova, 10.2.2005, n. 295; Trib. Trieste, 29.2.1996).

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