2 Luglio 2019

La controversa qualificazione del riparto tra sezione specializzata in materia di impresa e sezione ordinaria di uno stesso ufficio: è questione di competenza per materia?

di Laura Baccaglini Scarica in PDF

Il tema del riparto tra sezione specializzata in materia di impresa e giudice ordinario è al centro di un acceso dibattito, anche giurisprudenziale, che vede contrapposti due orientamenti: a chi ritiene che la distribuzione delle controversie, tra l’uno e l’altro organo giudiziario, dia luogo ad una questione di competenza per materia, si contrappone chi ricostruisce il problema in termini di competenza per territorio, così da concludere che quando il conflitto si pone tra organi appartenenti ad un medesimo ufficio giudiziario, si ponga soltanto un problema di riparto interno al medesimo ufficio. Il presente lavoro si occupa di esaminare gli argomenti a sostegno di entrambe le ricostruzioni e di indagare le ricadute applicative che ciascuna comporta.

  1. Il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 ha istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà̀ industriale ed intellettuale, devolvendo loro la competenza a conoscere delle controversie sorte in materia di IP; una competenza, questa, che la l. 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 ha esteso anche alla materia societaria, con conseguente ridenominazione di quegli organi, oggi “sezioni specializzate in materia di impresa”. Esse non sono presenti presso ogni ufficio giudiziario, ma sono collocate solo presso i Tribunali e le Corti d’Appello che hanno sede nel capoluogo di ogni Regione.

In virtù dell’art. 2 del d. lgs. 168/2003, come modificato nel 2012, i membri delle sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, con l’obiettivo di garantire la costituzione di un vero e proprio giudice specializzato nella cognizione e decisione di determinate liti.

Fin da subito, si è posto il problema se il riparto tra sezioni specializzate e giudice ordinario dia luogo ad una questione di competenza per materia, come accade per es. per le sezioni specializzate in materia agraria.

Non era (né è) affatto chiaro se le sezioni specializzate in materia industriale (oggi in materia di impresa) costituiscano uffici giudiziari autonomi rispetto alle altre articolazioni ordinarie del tribunale o della corte d’appello, ovvero articolazioni interne ai medesimi.

Complice il silenzio del legislatore, che pur avendo inciso a più riprese su quegli organi, non ha mai preso espressa posizione sul punto, si registra oggi un vero e proprio contrasto che, specie a livello giurisprudenziale, continua a mantenersi vivo tanto da provocare, dopo 15 anni di continue ed alternate contrapposte soluzioni, l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. 30.01.2019, n. 2723, ord., in Dir. ind., 2019, 194).

  1. A favore dell’idea che il riparto tra sezioni specializzate in materia societaria e giudice ordinario dia luogo ad una vera e propria competenza per materia, militano numerosi argomenti: valorizzando la prospettiva storico-teleologica, si fa leva sulla volontà del legislatore di istituire un giudice ad hoc cui devolvere le controversie di particolare complessità, quali quelle industrialistiche e oggi anche societarie (così già Cass., 29.09. 2009, n. 20690, in Dir. ind., 2010, 60 ss., nota critica di G. Casaburi).

Si invoca, poi, il tenore letterale dell’art. 3 d. lgs. 168/2003 (anche nella versione risultante dalle modifiche apportate intervenute con l. 27/2012), nella parte si impiega il termine “competenza” per descrivere le materie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa (Cass., 29.09.2009, n. 20690, cit.; Cass. 24.06.2015, n. 15619, in Riv. dir. proc., 2016, 851 ss., nota adesiva di L. Baccaglini). Ancora, si evidenzia l’analogia tra queste ultime e quelle istituite per le controversie agrarie, la cui autonomia rispetto ad altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario è considerata dato acquisito in giurisprudenza (Cass., 14.06.2010, n. 14251). Sotto questo profilo, non si ritiene dirimente il fatto che nella composizione di queste ultime (ma non di quelle istituite per le controversie societarie) siano presenti magistrati non togati. Del resto, si osserva infatti che l’art. 102, comma 2 Cost. qualifica come facoltà, e non come obbligo, la presenza di giudici laici tra i componenti della sezione specializzata (C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2017, 413; A. Graziosi, Dall’arbitrato societario al tribunale delle imprese, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 105-106; G. Balena, Il tribunale delle imprese, in Giusto proc. civ., 2012, 340; L. C. Ubertazzi, Ancora sulla competenza delle sezioni IP, in Dir. ind., 2011, 422).

La ricostruzione del riparto tra sezioni specializzate in materia di impresa e tribunale ordinario, in termini di competenza per materia, è foriera di ricadute pratiche di non poco momento: l’erronea individuazione del giudice adito costituirà oggetto di un’eccezione rilevabile anche d’ufficio, ex art. 38, comma 3, c.p.c. Quest’ultima, se ritenuta fondata, darà luogo ad un’ordinanza declinatoria di competenza, che conterrà l’ordine di riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente; sia il giudice ad quem sia la parte soccombente potranno proporre regolamento di competenza, che allora determinerà l’automatica sospensione del processo di merito (art. 48 c.p.c.).

Il regime appena evidenziato è destinato ad operare non solo quando la sede territoriale della sezione specializzata sia diversa da quella della sezione ordinaria del tribunale (che in thesi avrebbe dovuto essere – o sia stata erroneamente – adita) ma anche quando entrambi gli organi siano collocati presso lo stesso Ufficio giudiziario (Cass. 24.06.2015, n. 15619; App. Napoli, 20.02.2014, n. 763, Le società, 2015, 63; Trib. Napoli, 31.05.2016, ivi, 2017, 93).

  1. La gravosità delle conseguenze che si avverte proprio in quest’ultima fattispecie induce altra parte degli interpreti a ricondurre il problema del riparto tra sezioni specializzate in materia di impresa e giudice ordinario ad una mera questione di competenza territoriale ovvero di ridistribuzione interna degli affari, se entrambi gli organi siano presenti all’interno del medesimo ufficio giudiziario.

Al riguardo, si osserva come non possa dirsi garantita in capo ai componenti della sezione quella specializzazione tanto enfatizzata dal legislatore (M. Pilloni, Dalle “vecchie” sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale al “nuovo” tribunale delle imprese per la competitivita` del processo civile, in Studium Juris 2012, 1239), giusta la modalità di nomina degli stessi che avviene senza l’intervento del CSM, e in forza dei medesimi criteri con i quali il Presidente del Tribunale (o della Corte d’appello) assegna un magistrato alla sezione lavoro o a quella fallimentare (G. Ciccone, Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?, in Dir. ind., 2011, 237; L. Tenaglia, L’istituzione del Tribunale delle imprese, in Corr. giur., 2012, 80). Si rileva poi come la specializzazione dei giudici finisca per essere svilita dalla possibilità, prevista ex positivo iure, che costoro si vedano assegnate anche competenze di tipo ordinario, specie in quei tribunali istituiti presso capoluoghi di regione, nei quali l’assenza di personale costringe i magistrati ad assumere le vesti di giudice sia ordinario che specializzato (G. Verde, Il giudice fra specializzazione e “diritto tabellare”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 142).

In realtà, ciò che preoccupa chi ragiona in questi termini sono soprattutto i corollari applicativi che derivano dall’opposta ricostruzione sul piano della durata del processo, i cui tempi sono destinati ad allungarsi sia quando l’eccezione di incompetenza sia accolta (giusta la necessità di provvedere alla formale riassunzione della lite), sia quando quell’eccezione sia respinta (Cass., 23.10.2017, n. 25059). E ciò anche quando la sezione specializzata e il giudice ordinario siano radicati presso lo stesso Tribunale. In ogni caso, infatti, l’ordinanza di incompetenza potrebbe essere impugnata con il relativo regolamento, e comportare un’automatica sospensione del processo di merito.

Di qui, la convinzione che la ripartizione di funzioni tra le sezioni specializzate di impresa e quelle ordinarie sottenda una questione di competenza territoriale esclusiva quando la localizzazione dell’uno e dell’altro non coincidano ovvero, nell’opposta ipotesi, un problema di una distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio (da ultimo, Cass., 28.02.2018, n. 4706, in Dir. ind., 2018, 552; Cass. 22.03.2017, n. 7227; Cass. 27.10.2016, 21774; Cass. 15.06.2015, n. 12326, in Dir. ind., 2015, 502, nota critica di I. M. Prado; A. Giussani, L’attribuzione delle controversie industrialistiche, cit., 6).

  1. Nonostante l’adesione a questa seconda ricostruzione abbia il pregio di assecondare massimamente le esigenze di celerità del processo, essa si espone ad obiezioni difficilmente superabili. Verrebbe a determinarsi, infatti, una vera e propria asimmetria del sistema, perchè la natura del rimedio, contro il provvedimento con cui il giudice si spoglia della causa, muterebbe secondo che il giudice ad quem, individuato come competente, abbia sede o no, presso lo stesso Ufficio giudiziario in cui si trova il giudice adito. Solo nel primo caso, infatti, sarebbe possibile promuovere regolamento di competenza (ancorché rimesso soltanto all’istanza di parte). Nel secondo caso, invece, il giudice originariamente adìto si limiterebbe a rimettere la questione al Presidente del tribunale, senza che le parti abbiano modo di contraddire sulla decisione provocandone un autonomo riesame. Si tratta, dunque, di una conseguenza inaccettabile sul piano della tutela della parte (Cass. 28.02.2018, n. 4706, cit.; L. Baccaglini, Sezioni per l’impresa e competenza per materia, in Riv. dir. proc., 2016, 864-865; I. M. Prado, “Formalismi” e “antiformalismi” a confronto in tema di competenza delle sezioni specializzate, in Dir. ind., 2018, 552). Altrettanto inaccettabile, però, è la disarmante incertezza in cui versano gli operatori del diritto, alimentata da un reiterato contrasto giurisprudenziale, proprio al vertice. Per questa ragione, va salutata con favore l’ordinanza della sez. I (Cass., 14.01.2019, n. 664, cit.) che ha rimesso la causa al Primo Presidente, per valutare l’opportunità di una decisione, non più procastinabile, a Sezioni Unite.