12 Giugno 2018

La comunicazione del (solo) dispositivo del provvedimento è sufficiente a far decorrere il termine per l’opposizione agli atti esecutivi

di Mattia Polizzi Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2018, n. 3430; Pres. Vivaldi; Est. Tatangelo.

Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Opposizione agli atti esecutivi – Termini –Decorrenza – Comunicazione ordinanza incompetenza – Solo dispositivo – Principio di sufficienza – Applicabilità – Fondamento – Nullità – Sanatoria – Principio del raggiungimento dello scopo (C.p.c., artt.  134, 136, 156, 617, 618; disp. att. c.p.c., art. 45)

[1] Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole.

CASO

[1] Nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi, il creditore proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio. L’avviso di tale ordinanza avveniva tramite comunicazione del solo dispositivo del provvedimento, privo della parte motiva.

L’opposizione veniva dichiarata inammissibile, per avere il creditore spiegato opposizione tardivamente.

Quest’ultimo ricorre per Cassazione, sottoponendo – per ciò che da più vicino interessa la presente nota – ai giudici di legittimità la seguente questione: ai fini del decorso del termine di decadenza di venti giorni per proporre, in maniera tempestiva, opposizione ex art. 617 c.p.c. è sufficiente la comunicazione del mero dispositivo dell’ordinanza (come nel caso di specie avvenuto) ovvero è necessario che la comunicazione comprenda altresì le motivazioni della decisione (così da consentire al destinatario una migliore ponderazione in merito alla opportunità o meno di proporre opposizione)?

In particolare, il ricorrente reputa che la comunicazione del solo dispositivo abbia comportato la violazione degli artt. 134 e 136 c.p.c., nonché dell’art. 45 disp. att. c.p.c.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione afferma in primo luogo la correttezza dell’impiego dell’opposizione agli atti esecutivi ai fini della contestazione dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza (rifacendosi al proprio consolidato orientamento in materia, che reputa in questo caso inammissibile il regolamento di competenza: cfr., a titolo di esempio, Cass., 13 settembre 2017, n. 21885, Cass., 11 ottobre 2016, n. 20486 nonché Cass., 26 luglio 2011, n. 16292)

I giudici di legittimità, tuttavia, respingono il ricorso, facendo applicazione del c.d. principio della sufficienza della conoscenza dell’atto da impugnare che, declinato nella fattispecie prospettata, implica che ai fini dell’opposizione agli atti esecutivi sia sufficiente per far decorrere il dies a quo la comunicazione del solo dispositivo del provvedimento giurisdizionale, senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme dettate in materia.

QUESTIONI

[1] La decisione del Supremo Collegio di legittimità trova la propria ragione dal rilievo di due caratteri di fondo del processo esecutivo: le stesse peculiarità strutturali di tale tipologia di procedimento e la particolare natura dei rimedi (solo lato sensu) impugnatori concessi alle parti (cfr. n. 11 della decisione).

Sotto il primo angolo visuale, ad avviso degli Ermellini (ma si tratta di una constatazione generalmente condivisa: si v. in dottrina, ex pluribus, F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2013, III, 54 ss.; C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2016, I, 23 ss. nonché Id., Diritto processuale civile, Torino, 2014, IV, 5 ss.), la sequenza di attività materiali e giurisdizionali delle quali si compone il processo esecutivo risulta caratterizzata da un lato dalla assenza di un contraddittorio analogo a quello del processo di cognizione e dall’altro dalla presenza di un soggetto, il creditore, posto «istituzionalmente in posizione di legittima sovraordinazione processuale rispetto all’altro» (così il punto 14 della sentenza; cfr. in dottrina C. Mandrioli, A. Carratta, op. ult. cit., 11 ss.). Detta posizione di supremazia è da ricollegarsi al fatto che l’accertamento dei fatti e dei diritti è già avvenuto prima dell’instaurazione del processo esecutivo, sicché in questa ultima sede il rapporto tra le esigenze di difesa e quelle di speditezza procedimentale risulta inesorabilmente sbilanciato in favore delle seconde.

Questo è il substrato ordinamentale che consente alla Cassazione di (ri-) affermare la vigenza all’interno del processo esecutivo del c.d. principio della sufficienza, al fine del decorso del termine di cui all’art. 617 c.p.c., della conoscenza anche solo di fatto della mera esistenza dell’atto da impugnare, poiché quest’ultimo rileva nel processo esecutivo «in quanto tale e cioè in una dimensione oggettiva od ontologica, per il solo fatto di essere stato adottato» (così il paragrafo 12 della sentenza, al quale si rinvia anche per gli ampi richiami giurisprudenziali ivi effettuati; cfr. in particolare, sulla stessa linea della sentenza in esame, Cass., 30 marzo 2018, n. 7898, in Diritto&Giustizia, 2018, 58, 4 ss., con nota di V.A. Papanice, Decorrenza del termine per l’opposizione in caso di comunicazione del solo dispositivo, Cass., 6 marzo 2018, n. 5172, ibidem,  2018, 42, 10 ss., con nota di F. Valerini, La comunicazione incompleta dell’ordinanza di incompetenza fa scattare il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti; già in precedenza, si v. Cass., 31 ottobre 2017, n. 25861, Cass., 27 luglio 2017, n. 18723, Cass., 14 dicembre 2015, n. 25110; contra, in passato, nel senso della necessaria conoscenza legale della comunicazione, cfr. Cass., 16 aprile 2009, n. 9018, Cass., 27 novembre 2001, n. 15036).

La vigenza del principio della sufficienza, peraltro, è suffragata nell’opinione della Suprema Corte anche dal tenore letterale dell’art. 617 che, al secondo comma, àncora la decorrenza del termine decadenziale al giorno in cui l’atto oggetto della eventuale opposizione è stato compiuto, lasciando così intendere che il provvedimento rilevi «nella sua oggettiva esistenza» (par. 16 della decisione); significativo, dunque, che il legislatore abbia optato per tale scelta piuttosto che per quella di far iniziare il decorso del termine dalla successiva attività posta in essere al fine di portare a conoscenza del destinatario l’atto ed il relativo contenuto.

Da tali rilievi consegue, allora, che in capo alla parte del processo esecutivo, processo che – come si è detto – risulta essere improntato ad un succedersi di atti maggiormente rapido e celere, gravi un ben più pregnante e significativo onere di diligenza (o, se si preferisce, di auto-responsabilità) rispetto a quanto avviene nel processo ordinario di cognizione.

Inoltre, e senza che possano assumere rilievo le «nuove» regole dettate in materia di processo civile telematico (in quanto lex posterior generalis non derogat priori speciali), la Cassazione rileva come la eventuale inosservanza delle forme previste dagli artt. 134, co. 2, c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. in tema di comunicazione delle ordinanze rese fuori udienza comporti una nullità formale priva di conseguenze pratiche, poiché sanata dalla regola del c.d. raggiungimento dello scopo: finalità che, seguendo il ragionamento della Corte, è stata effettivamente conseguito, rilevando l’atto da impugnare nella sua dimensione meramente oggettiva ed ontologica.

Sotto il secondo angolo visuale, ossia quello della peculiarità delle opposizioni agli atti esecutivi, i l’Organo di nomofilachia osserva che tali rimedi non si sostanziano in un giudizio di impugnazione in senso stretto, in ragione della natura non decisoria del provvedimento gravato dall’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.: in altri termini «nel processo esecutivo il suo atto, che si assuma viziato, diviene oggetto di un processo di cognizione che si instaura ex novo per la prima volta proprio in dipendenza della contestazione mossa avverso di esso e quindi dell’insorgenza di una questione in senso proprio» (così il punto n. 13 della decisione; sul rapporto tra il processo esecutivo e le eventuali opposizioni si v. C. Mandrioli, A. Carratta, op. ult. cit., 199 ss.).