12 Settembre 2017

La commissione di istruttoria veloce (CIV)

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 117-bis, comma 2, TUB e le relative disposizioni attuative (DM 644/2012) stabiliscono che, a fronte di sconfinamenti, i contratti di conto corrente, apertura di credito e carta di credito possono prevedere a carico del cliente una commissione di istruttoria veloce (CIV), quale unico onere ulteriore rispetto all’applicazione del tasso di interesse sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento concesso. Tale disciplina si applica agli sconfinamenti sia in assenza di affidamento, sia oltre il limite dello stesso.

Anche per le commissioni di sconfinamento, come per quelle di affidamento, è prevista la nullità delle clausole contrattuali che prevedono l’applicazione di commissioni non conformi alla disciplina legislativa.

Ai sensi del DM 644/2012 per ciascun contratto la commissione di istruttoria veloce è determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto; tale soluzione consente ai clienti di conoscere con chiarezza in via preventiva l’esatto ammontare degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare agevolmente le offerte dei diversi operatori. Gli intermediari rendono noti alla clientela i casi in cui è applicata la CIV. Il decreto ministeriale specifica inoltre che la CIV non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per eseguire l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi. Nei rapporti con i consumatori la CIV non è dovuta, nei limiti di una sola volta a trimestre, quando lo sconfinamento, anche se determinato da più addebiti, abbia valore inferiore o pari a 500 euro e perduri per un massimo di sette giorni consecutivi.

L’ABF (decisioni n. 10403/2016 e n. 10424/2016) ha stabilito che gli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce (CIV) sono da ritenersi legittimi in presenza di determinati presupposti: a) la commissione è dovuta solo se l’intermediario ha effettivamente svolto un’attività istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento; b) il costo dell’istruttoria deve essere commisurato a quello medio sostenuto dall’intermediario per lo svolgimento dell’attività; c) in caso di contestazione la banca ha l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola applicazione della commissione. Un indice presuntivo dell’assenza di un’attività istruttoria è dato dalla molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro (ad es. con cadenza giornaliera o settimanale); d) non è legittima l’applicazione della commissione in occasione di sconfinamenti determinati da pagamenti effettuati a favore dell’intermediario.