17 Ottobre 2017

La clausola compromissoria di arbitrato estero sottrae alla giurisdizione del giudice italiano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

di Mara Adorno Scarica in PDF

Cass., sez. un., 18 settembre 2017 n. 21550

 Arbitrato e clausola compromissoria – Arbitrato estero – Clausola compromissoria di arbitrato estero – Regolamento di giurisdizione – Giurisdizione italiana – Sussistenza

(Cod. proc. civ., artt. 41, 806, 808; L. 5 gennaio 1994, n. 25)[1] In presenza di una clausola compromissoria in arbitrato estero, l’eccezione di compromesso è idonea a far dichiarare il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che tale procedimento, essendo escluso dalla deroga alla giurisdizione arbitrale dei procedimenti definiti “sommari o conservativi”, rimane soggetto ad arbitrato.

 CASO

[1] Veniva proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. per far dichiarare alle Sezioni unite – stante la clausola compromissoria in arbitrato estero pattuita tra le parti – il difetto di giurisdizione del giudice italiano riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società intimata. A fondamento della contestazione la ricorrente deduceva: a) l’operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti, così tradotto dalla lingua inglese: «tutte le controversie nascenti in relazione al presente contratto saranno risolte secondo le regole di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (Parigi) da uno o tre arbitri nominati secondo dette regole, la cui pronuncia sarà definitiva e vincolante. Detto arbitro avrà sede in Belgio, Bruxelles e sarà condotto in lingua inglese (…)»; b) l’equiparazione di tale ipotesi di arbitrato ad una deroga della giurisdizione in favore del giudice estero, ai sensi degli artt. 4 e 11 della L. n. 218/1995. Fissata l’udienza camerale ex art. 380 bis c.p.c. per la trattazione del regolamento di giurisdizione, la società resistente eccepiva con memoria che la stessa clausola compromissoria nel suo secondo comma, nel prevedere la devoluzione ad arbitrato estero di tutte le controversie nascenti dal contratto medesimo, non escludeva il diritto di ciascuna parte di proporre innanzi all’autorità giudiziaria competente procedimenti “sommari o conservativi” (interim or conservatory proceedings), «così introducendo una deroga alla giurisdizione arbitrale in ordine a quei particolari procedimenti “sommari”», ai quali doveva ricondursi anche il procedimento per ingiunzione e l’opposizione a decreto ingiuntivo di cui alla controversia pendente innanzi al giudice italiano.

SOLUZIONE

[1] Le Sezioni unite, nel dichiarare l’ammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione, confutano le argomentazioni addotte dalla controricorrente sulla base dei seguenti rilievi: a) il giudizio di merito in relazione al quale è proposto regolamento preventivo di giurisdizione è il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ossia un giudizio a contraddittorio pieno) e non – come invece sostiene la controricorrente – quel particolare procedimento sommario di ingiunzione; b) ne consegue l’irrilevanza della deroga alla giurisdizione arbitrale dei procedimenti che la controricorrente qualifica “sommari o conservativi”, «dal momento che, in ogni caso, il procedimento sommario monitorio non riguarda il proposto regolamento ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere incluso in detti procedimenti “sommari o conservativi”, rimane soggetto ad arbitrato». Ciò posto, viene dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, per essere la controversia devoluta ad arbitrato internazionale.

QUESTIONI

[1] Le Sezioni unite hanno affermato il principio in base al quale la presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero è idonea a sottrarre alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tale principio trae fondamento dall’irrilevanza della deroga contenuta nella clausola compromissoria alla soggezione arbitrale dei procedimenti “sommari o conservativi”. L’odierna pronuncia, infatti, esclude l’appartenenza a questo tipo di procedimenti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che quest’ultimo, a differenza del procedimento monitorio, si articola in una cognizione piena e in un contraddittorio integro e, quindi, esula dalla categoria dei procedimenti definiti “sommari o conservativi”, sottratti ad arbitrato.

È opinione pressoché concorde che la previsione di una clausola compromissoria non precluda la richiesta al giudice ordinario e la conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, dal momento che l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e che, inoltre, nella fase sommaria del procedimento monitorio non esiste ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio delle parti, deferibile alla cognizione egli arbitri. Tuttavia, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, sicché, se l’intimato eccepisce l’improponibilità della domanda, il giudice ordinario investito dell’opposizione, accertata l’esistenza della clausola compromissoria è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo opposto e disporre la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri. Cfr. Cass. civ., 4 marzo 2011, n. 5265, Foro it., Rep. 2013, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 23, e Giust. civ., 2013, I, 1556; nonché Trib. Milano, 24 novembre 2015, Foro it., Rep. 2016, voce Arbitrato, n. 109; Trib. Treviso 4 febbraio 2016, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2016; Trib. Vicenza 16 febbraio 2015, id., 2015; Trib. Padova 20 gennaio 2015, ibid.; Trib. Lodi 11 marzo 2011, id., 2011; Trib. Livorno, 11 febbraio 2011, Foro it., Rep. 2012, voce cit., n. 125, e Riv. arbitrato, 2012, 375, con nota di A. Vanni, I controversi rapporti fra arbitrato e opposizione a decreto ingiuntivo; Trib. Cagliari 16 marzo 2010, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 92; Trib. Velletri, sez. dist. di Anzio, 24 novembre 2009, Foro it., Rep. 2010, voce cit., n. 62, e Corriere merito, 2010, 832, con nota di A. Perin, Il procedimento d’ingiunzione e l’eccezione di clausola arbitrale. Sul tema, v. anche L. Bergamini, Clausola compromissoria e tutela monitoria, in Riv. arbitrato, 2012, 61 ss., ove ulteriori riferimenti.

Secondo l’orientamento della Cassazione l’eccezione di accordo per arbitrato estero, in forza della natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi anche all’arbitrato estero (in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. 5 gennaio 1994 n. 25 e dal d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40), è riconducibile alle questioni di giurisdizione (e non attiene invece al merito della controversia) e, come tale, assoggettabile al regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. In tal senso, cfr. Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153, Foro it., 2013, I, 3407, con nota di E. D’Alessandro, e Corriere giur., 2014, 84, con nota di G. Verde, Arbitrato e giurisdizione: le sezioni unite tornano all’antico, e Giusto processo civ., 2014, 197, con nota di G. Monteleone, Arbitrato e giurisdizione: un inopportuno ritorno al passato, e Riv. arbitrato, 2015, 307, con nota di L. Bergamini, Eccezione di patto per arbitrato estero: un nuovo revirement della corte di cassazione, tra disciplina interna e convenzione di New York; sez. un., 26 maggio 2015, n. 10800, Foro it., Rep. 2016, voce Giurisdizione civile, n. 117, e www.eclegal.it, con nota di O. Desiato, Arbitrato estero e proponibilità del regolamento di giurisdizione, e Giur. it., 2016, 1196, con nota di C. Asprella, Arbitrato estero, regolamento di giurisdizione e fallimento di una delle parti, e Corriere giur., 2016, 531, con nota di M. Visconti, Le sezioni unite si confermano: il riparto di attribuzioni fra giudice ordinario e arbitro estero configura questione di giurisdizione che va (quindi) decisa col relativo regolamento; sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1005, Foro it., Rep. 2015, voce cit., n. 173; nonché, da ultima, sez. un., 13 giugno 2017, n. 14649, id., Le banche dati, archivio Merito ed extra. Sui risvolti dell’orientamento inaugurato da Cass. 24153/2013 nei rapporti tra arbitrato e giurisdizione ordinaria v. C. Punzi, Dalla crisi del monopolio statale della giurisdizione al superamento dell’alternativa contrattualità-giurisdizionalità dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 2014, 1 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, Giudice italiano ed exceptio compromissi per arbitrato estero, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, p. 741 ss.