24 Gennaio 2017

La Cassazione torna a pronunciarsi su oneri probatori, anatocismo e ricognizione di debito

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Si segnala una recente decisione della Suprema Corte (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24546) che ha ribadito importanti principi di diritto di immediato impatto pratico:

– nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (da ultimo Cass. 7972/2016);

– quando viene dedotta l’invalidità della clausola contrattuale che stabilisce, in violazione dell’art. 1283 c.c., la capitalizzazione passiva degli interessi trimestrali passivi, è necessario procedere alla ricognizione dell’ammontare dei medesimi sin dal primo trimestre del rapporto intercorrente tra banca e cliente. La progressiva moltiplicazione dell’ammontare del passivo per effetto della capitalizzazione degli interessi scaduti, sulla quale si producono interessi con identica cadenza cronologica, non consente il calcolo della sorte, sulla base di un saldaconto finale o di un estratto riassuntivo ad una certa data, comunque successiva all’instaurazione del rapporto, perché l’importo indicato come iniziale contiene un accumulo d’interessi passivi capitalizzati indeterminabile senza la verifica periodica degli estratti conto indicativi dell’andamento del conto, ed in particolare dell’esistenza e dell’ammontare del passivo fino alla data nella quale è stato fissato il saldo;

– la ricognizione di debito ha la (sola) funzione di invertire l’onere della prova dell’inesistenza o dell’invalidità, parziale o totale dell’obbligazione sul debitore, senza impattare sulla eventuale invalidità di clausole contrattuali.  Il principio è stato anche di recente ribadito da altra decisione della Cassazione (Cass. n. 19792/2014), secondo cui in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti.