25 Gennaio 2016

La Cassazione si pronuncia sulla (in)ammissibilità del concordato di gruppo

di Riccardo Fava Scarica in PDF

Cass., sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559 (sent.)Pres. Ceccherini – Rel. Nazzicone

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Concordato preventivo – Gruppi societari – Concordato di gruppo – Inammissibilità (r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 161)

Concordato preventivo – Competenza territoriale – Inderogabilità (r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 9, 161)

[1] Il decreto che omologa un c.d. concordato preventivo di gruppo va cassato senza rinvio perché l’ordinamento giuridico italiano non contempla il concordato preventivo di gruppo.

[2] É principio generale in tema di procedure concorsuali l’inderogabilità della competenza territoriale. 

IL CASO
Una società in nome collettivo avente sede in La Spezia, costituita mediante conferimento dell’intero patrimonio di quattro società di capitali, proponeva ricorso per l’ammissione al concordato preventivo avanti al Tribunale di La Spezia, unitamente alle quattro società di capitali in qualità di soci illimitatamente responsabili.

La nuova s.n.c. era stata costituita con sede in La Spezia entro l’anno precedente alla presentazione del ricorso, al contrario, le altre società-socie avevano la propria sede legale in Milano, ma che avevano trasferito in La Spezia solo pochi giorni prima della presentazione della proposta di concordato.

La società in nome collettivo e le rispettive socie venivano tuttavia ammesse alla procedura di concordato preventivo avanti al Tribunale di La Spezia in ragione del loro legame di gruppo societario. La proposta e il piano venivano approvati dai creditori e il Tribunale emetteva il decreto di omologazione.

Contro il decreto di omologazione veniva proposto reclamo avanti la competente Corte di appello,  che ne dichiarava l’inammissibilità, in quanto i creditori reclamanti non avevano proposto opposizione nel giudizio di omologazione. Il provvedimento della Corte d’appello veniva impugnato con ricorso per cassazione tramite il quale veniva reiterata l’eccezione di incompetenza per territorio per violazione degli artt. 28 c.p.c., art. 9 e 161 l.fall. in riferimento alle quattro società di capitali aventi sede in Milano, ammesse anch’esse al concordato preventivo avanti al Tribunale di La Spezia.

LA SOLUZIONE
La Corte di cassazione rileva che l’attuale sistema del diritto fallimentare, in particolare per quanto attiene al concordato preventivo, non prevede una disciplina al riguardo del concordato di gruppo.

Osserva inoltre che l’art. 161, 1° comma, l. fall. non prevede l’attrazione degli altri fori a favore di quello della capogruppo, o di altro foro, allorché le società coinvolte abbiano sede legale in circondari diversi.

In conseguenza afferma che in assenza di una disciplina sul concordato di gruppo la competenza ad accertare lo stato di insolvenza appartiene al Tribunale del luogo in cui la singola impresa ha la sede principale, senza che a tale criterio possa derogarsi per ragioni di connessione con altre procedure relative a società diverse facenti parte  di un gruppo. 

LE QUESTIONI
La sentenza in esame rileva innanzitutto che nell’ordinamento giuridico italiano non è contemplata una disciplina del concordato preventivo di gruppo e, quale conseguenza, ritiene che nelle crisi gruppo societario permane sempre la competenza territoriale del Tribunale nel cui circondario l’impresa in stato di crisi ha la propria sede principale, ovverosia il luogo in cui si trova il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell’impresa (in questo senso, da ultimo: Cass. sez. un. 25 giugno 2013, n. 15872).

Nell’ipotesi di crisi infra gruppo occorrerà pertanto sia la società capogruppo, sia le singole società controllate interessate dalla crisi, dovranno richiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo singolarmente e presso i rispettivi Tribunali territorialmente competenti. Tale principio, a ben vedere, rende concretamente impraticabile una risoluzione concordataria della crisi di gruppo ove si intendano realizzare operazioni straordinarie che interessino le società aventi sedi in circondari diversi e ove si intenda già solo prospettare un piano comune a tutte le società.

 

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