28 Febbraio 2017

La Cassazione ribadisce che l’assenza di collegamento tra il luogo di consegna dell’atto ed il suo destinatario rende la notifica nulla e non inesistente

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. VI, ord., 28.12.2016, n. 27241 – Pres. e Rel. Manna

[1] Notificazione in materia civile – elementi costitutivi essenziali – definizione (Cost., art. 111 – C.p.c., artt. 121 e 137 e ss.)

[2] Notificazione in materia civile – vizi – inesistenza – nullità – distinzione (Cost., art. 111 – C.p.c., artt. 121, 137 e ss., 156 e 160)

[3] Notificazione in materia civile – luogo – elemento costitutivo essenziale – esclusione – assenza di collegamento col destinatario – nullità – sussistenza (Cost., art. 111 – C.p.c., artt. 121, 137 e ss., 156, 160 e 291)

 MASSIME

[1] Sono elementi costitutivi essenziali del procedimento di notificazione in materia civile (i) l’attività di trasmissione svolta da un soggetto munito della capacità giuridica di compierla e (ii) la fase di consegna, intesa in senso lato quale raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, dovendo escludersi da detto novero solo l’ipotesi in cui l’atto venga restituito sic et simpliciter al mittente.

[2] L’inesistenza della notificazione in materia civile si configura unicamente nei casi di totale mancanza materiale dell’atto o di compimento di un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali del procedimento notificatorio, ogni altra difformità dallo schema legale ricadendo nella categoria della nullità.

[3] Poiché il luogo della notificazione in materia civile non rientra fra gli elementi costitutivi essenziali del relativo procedimento, i vizi di individuazione di detto luogo – ivi compresa la totale assenza di collegamento tra il medesimo ed il destinatario dell’atto – sono fonte di mera nullità, come tale sanabile.

 CASO

[1-2-3] Il Ministero dell’Interno interponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso un’ordinanza decisoria della Corte di Cassazione, notificando il relativo atto introduttivo ai difensori della controparte costituiti in grado di appello (nel domicilio eletto presso lo studio di uno di essi in Torino), anziché a quelli – diversi – che avevano assistito detta persona nel giudizio di legittimità.

L’intimato non svolgeva difese, astenendosi dalla costituzione nel procedimento, e pertanto il Supremo Collegio sollevava d’ufficio – in sede di relazione preliminare – la questione delle conseguenze dell’errore commesso nella notifica del ricorso.

SOLUZIONE

[1-2-3] La Corte di Cassazione ha escluso che l’erronea individuazione del luogo della notifica concreti giuridica inesistenza della medesima, affermando invece la sua nullità, senza peraltro disporne la rinnovazione, ritenuta superflua alla luce della ravvisata insussistenza del cd. errore revocatorio (con conseguente declaratoria di inammissibilità – sotto tale differente profilo – del ricorso).

QUESTIONI

[1-2-3] L’ordinanza in commento rappresenta una delle prime applicazioni dell’insegnamento delle Sezioni Unite, le quali – con le sentenze “gemelle” nn. 14916 e 14917 del 20 luglio 2016 (in questa Rivista, edizione del 22.11.2016) – hanno composto il contrasto insorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità, statuendo che:

  • le forme degli atti del processo civile non costituiscono un valore a sé stante, ma sono prescritte dalla legge quale strumento più idoneo per la realizzazione di un determinato risultato, coincidente con la pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa, conformemente – del resto – al principio del giusto processo dettato dall’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in base al quale ciascuno ha diritto – tra l’altro – ad un giudice che nelle sue scelte ermeneutiche preferisca le soluzioni idonee a garantire il perseguimento di detta finalità (per una recente sottolineatura del canone di strumentalità delle forme in tema di processo civile telematico, si veda Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772, in questa Rivista, ed. 2.8.2016; nel solco dell’esigenza di evitare per quanto possibile pronunce di natura meramente processuale potrebbe essere letta anche Cass., Sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594, ibidem, ed. 4.10.2016, che – pur senza invocare esplicitamente i suindicati princìpi – ammette a certe condizioni (= tempestività del primo tentativo, incolpevolezza del suo fallimento e solerzia della reitera dell’atto) la rinnovazione della notifica dell’impugnazione malgrado l’intervenuta scadenza del relativo termine);
  • in una siffatta prospettiva, una volta che l’atto sia riconoscibile come “notificazione”, l’unico vizio compatibile coi suindicati princìpi di ordine pubblico è la nullità disciplinata dall’art. 160 c.p.c.;
  • per la categoria dell’inesistenza v’è spazio solo se l’atto manchi degli elementi costitutivi essenziali, necessari – e sufficienti – per classificarlo in termini di “notificazione”; ed essi sono unicamente (i) la trasmissione effettuata da un soggetto provvisto per legge della capacità di compierla(*), nonché (ii) la consegna, intesa in senso lato come esito positivo (vuoi perché sostanziatosi nel materiale recapito al destinatario, vuoi perché normativamente equipollente a quest’ultimo) dell’attività di trasmissione; insomma, la notifica s’appalesa inesistente solo quando difetti addirittura l’invio o l’atto venga restituito puramente e semplicemente per consegna tentata ma omessa tout court;
  • il collegamento (cd. riferimento) tra luogo e destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali e, dunque, la sua assenza (o erronea – in tutto od in parte – individuazione) produce la mera nullità della notifica in materia civile, sanabile per raggiungimento dello scopo ex 156, ultimo comma, c.p.c. (a séguito della costituzione in giudizio del destinatario, ancorché eseguita al solo fine di rilevare l’invalidità(**)) oppure in virtù della tempestiva rinnovazione (sia essa spontanea od ordinata dal giudice: cfr. art. 291 c.p.c.).

Il recepimento di tali enunciati nell’àmbito delle notificazioni eseguite con modalità telematiche (art. 3-bis L. 21.1.1994, n. 53) potrebbe condurre ad affermare che una siffatta tipologia di notifica:

  • sia certamente inesistente se effettuata da un soggetto non iscritto all’albo degli avvocati; dubbi, invece, permangono qualora il mittente del messaggio di posta elettronica sia un avvocato sprovvisto di procura: la rigorosa trasposizione delle regole individuate dal Supremo Collegio farebbe propendere per l’inesistenza (non essendo stato attribuito al professionista alcun mandato), mentre l’esegesi letterale dell’art. 11 della menzionata L. n. 53/1994 sembrerebbe attrarre nell’orbita della nullità la mancanza dei “requisiti soggettivi ed oggettivi” previsti da detta legge;
  • sia probabilmente nulla se posta in essere attraverso la posta elettronica ordinaria anziché quella certificata, sempre che sia possibile acquisire sul piano tecnico idoneo riscontro probatorio del suo recapito alla casella e-mail del destinatario (in quanto altrimenti difetterebbe la fase della trasmissione e la notifica andrebbe considerata come omessa);
  • sia, infine, solo nulla ove l’atto notificato e/o la relazione non abbiano formato “pdf”, oppure quando manchi l’attestazione di conformità delle copie informatiche prescritta dall’art. 16-undecies del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. in legge dalla L. 17.12.2012, n. 221).

(*) È allora inesistente la notificazione posta in essere dall’avvocato che non sia stato preventivamente autorizzato con delibera del Consiglio dell’Ordine forense di appartenenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 7 della L. 21.1.1994, n. 53.

(**) Per una recente applicazione della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo in materia di notifiche a mezzo PEC cfr. Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, in questa Rivista, ed. 4.7.2016.

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