28 Agosto 2018

Interessi usurari e art. 1815, comma 2, c.c.

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Riguardo al secondo comma dell’art. 1815 (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), è discusso se, oltre agli “interessi” usurari, debbano essere restituiti anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito.

In particolare, è dibattuto se il riferimento agli “interessi” contenuto nell’art. 1815, comma 2, c.c., debba essere inteso come comprensivo anche di tutti gli oneri, escluse imposte e tasse (interpretazione estensiva), o se invece la nullità sia limitata alla clausola che stabilisce gli interessi, con salvezza per voci diverse dagli interessi stessi.

A favore della tesi più rigorosa (sostanziale gratuità del mutuo, v., ad es., Trib. Massa 11.10.2017) si pongono le seguenti ragioni: a) l’art. 1815, comma 2, c.c. si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell’usura; b) la considerazione che limitare l’interpretazione della norma agli interessi in senso stretto darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità perseguite dal legislatore; c) il collegamento con l’art. 1419, comma 2, c.c. che sancisce ipotesi di nullità parziale del contratto, limitata a singole clausole sostituite di diritto da norme imperative.

La diversa interpretazione, che limita la nullità alla clausola che stabilisce gli interessi, si giova invece delle considerazioni seguenti: a) il tenore letterale dell’art. 1815, comma 2, c.c.; b) il confronto con la precedente versione di tale norma, che prevedeva la sostituzione degli interessi usurari con quelli legali; c) il suo carattere sanzionatorio e speciale che ne sconsiglia un’interpretazione estensiva; d) il possibile arricchimento ingiustificato del mutuatario.

Secondo il Collegio di coordinamento dell’ABF n. 12830/2018, investito della questione relativamente ad un contratto di assicurazione abbinato al contratto di finanziamento, il riferimento esplicito all’art. 1815, comma 2, c.c. contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l’inciso “comunque convenuti, a qualsiasi titolo” manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare nella configurabilità dell’usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici – tutti i costi elencati nel comma 4 dell’art. 644 c.p. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In altri termini, se le spese (di assicurazione, nella fattispecie) vanno calcolate ai fini della configurabilità dell’usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva.

Il Collegio di coordinamento ABF ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 c.p. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.