18 Luglio 2017

Interessi moratori e usura: conferme giurisprudenziali

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Appare ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli interessi di mora rappresentano un onere eventuale che non si ricollega all’erogazione del credito, onere non dovuto dal momento ed in ragione dell’erogazione del finanziamento, ma solo a seguito del realizzarsi dell’inadempimento da parte del debitore, cioè di un evento ulteriore, futuro ed incerto, rimesso alla sfera volitiva di quest’ultimo.

Il carattere eventuale di tale onere è rilevante in quanto non è sufficiente che sia stato pattuito o promesso, ma occorre che si sia realizzata la fattispecie applicativa (ritardo nell’adempimento, risoluzione del contratto, ecc.), poiché soltanto a questa condizione la potenzialità può considerarsi divenuta effettiva.

Gli interessi di mora, dunque, non possano assumere rilevanza ai fini della verifica sull’usura, senza che si sia realizzato il presupposto per la loro applicazione.

Ove anche si volesse dare rilievo, sotto il profilo dell’usura, agli interessi di mora, va considerato che eventi futuri ed incerti – quali sono quelli legati non alla conclusione del contratto ed all’erogazione della somma mutuata, bensì alla patologia del rapporto (come è appunto il caso dell’applicazione degli interessi di mora) – non possano essere considerati quando non si sono realizzati in concreto.

Inoltre, anche nell’ipotesi in cui il presupposto si sia verificato, gli interessi corrispettivi si applicano all’ammontare totale del credito e per il periodo di durata del finanziamento, mentre gli interessi di mora si applicano sull’ammontare effettivo delle rate non pagate e per la durata dell’inadempimento.

In ogni caso, se anche si dovesse affermare la nullità degli interessi pattuiti in caso di mora, in quanto usurari, va escluso che si possa desumere dalla regola stabilita in applicazione dell’espressa previsione dell’art. 1815, 2° comma, c.c., che nessun interesse è in tal caso dovuto. Questa conclusione, che esalta il carattere sanzionatorio e la valenza deterrente della disposizione antiusuraria, non è condivisibile, in quanto implicherebbe la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la gratuità del finanziamento, proprio il debitore che non adempie il proprio obbligo restitutorio.

Pertanto, quando il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, pattuiti in misura percentualmente maggiore rispetto ai corrispettivi, si deve ritenere che l’eventuale nullità colpisca unicamente la clausola (o parte di clausola) concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia (in arg., di recente, ex multis Trib. Chieti  27.2.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Ferrara 11.1.2017; Trib. Siracusa 10.2.2017; Trib. Roma 1.2.2017, 25.1.2017 e 5.4.2017; App. Milano 11.5.2017).