4 Luglio 2017

Infortunio sul luogo di lavoro

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Penale, Sezione IV, 18 aprile 2017, n. 18779

Lesioni personali colpose – Datore – Incidenti sul lavoro – Operaio – Amputazione dito – Macchinario con dispositivo di sicurezza – Posizione garanzia – Assoluzione

 MASSIMA

Individuata una posizione di garanzia, non ne consegue automaticamente l’affermazione di responsabilità colposa, dovendosi all’evidenza individuare condotte soggettivamente rimproverabili.

 COMMENTO

Nel caso in commento la Cassazione, in riforma della pronuncia della Corte di merito, ha accolto il ricorso proposto dal datore di lavoro avverso la pronuncia che lo aveva condannato per il delitto di cui agli artt. 113 e 590 co. 1 e 3 c.p., poiché – stante la sua qualità di titolare della ditta con delega alla sicurezza – aveva contribuito a cagionare ad una lavoratrice gravi e permanenti lesioni personali allorché, quest’ultima, nel corso di normali operazioni con una macchina per lo stampaggio a caldo, si lesionava gravemente un dito.  Nello specifico, il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile di non aver disposto che la macchina sopra citata in conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 71 co. 1 D.lgs. 81/08. Avverso la sentenza della Corte territoriale, ha proposto ricorso il datore di lavoro fondando la sua pretesa su tre doglianze. In particolar modo, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente aveva denunciato il vizio di motivazione in punto di affermazione della propria responsabilità; la Corte d’Appello, secondo il ricorrente, si sarebbe infatti limitata a riprodurre la decisione poi confermata, senza prendere in considerazione i motivi d’impugnazione. In particolare, il datore di lavoro si lamenta che – nonostante nelle sentenze di entrambi i giudizi era stato riconosciuto che era presente un dispositivo di sicurezza – era stato a lui attribuito di aver fatto utilizzare una macchina non dotata di protezioni che impedissero l’accesso a zone pericolose o che arrestassero i movimenti pericolosi in caso di accesso alle zone in questione. E l’infortunio si era verificato, nonostante la presenza del sistema di sicurezza, per ragioni che entrambi i giudici di merito riconoscevano non essere state accertate. La Cassazione ha accolto propria tale prima doglianza, annullando senza rinvio la sentenza alla Corte di Appello ritendo ravvisabile che il macchinario che aveva causato l’incidente, era effettivamente dotato dei requisiti richiesti dalla legge, che nessuna delle ricostruzioni dell’incidente formulate era stata provata e che, in tale contesto, non essendo stata individuata la ragione dell’infortunio, non era configurabile la responsabilità del datore di lavoro, proprio perché non era emersa alcuna condotta colposa a lui rimproverabile. I Giudici della Suprema Corte hanno da ultimo osservato come la Corte di merito abbia affermato la penale responsabilità del datore di lavoro sulla base della sola posizione di garanzia dallo stesso ricoperta e cioè sulla base del solo fatto che egli, quale datore di lavoro, gestiva il rischio connesso alla lavorazione senza tuttavia indicare quale fosse nel concreto la condotta colposa allo stesso addebitabile. In tal senso la Corte ribadisce che” individuata una posizione di garanzia, non ne consegue automaticamente l’affermazione di responsabilità colposa dovendosi all’evidenza individuare condotte soggettivamente rimproverabili (nel caso di specie insussistenti, per quanto sopra rilevato)”. Alla luce di tali considerazioni la Cassazione ha accolto il ricorso del datore, annullando la sentenza impugnata senza rinvio, alla luce della considerazione che il fatto non costituisce reato.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”