19 Dicembre 2017

Incompetenza del giudice di appello e translatio iudicii nel rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate appartenenti al medesimo ufficio giudiziario

di Giacinto Parisi Scarica in PDF

Un ulteriore tassello va ad aggiungersi al mosaico disegnato dal grand ârret n. 18121/2016 delle Sezioni Unite a seguito delle pronunce “gemelle” nn. 24274 e 24275 del 16 ottobre 2017, con cui la Suprema Corte ha chiarito che l’appello proposto dinanzi alla sezione specializzata agraria, anziché a quella ordinaria della medesima Corte di appello, instaura un valido rapporto processuale, che può proseguire dinanzi al giudice competente mediante translatio iudicii. Anche al fine di verificare l’ambito di operatività del principio di diritto ivi enunciato, le predette sentenze offrono peraltro l’occasione per esaminare il rapporto esistente tra le sezioni ordinarie e le sezioni specializzate presenti presso un medesimo ufficio giudiziario.

 Inquadramento.

Con le sentenze “gemelle” nn. 24274 e 24275 del 16 ottobre 2017, la Corte di cassazione ha precisato che il principio di conservazione degli effetti dell’appello proposto dinanzi al giudice incompetente, recentemente riaffermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18121/2016 (si legga in questa Rivista, con nota di M. Ciccarè), deve essere esteso anche al caso in cui sia erroneamente adita la sezione specializzata agraria della Corte di appello, al posto di quella ordinaria del medesimo ufficio giudiziario (e viceversa). Pertanto, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite, la sezione erroneamente adita non può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, ma, in ragione del disposto di cui all’art. 50 c.p.c., è tenuta a fissare un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice (rectius, sezione) competente (in senso parzialmente conforme, già Cass. 10 ottobre 1997, n. 9867, Foro it., 1998, I, 83; 11 gennaio 1979, n. 220, id., 1979, I, 2428, con osservazioni di D. Bellantuono; 28 ottobre 1978, n. 4940, id., Rep. 1978, voce Contratti agrari, n. 352).

L’esame della pronunce in questione offre inoltre l’occasione per verificare l’estensibilità del principio ivi affermato alle altre sezioni specializzate presenti presso i tribunali e le Corti di appello – che, come recentemente rilevato, sono in costante aumento (A. Tedoldi, Problemi di geografia giudiziaria nell’appello civile: la competenza funzionale del giudice di seconde cure e il salvagente della translatio iudicii, in Riv. dir. proc., 2016, 524) –, anche alla luce del rapporto sussistente tra queste ultime e le sezioni ordinarie presenti presso i medesimi uffici giudiziari.

Le sentenze “gemelle” nn. 24274 e 24275 del 2017

La fattispecie da cui si originano le pronunce in oggetto attiene, come già accennato, al rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate agrarie di un medesimo ufficio giudiziario (nel caso di specie, la Corte di appello di Roma).

Pur non esaminando espressamente tale questione, la Cassazione muove evidentemente dal presupposto che tra tali sezioni intercorra un rapporto di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario, facendo quindi implicitamente proprio il principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale che, fatta eccezione per una risalente pronuncia degli anni Sessanta (Cass. 5 luglio 1962, n. 1725, Giur. agr., 1963, 284), si è costantemente espresso in tal senso (ex multis, Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 22 marzo 2017, n. 7228, id., 2017, I, 3130, con nota di F. Pinto; 26 luglio 2010, n. 17501, in <www.iusexplorer.it>; sez. un., 16 luglio 2008, n. 19512, Foro it., Rep. 2008, voce Contratti agrari, n. 39; 13 marzo 2007, n. 5829, id., Rep. 2007, voce cit., n. 58; 9 novembre 2006, n. 23891, Giur. it., 2007, 1457).

Ed invero, a sostegno di tale opzione ermeneutica sono stati valorizzati, da un lato, l’utilizzo da parte del legislatore nell’ambito della l. 2 marzo 1963, n. 320 – istitutiva di tali sezioni specializzate – del termine “competenza” per individuare la potestà giurisdizionale delle sezioni agrarie, e, dall’altro lato, l’essere la composizione delle sezioni del tutto peculiare, in quanto scaturente dall’apporto non soltanto di magistrati ordinari togati in servizio presso il tribunale, ma anche di magistrati onorari, i c.d. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del tribunale. Non è invece ritenuta decisiva dalla giurisprudenza la circostanza per cui la sezione è incardinata nell’ambito del tribunale (o della Corte di appello) e, quindi, istituita «presso» il tribunale (o la Corte di appello), in ossequio, del resto, al dettato dell’art. 102, comma 2°, Cost. (così, con ampio apparato motivazionale, Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984, Giust. civ., 2005, I, 1226; contra M. Acone – R. Santulli, voce Competenza (dir. proc. civ.), in Enc. Giur., VII, Roma, 1988, 17; secondo i quali il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate agrarie va inquadrato sub specie di ripartizione della potestà giurisdizionale interna ad uno stesso ufficio e, quindi, l’eventuale violazione della regola sulla composizione del giudice va ricondotta nell’ambito delle nullità afferenti alla costituzione dell’organo, ai sensi dell’art. 158 c.p.c.).

Ciò posto, una volta ricostruito il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni agrarie in termini di competenza, è agevole comprendere l’operatività nel caso di specie dei principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite 18121/2016, che, a scioglimento dei contrasti interpretativi emersi nell’ambito delle sezioni semplici, aveva stabilito che la proposizione dell’appello ad un giudice diverso da quello individuato dall’art. 341 c.p.c. non ne comporta l’inammissibilità, ma instaura un valido rapporto processuale, che può proseguire dinanzi al giudice competente mediante la translatio iudicii, sia nei casi di incompetenza territoriale che in quelli di incompetenza per grado (in senso parzialmente conforme, si vedano anche Cass. 9 giugno 2015, n. 11969, Riv. dir. proc., 2016, 521, con nota di A. Tedoldi; 6 settembre 2007, n. 18716, Foro it., Rep. 2007, voce Competenza civile, n. 96; 30 agosto 2004, n. 17395, id., Rep. 2004, voce Appello civile, n. 30; 2 luglio 2004, n. 12155, ibid., n. 31; 29 gennaio 2003, n. 1269, id., 2003, I, 2113; in senso contrario, si erano invece espresse Cass. 2 novembre 2015, n. 22321, Foro it., Rep. 2015, voce Appello civile, n. 128; 7 dicembre 2011, n. 26375, Giusto processo civ., 2012, 1147, con nota di V. Mastrangelo; 10 febbraio 2005, n. 2709, Dir. e giur., 2007, 477, con nota di P.G. Iannelli).

Per completezza, si segnala poi che, secondo l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite, restano ancora escluse dall’ambito applicativo del meccanismo della translatio iudicii le fattispecie in cui l’errore verta sul mezzo di impugnazione esperito (ad esempio, ricorso per cassazione al posto dell’appello) e quella in cui venga adito un giudice di pari grado di quello che ha emesso la sentenza impugnata ovvero lo stesso giudice che tale sentenza abbia pronunciato (nello stesso senso, Cass. 7 dicembre 2016, n. 25078, in questa Rivista, con nota di F. Cossignani; per un tentativo di estendere il principio della translatio iudicii anche a tali fattispecie si veda R. Poli, Impugnazione proposta al giudice incompetente e translatio iudicii, in Riv. dir. proc., 2016, 407).

L’estensibilità del principio affermato al rapporto tra sezioni ordinarie e altre sezioni specializzate

Occorre da ultimo verificare se il principio espresso dalla Cassazione nelle predette pronunce “gemelle” sia estensibile anche ai rapporti tra le sezioni ordinarie e le altre sezioni specializzate presenti presso i tribunali e le Corti di appello.

A tal fine, si pone naturalmente in via preliminare la questione relativa alla configurabilità di tale rapporto in termini di competenza e non di mera ripartizione di affari all’interno di un medesimo ufficio, in quanto è evidente che il principio ivi affermato potrà essere applicato alle sezioni specializzate diverse da quelle agrarie solamente nel primo caso.

Incominciando la disamina dalle sezioni specializzate in materia di impresa (istituite con il d.leg. 168/2003), merita segnalare che sul punto non vi è tutt’ora unanimità di vedute e, anzi, si assiste ad un contrasto nell’ambito della medesima giurisprudenza di legittimità che ragionevolmente determinerà un prossimo intervento delle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento, infatti, il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa presenti presso un determinato ufficio giudiziario rientra nell’ambito dei rapporti di competenza giurisdizionale (Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, Dir. Ind., 2015, 503, con nota di I.M. Prado; 14 giugno 2010, n. 14251, id., 2011, 230, con nota di G. Ciccone; 25 settembre 2009, n. 20690, id., 2010, 50, con nota di G. Casaburi; nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna 28 giugno 2017, in questa Rivista, con nota di C.F. Zanchetta).

A tale proposito, viene innanzitutto richiamato il tenore letterale degli artt. 3, 4 e 5 d.leg 168/2003, nonché dell’art. 134 d.leg. 30/2005, in cui si fa riferimento alla nozione di “competenza” con riferimento alle sezioni specializzate. Inoltre, si è valorizzata la circostanza per cui le sezioni specializzate in materia di impresa sono state istituite direttamente dalla legge e non attraverso un provvedimento amministrativo, come avviene per l’attribuzione di determinate materie alle sezioni ordinarie di un ufficio giudiziario. Militerebbe poi sempre in tal senso anche la specifica qualificazione richiesta dell’art. 2 d.leg. 168/2003 per i magistrati addetti alle sezioni in questione. Infine, si è evidenziato che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, ma, ai sensi dell’art. 2 d.leg. 168/2003, solamente presso alcuni di essi: con la conseguenza per cui se il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie non venisse ricostruito in termini di competenza, si determinerebbe una asimmetria nei mezzi di impugnazione esperibili avverso il provvedimento declinatorio della “competenza” della sezione, a seconda della presenza o meno in un dato ufficio giudiziario della sezione specializzata.

Altro orientamento ricostruisce invece il rapporto tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie nei termini di mera distribuzione e ripartizione degli affari all’interno del singolo ufficio giudiziario (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, in <www.iusexplorer.it>; 27 ottobre 2016, n. 21774, Foro it., Rep. 2016, voce Competenza civile, n. 113; 23 maggio 2014, n. 11448, id., Rep. 2014, voce Competenza civile, n. 122; 20 settembre 2013, n. 21668, Dir. ind., 2013, 582; 22 novembre 2011, n. 24656, Foro it., 2012, I, 95).

In tale senso si è innanzitutto evidenziato che, a mente dell’art. 2, comma 2°, d.leg. 168/2003, ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, dal presidente del tribunale o della Corte di appello, anche la trattazione di procedimenti non appartenenti alle materie riservate dalla legge a tale sezione, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Un ulteriore argomento viene poi dedotto dall’art. 3 d.leg. 168/2003, che espressamente qualifica come competenza per materia quella in tema di proprietà intellettuale analogamente a quanto fa l’art. 413 c.p.c., che attribuisce al giudice del lavoro la “competenza” a decidere sui rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., nonché l’art. 24 l. fall., che stabilisce la “competenza” del tribunale fallimentare a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento, e per cui, come si dirà tra poco, la giurisprudenza è conforme nel ritenere non sia ravvisabile una competenza in senso tecnico, ma un mero riparto di affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario. Viene infine evidenziato che, in conformità al “processo del lavoro” e in difformità dal “processo agrario”, l’organo giudicante non è integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale.

I problemi sopra esposti non si pongono invece né con riferimento alle sezioni specializzate in materia di lavoro, né alle sezioni specializzate in materia di fallimento, per le quali la giurisprudenza, riconoscendone pacificamente l’appartenenza all’ufficio giudiziario presso cui si trovano, ricostruisce i rapporti con le sezioni ordinarie in termini di ripartizione interna degli affari all’interno del medesimo ufficio (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, cit.; 22 novembre 2011, n. 24656, cit., cui si rinvia anche per i numerosi precedenti ivi richiamati); tale conclusione, per analogia di argomentazioni, dovrebbe valere inoltre anche per le neo-istituite sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’U.E. (così A.D. De Santis, Le novità in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti. Un’analisi critica, in Riv. dir. proc., 2017, 1224).

Merita infine segnalare che la questione sopra esaminata – con riflessi evidentemente anche rispetto all’applicabilità del principio sancito dalle pronunce nn. 24274 e 24275 del 2017 – è destinata verosimilmente a porsi anche con riferimento alle “nuove” sezioni specializzate in materia di impresa e mercato, nonché alle sezioni specializzate in materia di famiglia, la cui istituzione è preconizzata dal d.d.l. S-2284 denominato «Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile» (si legga in <www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00967078.pdf>), approvato dalla Camera dei deputati in data 10 marzo 2016 e, allo stato, in discussione presso il Senato della Repubblica.