9 Novembre 2015

Inammissibilità dell’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento

di Francesca Bossi Scarica in PDF

Trib. Como, 28 maggio 2015

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Impugnazioni in materia civile – appello – inammissibilità ex art. 348 bis –ragionevole probabilità di accoglimento
(C.p.c. artt. 348 bis, 348 ter)

[1] Alla luce di quel giudizio prognostico cui fa riferimento l’art. 348 bis c.p.c., l’appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento laddove il giudice del gravame non ritenga sussistenti ragioni per discostarsi dalla pronuncia del Giudice di prime cure.

CASO
[1] In primo grado, le convenute venivano condannate a risarcire i danni patiti dagli attori in seguito ad un incidente stradale. Questi ultimi, parzialmente soccombenti, impugnavano la sentenza lamentando una scorretta liquidazione dei danni, per non aver il giudice di pace applicato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la quantificazione e per aver liquidato solo in parte il danno morale. In via preliminare, le resistenti eccepivano l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, chiedevano il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, non essendo rinvenibile – nel caso di specie – alcuna ragione per discostarsi dalla pronuncia appellata. Con riferimento alla contestazione relativa alla mancata applicazione delle tabelle milanesi, il Tribunale ha chiarito non solo che il giudice di pace ha liquidato – applicando il principio equitativo di cui all’art. 113, co. 2, c.p.c. – somme maggiori rispetto a quelle risultanti dalle suddette tabelle, ma anche che gli elementi di fatto e di diritto dedotti in appello non sono tali da consentire un mutamento rispetto alla posizione assunta dal giudice di primo grado. Con riferimento al danno morale, il Tribunale ha ritenuto condivisibile la pronuncia appellata in quanto la stessa recepisce l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972) secondo cui il danno morale costituisce un’ipotesi di cd. danno-conseguenza, la cui domanda deve essere supportata dall’allegazione e dalla prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
   

QUESTIONI
[1] 
L’art. 348 bis c.p.c. prevede l’inammissibilità dell’impugnazione «quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta» (la dottrina sul filtro d’appello è ampia; si consenta il solo rinvio al recente contributo di Tedoldi, Il maleficio del filtro in appello, in Riv. dir. proc., 2015, 751 ss., che alla nt. 31 elenca, senza pretesa di esaustività, la letteratura edita sul tema).

La giurisprudenza converge nel far coincidere il campo di applicazione dell’ordinanza di inammissibilità con quello dell’impugnazione palesemente infondata (v., tra le tante, Cass., 27 marzo 2014, n. 7273; App. Roma, 23 gennaio 2013, in Giur. it., 2013, 2616; App. Milano, 14 febbraio 2013, in Foro it., 2013, I, 263; App. Bari, 18 febbraio 2013, in Foro it., 2013, I, 969).

In particolare sono state dichiarate inammissibili impugnazioni fondate su ricostruzioni in punto di fatto palesemente smentite dall’attività istruttoria espletata (App. Napoli, 24 aprile 2013; App. Milano, 11 marzo 2013; App. Reggio Calabria, 5 marzo 2013, tutte citate da Stilo, I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello, in La nuova procedura civile, 2014, 3), o – come nel caso di specie – su questioni di diritto già compiutamente esaminate in primo grado (App. Roma, 30 gennaio 2013, in Riv. dir. proc., 2013, 711 ss.) o contrastanti con orientamenti giurisprudenziali consolidati e maggioritari nella materia (App. Milano, 4 marzo 2013, in Foro it., 2013).

Sembra condivisibile la ricostruzione della formula normativa, certamente non felice, di cui all’art. 348 bis che associa la ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello allo stato della giurisprudenza al momento della sua proposizione. Sotto questo ultimo profilo si noti che l’art. 348 ter c.p.c. prevede che l’ordinanza di inammissibilità deve essere «succintamente motivata, anche mediante … il riferimento a precedenti conformi» (App. Milano, 22 gennaio 2014 e App. Palermo, 15 aprile 2013), per cui il provvedimento di inammissibilità «potrebbe limitarsi, ad es., a far propria, dichiarando di ritenerla persuasiva e di condividerla, la motivazione in fatto contenuta nella sentenza impugnata» (Balena, Le novità relative all’appello, relazione svolta a Firenze, 12.4.2013, 3).

Si noti infine che l’istituto del filtro d’appello è stato oggetto di numerose critiche e dubbi interpretativi, tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite in relazione all’impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità (v. Cass., 12.1.2015, n. 223, in Euroconference LEGAL).