14 Febbraio 2017

Inammissibile l’opposizione a precetto diretta a contestare la validità della notifica del titolo

di Alessandro Petronzi Scarica in PDF

Cass., Sezione 6-III, ord., 9 novembre 2016, n. 22870; Pres. Amendola, Est. Rubino

Esecuzione Forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Contestazione sulla validità della notifica del titolo – Inammissibilità – Fattispecie (cod. proc. civ. art. 615)

[1] La opposizione agli atti esecutivi diretta a contestare la notifica del titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo, è inammissibile.

 CASO

[1] Il debitore propone opposizione al precetto notificato da due società di capitali, quali socie di un’altra società di capitali estinta, la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei suoi confronti.

Nell’opposizione a precetto il debitore solleva contestazioni sulla regolarità della notifica del titolo, che era costituito da un decreto ingiuntivo.

L’opposizione a precetto veniva rigettata dal Tribunale di Milano.

Il debitore ricorre per cassazione e sostiene, con un primo motivo, che il decreto era stato richiesto dalla società cancellata dal registro delle imprese, e che la formula esecutiva era errata, perché avrebbe dovuto essere richiesta e rilasciata solo in favore dei suoi successori e, con un secondo motivo, che la notifica del decreto ingiuntivo era inesistente, perché eseguita in data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese e alla estinzione della società creditrice.

 SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte pone in luce la inammissibilità della opposizione a precetto finalizzata a sanzionare la dedotta irregolarità (nella specie, inesistenza) della notifica del titolo esecutivo (nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio deve essere fatto valere unicamente con il rimedio naturaliter previsto dall’ordinamento giuridico, quale è la opposizione a decreto ingiuntivo.

QUESTIONI

[1] La sentenza in esame richiama l’attenzione sul generale tema dei limiti alla portata delle contestazioni praticabili con il rimedio della opposizione alla esecuzione nelle ipotesi, molto ricorrenti nella pratica, ove il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale.

In generale, con la opposizione alla esecuzione, con cui l’opponente contesta l’an della esecuzione, è possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo stesso. Non è, infatti, consentito che il procedimento ex art. 615 c.p.c. degradi ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall’ordinamento.

In più occasioni, in applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha infatti affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’opposizione, così come quello dell’esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (Cass., 7 maggio 2015, n. 9247).

E in ipotesi analoghe a quelle di cui alla fattispecie di cui alla sentenza in commento, ove alla base dell’esecuzione vi è un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, afferma che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (in tale senso, Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3277).

La sentenza in esame ponendosi nel solco del richiamato orientamento assolutamente pacifico sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, lo ribadisce in una ipotesi di contestazioni di violazioni formali sulla formazione stessa del titolo (inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo perché eseguita in data successiva alla cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese).

L’orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e concretezza alla tutela del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, in quei casi in cui l’esecuzione si fondi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, limitando notevolmente il sindacato del giudice dell’esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano già stati valutati dal giudice del procedimento nell’ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.