28 Marzo 2017

Il regolamento di competenza

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 12 ottobre 2016, n. 20571

Licenziamento – Ricorso – Ordinanza emessa nella fase sommaria – Regolamento di competenza – Sussiste.

MASSIMA

Deve essere affermata la ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa nella fase sommaria del rito Fornero dovendosi osservare che essa è dotata di stabilità e, pertanto, non sussistendo le ragioni che inducono a negare l’ammissibilità del regolamento di competenza emesso nel caso di procedimenti cautelari, laddove invece un provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare, in quanto caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, non può essere oggetto di una procedura di regolamento atteso che l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività.

COMMENTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha affermato che è esperibile il regolamento di competenza sull’ordinanza emessa nella fase sommaria del rito Fornero con cui il giudice del lavoro ha indicato che spetta ad un altro ufficio giudiziario conoscere la controversia dopo il ricorso contro il licenziamento proposto ai sensi della riforma essendo, nel caso del procedimento ai sensi dell’art. 1, commi 48 e segg., della legge Fornero invece, la pronuncia dotata di stabilità e, pertanto, non sussistendo le ragioni che inducono a negare l’ammissibilità del regolamento di competenza emesso nel caso di procedimenti cautelari, tale regolamento deve ritenersi ammissibile. Con riferimento al merito della questione tuttavia, la Corte rileva l’infondatezza del ricorso in quanto scaturisce – anche ai sensi dell’interpretazione che il giudice del lavoro di Torino, compie della lettera inviata dalla società datrice, come intesa a realizzare un assunzione ex novo del lavoratore che pertanto risulta del tutto coerente con il contenuto della medesima e non contraddetto dal tenore delle precedenti comunicazioni intercorse tra le parti – che, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., il foro competente deve essere effettivamente individuato nel Tribunale di Milano, quale luogo in cui è sorto il rapporto e dove, per come pacifico, il lavoratore prestava la propria attività al momento dell’intimazione del licenziamento.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”