31 Luglio 2018

Giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, contumacia e giudizio di delibazione

di Stefano Nicita Scarica in PDF

Cassazione, sentenza, 18­ gennaio 2018, n. 1178 – Pres. Di Palma – Est. Acierno

Matrimonio concordatario – Nullità – Giudizio avanti al Tribunale Ecclesiastico ­- Contumacia – Delibazione della Corte d’Appello –  Efficacia

(Cost., artt. 7, 29; cod. civ. art. 123; cod. proc. civ., art. 796 e ss.; L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8)

[1] I limiti di sindacabilità del giudizio ecclesiastico sono identici se la parte è costituita o contumace quando non si riscontri un vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio. La mera contumacia non determina alcuna conseguenza sull’oggetto del giudizio di delibazione.

CASO

[1] Nel 2012, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti pronuncia sentenza di nullità di un matrimonio celebrato con rito concordatario. In tale processo la moglie era rimasta contumace.

La pronuncia viene, da prima, ratificata dal Tribunale ecclesiastico di Benevento e, poi, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Il marito, quindi, propone domanda di delibazione alla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale dichiara efficace la sentenza pronunciata dal Giudice Ecclesiastico. In motivazione, il giudice d’Appello, chiarisce: (a) che la nullità era stata dichiarata per grave difetto di discrezione di giudizio nell’attore circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali per mancanza di libertà interiore; (b) che non sussiste contrarietà al parametro dell’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica perché, sebbene la coabitazione si fosse protratta per circa dieci anni, tra i coniugi non si è instaurata una “consuetudine di vita coniugale, stabile e continuata nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti”, e ciò, tra l’altro, per le gravi incomprensioni provocate dalla prematura morte della figlia; (c) che la mancanza di libertà interiore dell’attore al momento della celebrazione del matrimonio era stata accertata dal Tribunale ecclesiastico sulla base del parere tecnico del consulente tecnico d’ufficio e che tale accertamento non può essere sindacato in sede di delibazione.

Avverso questa pronuncia la moglie propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Nel primo motivo, lamenta il vizio di motivazione e la violazione della L. n. 121 del 1985, art. 8, dell’art. 123 c.c. e dell’art. 29 Cost., deducendo che la crisi coniugale era sopravvenuta successivamente all’instaurazione di un rapporto stabile e continuativo per più di tre anni. Infatti, l’intollerabile prosecuzione della convivenza era fondata su cause oggettive e non sulla responsabilità di uno dei due coniugi. La Corte d’Appello, invece, aveva mancato nel non individuare un riferimento temporale dal quale far iniziare la crisi coniugale. Infatti, non aveva tenuto in giusta considerazione il periodo trascorso di convivenza effettiva e la consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti specifici fatti e comportamenti che avevano dato vita ai diritti ed ai doveri di solidarietà inderogabili, propri del rapporto coniugale.

Nel secondo motivo, la ricorrente lamenta che, nonostante le specifiche istanze istruttorie, non vi era stato un accertamento effettivo della riconoscibilità esteriore della convivenza coniugale. Per di più, la Corte d’Appello aveva errato nel non esaminare nel merito le condizioni psichiche del marito al momento del matrimonio. Esame asserito legittimo in quanto il giudizio ecclesiastico si era svolto nella contumacia della parte convenuta. Con tale motivo di ricorso, quindi, la ricorrente deduce al violazione degli artt. 796 ss. c.p.c. (abrogati, ma tuttora applicati in questa materia: v. infra) per non avere la Corte d’Appello esteso la delibazione al merito della decisione ecclesiastica, nonostante il giudizio davanti al tribunale ecclesiastico si fosse svolto in contumacia della ricorrente.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo enunciando la massima in epigrafe.

QUESTIONI

[1] Il processo di nullità matrimoniale avanti al Tribunale Ecclesiastico è finalizzato a verificare se, ab origine, il vincolo matrimoniale si sia a suo tempo perfezionato secondo il diritto canonico o, invece, se non sia mai validamente sorto.

La parte convenuta, che abbia avuto conoscenza del processo (accertata attraverso la verifica di regolare notifica dell’atto introduttivo, il c.d. libello), ha il diritto di rinunciare intenzionalmente a stare in giudizio, di rinunciare a concordare insieme alla controparte il thema decidendum (c.d. concordanza del dubbio), di rinunciare a partecipare alla fase istruttoria. La causa sarà, comunque, validamente decisa con sentenza, salvo il diritto della parte contumace a proporre impugnazione.

Sotto il profilo processualcivilistico, la pronuncia in esame offre lo spunto per una breve rassegna di giurisprudenza in relazione alla delibazione di sentenze ecclesiastiche e alle cause ostative alla stessa.

In effetti, già in tema di generale riconoscimento di sentenze straniere, l’accertamento devoluto alla Corte di Appello in ordine alla sussistenza dei requisiti posti dall’art. 64 l. 31 maggio 1995 n. 218, ed in particolare di quello concernente il potere del giudice straniero di conoscere della causa “secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano”, può essere sindacato in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’individuazione del criterio di collegamento stabilito dalla legge e della sua corretta applicazione e in relazione alla congruità della motivazione, mentre non è consentito alcun riesame dei presupposti di fatto sui quali detta competenza sia radicata (Cass., 25 giugno 2002, n. 9247).

Va avvertito che gli artt. 796 s. c.p.c., pur abrogati dalla l. 218/1995, si ritengono tuttora vigenti in subiecta materia, in quanto espressamente richiamati nell’art. 4 del Protocollo addizionale modificativo del Concordato lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984: v. Cass., 30 maggio 2003, n. 8764.

In particolare, riguardo la delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, il giudice italiano, nel controllare il rispetto del contraddittorio nel processo canonico, deve non soltanto accertare che sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. b), dell’accordo tra lo stato e la Santa Sede, 18 febbraio 1984, ma deve altresì verificare, preliminarmente, che siano state osservate le norme dell’ordinamento canonico relative alla notifica della citazione, al termine a comparire, alla costituzione delle parti e alla dichiarazione di contumacia, come prescritto (in via ordinaria, per la delibazione delle sentenze straniere, dall’art. 64 l. 218/1995 e già) dai nn. 2) e 3), art. 797 c. p. c. (così, Cass. 13 febbraio 1991, n. 1503 in Foro it., 1992, I, 872 e in Dir. eccl., 1991, II, 337). L’indagine del giudice della delibazione deve essere condotta con esclusivo riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del processo canonico, restando esclusa la possibilità di una loro integrazione, non essendo ammissibile in questa fase una istruzione probatoria (Cass. 20 ottobre 2005, n. 20281). La censura relativa alla violazione del diritto di difesa di una delle parti nella procedura adottata dal Tribunale ecclesiastico, nel caso di scelta della stessa parte di essere assente dal processo, non può essere esaminata dal giudice della delibazione, per effetto del disposto del citato art. 64 l. 218/1995, siccome attinente allo svolgimento del processo ecclesiastico, al pari della doglianza concernente le modalità di espletamento della consulenza tecnica  (cfr. Cass. 10 maggio 2006, n. 10796, in cui ci si riferisce al rigetto dell’istanza della parte contumace di visionare gli atti del processo). Per di più, il divieto previsto nel processo ecclesiastico per le parti ed i loro difensori di assistere all’esame dei testimoni, nonché il divieto ai difensori di assistere all’interrogatorio delle parti, non integra una compromissione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall’ordinamento dello Stato (così Cass. 19 marzo 1986, n. 1897).

In conclusione, nella pronuncia in oggetto viene confermato il consolidato principio secondo cui in tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, la violazione, nel corso del procedimento, del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione, è riscontrabile soltanto in presenza di una compromissione del diritto alla difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall’ordinamento dello Stato, mentre resta irrilevante una mera diversità di regolamentazione processuale del diritto stesso (così Cass. 19 marzo 2010, n. 6686; Cass., 21 febbraio 2008, n. 4435).