4 Aprile 2017

Frazionamento del credito e abuso del processo. Il punto dopo Cass. Sez. Un. 4090/2017

di Lorenzo Di Giovanna Scarica in PDF

Il contributo ripercorre, sino al recente intervento di Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017 n. 4090, l’evoluzione della giurisprudenza in materia di abuso del processo e parcellizzazione del credito

1) Premessa

Vexata è stata la quaestio relativa alla possibilità di un frazionamento, in più processi, della domanda volta all’accertamento ed alla condanna del debitore al pagamento di uno o più diritti di credito facenti capo al medesimo rapporto obbligatorio.

Ha contribuito ad arricchire il dibattito la recente sentenza a Sezioni Unite, n. 4090 del 2017, con la quale la Suprema Corte ha circoscritto la figura dell’abuso del processo, ribaltando parzialmente il precedente orientamento sul tema.

Nel caso in discorso, veniva censurata per Cassazione la domanda di controparte – un lavoratore di una società – che, dopo aver chiesto ed ottenuto in giudizio la rideterminazione del proprio TFR, aveva proposto, in un tempo successivo, un’altra domanda, tesa al ricalcolo del “premio fedeltà”.

Siffatta domanda, in un primo tempo era stata dichiarata improponibile dal giudice di prime cure, in quanto incidente sulla medesima base di calcolo già utilizzata ai fini della rideterminazione del TFR.

La situazione si era però ribaltata in appello, dove la domanda in questione veniva accolta, in riforma della sentenza di primo grado, sulla base del riconoscimento delle differenze che intercorrevano tra i due crediti, sopra descritti.

Nel primo caso infatti la causa petendi della domanda trovava la sua fonte nella legge, mentre nel secondo caso nel contratto, stipulato tra il lavoratore e la società.

La società datrice di lavoro, soccombente sul punto, ricorreva dunque per Cassazione chiedendo che venisse dichiarata l’improponibilità dell’azione ex adverso esperita.

A suo favore citava come precedente la nota sentenza delle Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23726, asserendo inoltre che la parte avversa non aveva dimostrato, nei propri atti difensivi, i motivi sottesi alla parcellizzazione in giudizio dei propri crediti. Quindi, concludeva affermando che crediti siffatti ben avrebbero potuto essere richiesti con la medesima domanda e nello stesso processo, essendo stati maturati dal lavoratore contestualmente; ossia con la cessazione del rapporto di lavoro.

Con ordinanza n. 1251 del 2016, la sezione lavoro della Cassazione, non condividendo, ai fini della soluzione del caso di specie, le ragioni che avevano portato la Suprema Corte, nel 2007, ad affermare il divieto di parcellizzazione del credito, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

2) Il primo revirement giurisprudenziale sul punto: Cass. Sez. Un. 2007, n. 23726

Al fine di comprendere l’odierna statuizione della Corte di Cassazione, è necessario accennare che il primo precedente a Sez. Un. della Corte, sul punto, è Cass. Sez. Un., 10 aprile 2000, n. 108 (v. DALLA MASSARA, Tra res iudicata e bona fides: le sezioni unite accolgono la frazionabilità nel quantum della domanda di condanna pecuniaria, in Corr. giur., 2000, 1618 ss.).

In quell’occasione, la Cassazione aveva negato che il frazionamento della domanda, avente ad oggetto un unico diritto di credito, in più porzioni rispetto all’intero quantum, costituiva abuso del processo.

In particolare, la Corte aveva dichiarato che non sussisteva violazione del principio del ne bis in idem e dei principi di buona fede e correttezza nei confronti del creditore che aveva agito per una porzione di un credito unitario, riservandosi di promuovere in seguito l’ulteriore giudizio per il residuo.

A ribaltare il principio di diritto sopra enunciato è stata la nota Cass., Sez. un., , n. 23726 del 2007 (v.ne le note di COSSIGNANI, Credito unitario, unica azione, in Nuova giur. civ. comm., 2008, pp. 10458 ss.; FINESSI, La frazionabilità (in giudizio) di un credito: il nuovo intervento delle sezioni unite, in Nuova giur. civ. comm., 2008, pp. 10458 ss.; RESCIGNO, L’abuso del diritto (una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite), in Corr. giur., 2008, 745 ss.).  

Con la richiamata sentenza, la Cassazione ritornava sul tema della parcellizzazione del credito al fine di porre un freno alla pratica del frazionamento giudiziale della domanda; e ciò, in particolare, in relazione a quei casi in cui si discorreva di un unico credito, parcellizzato in plurime azioni.

Siffatto mutamento di vedute, più nel dettaglio, trovava terreno fertile, da un lato, nei già citati principi di correttezza e buona fede (v. supra), dall’altro lato, e, soprattutto, nel nuovo e cogente principio costituzionale del c.d. giusto processo (v. art. 111 cost.).

La buona fede e la correttezza, in particolare, erano state reinterpretate alla luce di una nuova e pregnante interpretazione del diritto vivente, connessa all’art. 2 cost. ed ai correlativi doveri di solidarietà sociale che pervadono il nostro ordinamento costituzionale.

Tali clausole generali, dunque, trasposte dal piano del diritto sostanziale al processo, avrebbero implicato l’impossibilità di una scissione del contenuto dell’obbligazione ai danni del debitore.

Il principio del giusto processo, al contempo, coniugato sotto i termini della ragionevole durata e della parità delle armi tra i litiganti (v. art. 88 c.p.c.), sarebbe stato, a sua volta, di ostacolo alla parcellizzazione della domanda, sottesa alla soddisfazione di un credito unitario.

Si affermava, infatti, che la condotta del creditore finalizzata al frazionamento del credito in giudizio integrava un vero e proprio abuso dello strumento processuale, sanzionabile a pena di inammissibilità della domanda.

3) Segue: l’evoluzione giurisprudenziale in tema di sanzioni successiva a Cass. n. 23726/2007.

Inizialmente, dunque, la conseguenza relativa all’uso abusivo dello strumento processuale era stata quella dell’applicazione, da parte dell’organo giudicante, della sanzione di inammissibilità dell’azione.

E, siffatta conseguenza, in un primo tempo, era stata modulata in modo particolarmente rigoroso.

Nella sentenza Cass. Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15476 (v. sul punto VERONESE, L’improponibilità della domanda frazionata: rigetto in rito o nel merito?, in Obbl. e contr., 2009, 813 ss. e MONTANARI, Note minime sull’abuso del processo civile” in Corr. giur., 2011, 556 ss.), infatti, si era sostenuto che la pronuncia di inammissibilità dell’azione non riguardasse soltanto la seconda azione, di seguito esperita. Il vizio, qualificato in siffatta pronuncia come «improponibilità», avrebbe dovuto coinvolgere anche la prima azione giudizialmente proposta. Precludendo così al creditore il recupero del proprio credito per mezzo del processo.

In altri termini, se dalla prima domanda fosse emerso, ad esempio, attraverso la riserva di azione per il residuo, l’avvenuta parcellizzazione del credito, allora il giudice, in quel caso, avrebbe dovuto rigettare automaticamente anche siffatta prima domanda. E, le conseguenze, com’è ovvio, avrebbero avuto effetti simili a quelli previsti dalla disciplina codicistica per i casi di decadenza e di prescrizione del diritto di azione.

Ad una tale, ed estrema interpretazione della sanzione dell’improponibilità della domanda, aveva fatto così seguito un orientamento giurisprudenziale tendenzialmente più moderato (v. Cass., III sez., 22 dicembre 2011, n. 28286; Cass., Sez. Lav., 10 maggio 2013, n. 11256).

Quest’ultimo, in particolare, allo scopo di evitare di precludere del tutto il diritto di azione del creditore agente, aveva limitato gli effetti della pronuncia di improponibilità dell’azione soltanto alla seconda domanda proposta. Poco importava se successiva o contestuale alla definizione del giudizio sulla prima.

La prima domanda formulata, così, se correttamente proposta, sarebbe stata fatta salva.

Poste siffatte premesse, è da rilevare che tale modus operandi, della giurisprudenza di legittimità, aveva suscitato il dissenso di gran parte della dottrina.

Si riteneva infatti che la sanzione dell’improponibilità dell’azione costituisse una punizione eccessiva, indebitamente lesiva del diritto di azione garantito dalla nostra Carta Costituzionale (v. art. 24 Cost.). E ciò, a maggior ragione, ove si fosse considerato che quest’ultima sanzione era derivata, a sua volta, da una lettura dell’abuso del processo basata sull’interpretazione di semplici clausole generali (v. più di recente, TARUFFO, Abuso del processo, in Contr. e impr., 2015, 832 ss.). La nozione di abuso del processo (v. DONDI, voce Abuso del processo [dir. proc. civ.], in Enc.  dir., Annali, III, Milano, 2010 1 ss.), infatti, in tali frangenti aveva costituito la chiave di volta, concessa al giudice, per rigettare automaticamente domande ritenute abusive.

Alcuna parte della dottrina, dunque, risultava fortemente critica già nei confronti della fattispecie dell’abuso del processo (v. SCARSELLI, Sul c.d. abuso del processo, in Riv. dir. proc., 2012, 1448 ss.; TROPEA, L’abuso del processo amministrativo. Studio critico., Napoli, 2015).

Altra dottrina, invece, pur apprezzando la necessità di una figura siffatta, auspicava una rimeditazione della stessa, sottolineando, da un lato, la necessità di analizzare, caso per caso, la meritevolezza della tutela richiesta dal creditore (v. GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull’abuso dell’azione giudiziale, Milano, 2004; v., da ultimo, dello stesso autore, A proposito del recente libro di Tropea, di abuso del processo e di positivismo giuridico, in Riv. Dir. Proc., 2016, 362 ss.) e, dall’altro, dal punto di vista della sanzione, di rimodulare la stessa in maniera adeguata alla condotta realizzata (v. CORDOPATRI, L’abuso del processo nel diritto positivo italiano, in Riv. dir. Proc. civ., 2012, 874 ss.; GIORDANO, Il litigante temerario paga «in ogni caso». Riflessioni sull’art. 96, comma 3, c.p.c. tra ”abuso del processo” e ”danni punitivi”, in Giur. It., 2012, pp. 10 ss.).

A tali riflessioni, da ultimo, non era risultata insensibile la più recente giurisprudenza (v., Cass. 19 marzo 2015, n. 5491 con nota di FRICANO, Abusiva parcellizzazione del credito: quali sanzioni?, in Norma, 2015). Quest’ultima, infatti, sembrava aver accolto l’idea di una sanzione processuale che fosse divergente dalla rappresentata improponibilità dell’azione.

Tale ultima giurisprudenza, segnatamente, più che denegare l’accesso alla giustizia alla parte istante, propendeva invero per i rimedi della riunione dei procedimenti in questione, ove ciò fosse possibile, ovvero della condanna alla liquidazione delle spese di lite ai danni dell’improbus litigator (v. Cass. Sez. I, ord. n. 10634; 3 maggio 2010 e Cass. Sez. I n. 9488; 30 aprile 2014).

Non si escludeva, infine, neppure la possibilità di una responsabilità disciplinare a carico del difensore che avesse determinato l’indebito aggravamento delle posizioni della controparte, in violazione dell’art. 49 del codice deontologico forense (v. Cass. Sez. Un. n.14374; 10 agosto 2012).

4) La nuova posizione di Cassazione Sez. Un., 16 febbraio 2017 n. 4090.

In tale contesto giurisprudenziale, anche alla luce delle obiezioni mosse dalla dottrina, è pervenuta l’odierna pronuncia della Corte, a Sezioni Unite, n. 4090 del 2017.

Quest’ultima ha fatto chiarezza sul tema in analisi affermando la possibilità da parte del creditore agente di proporre in separati giudizi più domande facenti capo al medesimo rapporto obbligatorio. E ciò a condizione che le azioni in questione abbiano ad oggetto crediti diversi, distinti, anche se relativi al medesimo rapporto di durata tra le parti (v., ad esempio, l’art. 2094 c.c.). Ove però siffatti crediti siano iscrivibili nel medesimo ambito obiettivo di un possibile giudicato, o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, le relative domande potranno essere proposte in separati giudizi solo se risulterà, in capo alla parte attrice, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. Tutto ciò – si avverte – anche “a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale” (v. Cass. n. 4090 del 2017).

La Suprema Corte ha valorizzato così la rilevanza in materia processualcivilistica dell’immanente principio della res iudicata, rimodulandolo alla luce di una nuova interpretazione, causalmente orientata, dell’art. 100 c.p.c.

L’interesse del soggetto agente all’esperimento della domanda giudiziale sembra investire dunque anche la scelta delle modalità di proposizione della azione; suscitando un giudizio sulla causa “in concreto” che avrebbe portato il creditore al recupero di più crediti attraverso l’esperimento di plurime azioni.

Per i casi di frazionamento della domanda avente ad oggetto un credito unitario, invece, la Corte non ha espresso il proprio pronunciamento.

Dunque, si potrebbe pensare che, nel caso di specie, possa continuare ad operare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel 2007, sempreché il creditore non provi il proprio interesse sotteso al frazionamento del credito unitario.

Tale interesse potrebbe essere desunto, ad esempio, come già evidenziato da Cass. n. 108 del 2000, attraverso la richiamata possibilità di fruire di riti più snelli, connessi alle caratteristiche dei crediti che si intendano recuperare per mezzo del processo (alle origini della riportata conclusione, v. Cass. 27 marzo 1957, n.1059, estensore Torrente, con nota di ALLORIO, Giudicato su domanda parziale, in Giur. It., 1958, I, 1, 399 ss.; e, più di recente, v. Cass. n. 22574, del 14 settembre 2016 e Cass. n. 10177, del 18 maggio 2015).

Diversamente opinando, difatti, potrebbero sorgere rilevanti dubbi di legittimità costituzionale, sottesi ad una manifesta disparità di trattamento tra le due ipotesi, sopra riferite.

La Suprema Corte, deve notarsi, è pervenuta a tali importanti considerazioni avendo prima sconfessato la possibilità di scardinare la validità della precedente tesi, affermata da Cass. n. 23726 del 2007, attraverso il semplice riferimento all’argomento sistematico.

Quest’ultimo, infatti, già utilizzato dalla stessa Cass. n. 108 del 2000, può essere foriero di due letture speculari. E difatti l’ordito codicistico ben può essere interpretato tanto a favore dell’una, quanto a favore dell’altra tesi, a seconda dell’ottica processuale che si assume lesa (v. artt. 31, 34, 40 e 104 c.p.c.). E, lo stesso potrebbe dirsi riguardo ai più volte citati principi di buona fede, correttezza, ragionevole durata del processo e del giudicato. Anche il principio dell’estensibilità del giudicato, infatti, senza un inquadramento sistematico, causalmente orientato, potrebbe essere interpretato allo scopo di precludere la riproposizione di una domanda avente ad oggetto il medesimo ambito oggettivo di un’altra precedente domanda, ovvero essere utilizzato quale strumento per accoglierla.

Per tali assorbenti ragioni, la Suprema Corte ha affermato la necessità di una analisi oggettiva, che metta in risalto l’interesse di chi agisce in giudizio, e quindi la sua meritevolezza di tutela.

La dimostrazione di siffatto interesse grava in primo luogo, sul soggetto agente. Quest’ultimo, infatti, secondo la Corte, è responsabile del proprio diritto d’azione, e deve farsene carico attraverso un esercizio consapevole.

Il convenuto sarà onerato, a contrario, di censurare la carenza di interesse ad agire da parte dell’attore, secondo il principio di non contestazione (v. art. 115 c.p.c.).

Al giudice toccherà, quindi, di rilevare, ex actis, la possibile mancanza di un interesse oggettivamente valutabile al frazionamento. E, verificata siffatta ultima evenienza, lo stesso giudice, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., dovrà indicare la questione alle parti; se del caso concedendo un termine per memorie, ex art. 101 co 2 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. n. 12310; del 15 giugno 2015; in dottrina v. GIORDANO, Sull’art. 101 comma 2 c.p.c.: un disposto recente su una questione antica, in Giust. civ., 2012, pp. 139 ss.).

Infine, in tema di sanzioni, la Corte di legittimità ha negato cittadinanza alla possibilità da parte del giudice di dichiarare improponibile l’azione abusivamente intrapresa dalla parte.

Tale ultima sanzione infatti, non essendo stata prevista da alcuna norma di legge, non può trovare appiglio nella mera elaborazione giurisprudenziale, e pertanto deve essere scartata. La Corte però, in tale frangente, ha preferito evitare di pronunciarsi sulla sanzione più congeniale alla risoluzione del caso di cui trattasi, lasciando così tale compito alla giurisprudenza successiva.