13 Giugno 2017

Fido di fatto

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Secondo la giurisprudenza (cfr. App. Torino 3.5.2013; Trib. Torino 4.4.2014, 2.7.2015, 3.1.2017; Trib. Alessandria 21.2.2015; Trib. Taranto 17.9.2015; Trib. Benevento 10.2.2016; Trib. Reggio Emilia 17.9.2016; Trib. Bergamo 3.8.2016; Trib. Pistoia 20.10.2016; App. Napoli 28.12.2016; Trib. Milano 11.1.2017 e 15.2.2017; Trib. Teramo 8.2.2017) si deve ritenere sussistente tra le parti un contratto di apertura di credito in difetto di contratto, con limite massimo quello effettivamente raggiunto, allorché il correntista abbia operato costantemente con saldo passivo, comportamento che non avrebbe evidentemente potuto tenere in assenza del consenso della banca, specie laddove non risulti che quest’ultima abbia mai chiesto rientri né assunto qualunque altra iniziativa negativa nei confronti del cliente.

Ulteriore prova dell’affidamento è rappresentata dalla circostanza che la banca abbia costantemente applicato la commissione di massimo scoperto, istituto che presuppone un affidamento pattizio, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione costante di una somma di denaro.

Anche i report di Centrale rischi concorrono a provare la sussistenza del fido.

D’altra parte l’affidamento di fatto ha rilevanza normativa, considerando che gli “scoperti senza affidamento” sono stati portati dalla Banca d’Italia ad autonoma categoria di rilevanza usuraria, mentre prima rientravano nella categoria dell’apertura di credito, con aumento del tasso-soglia per i primi.

In sostanza, in casi del genere la banca mostra di voler considerare il conto in questione non già propriamente scoperto, ma semplicemente passivo; e ciò sull’implicito ma univoco presupposto del riconoscimento di un affidamento in linea di puro fatto.

Ricapitolando, l’esistenza dell’affidamento di fatto risulta, di regola, dai seguenti elementi sintomatici:

– l’avere la banca consentito al cliente di usufruire di fatto di uno scoperto di c/c, stabilmente e costantemente per lungo tempo (spesso anni);

– l’applicazione, indicata negli estratti conto, di una commissione di massimo scoperto;

– la mancata richiesta della banca, per tutta la durata del rapporto, di un rientro del cliente dallo scoperto di c/c;

– l’indicazione da parte della banca nello scalare trimestrale di scaglioni di tasso;

– l’indicazione da parte della banca nella Centrale Rischi della soglia di affidamento.