8 Novembre 2016

Fideiussione e rapporti bancari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

In presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve rife- rirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c., attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’ obbligazione garantita.

Ne consegue che deve ritenersi valida, per difetto del requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, la clausola derogativa della competenza territoriale, contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali, stipulato da un socio o da un terzo a favore di detta società (Cass. n. 16827/2016; conf. Cass. 25212/2011; Cass. 10107/2005; Cass. 314/2001).

È parimenti diffuso il convincimento della giurisprudenza di legittimità secondo cui  la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.

La mancata richiesta di autorizzazione non può, difatti, configurare una violazione contrattuale liberatoria solo se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev’essere presunta tale, come nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio (Cass. n. 16827/2016; Cass. 3761/2006; Cass. 7587/2001; Cass. 12456/1997).

Nel caso, infine, di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, così che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore. (Cass. n. 16827/2016; Cass. 394/2006; Cass. 11979/2013).