17 Ottobre 2017

Fideiussione: garante e qualifica del debitore principale

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, quando un soggetto presta fideiussione per un debitore non consumatore è da considerarsi a sua volta “non consumatore”, poiché la fideiussione è negozio tipicamente accessorio e quindi la qualifica soggettiva del garante sarebbe attratta dalla qualità del debitore principale. La tesi del professionista “di rimbalzo” è stata formulata dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza “Dietzinger” (Corte di Giustizia CE, 17.3.1998, C-45/96).

La giurisprudenza italiana si è costantemente orientata in senso conforme alla tesi del professionista “di rimbalzo”, ribadendo che “la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore” (Cass. 13.5.2005, n. 10107; Cass. 13.6.2006, n. 13643, Cass. 12.11.2008, n. 27005; Cass. 29.11.2011, n. 25212; più di recente Cass. 16827/2016; Cass. 24846/2016; Cass. 2954/2017).

Una nuova pronuncia della Corte di Giustizia UE (ord. 19.11.2015 C-74/15) ha rimeditato la predetta impostazione, rigettando l’automatismo precedentemente instaurato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, affermando che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (conf. Corte di Giustizia UE 14.9.2016, C-534/2015).

Questo secondo indirizzo è stato di recente recepito dal Collegio di Coordinamento dell’ABF con la decisione n. 5368/2016 (in arg., v. anche Trib. Palermo 13.12.2005).