13 Giugno 2016

Fideiussione e rapporti bancari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Si segnalano due pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia di fideiussione, garanzia personale diffusamente utilizzata dalle banche nelle operazioni di finanziamento.

Con la recente Cass. n. 4112/2016, i giudici di legittimità hanno stabilito che l’assenso del fideiussore, nel caso previsto dall’art. 1956 c.c. (liberazione del fideiussore per obbligazione futura), non impone la forma scritta, non potendosene affermare la configurazione in termini di accordo a latere del contratto bancario cui la fideiussione accede, costituendo la norma suddetta molto più semplicemente un’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti (Cass. n. 394/2006).

La stessa decisione ha altresì ribadito che vi possono essere casi in cui la richiesta di speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è necessaria perché l’autorizzazione può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore. In altri termini, in ipotesi di concessione del credito nonostante il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta comune al fideiussore.

È stato così affermato che i presupposti applicativi dell’art. 1956 cod. civ. non

ricorrono quando, per esempio, in una stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, visto che la richiesta  di  credito,  in  tali casi,  proviene sostanzialmente dalla persona fisica che somma la posizione di garante, donde la conoscenza della difficoltà economica del debitore devesi ritenere quanto meno comune (in arg. Cass. n. 12456/1997, Cass. n. 7587/2001, Cass. n. 3761/2006).

Insomma, non è necessaria la richiesta di autorizzazione ex art. 1956 c.c. laddove possa ritenersi che vi sia già perfetta conoscenza, in capo al fideiussore – ad es. socio della società debitrice ovvero familiare (ad es. coniuge convivente) del debitore principale – della situazione patrimoniale del soggetto garantito.

Di interesse è anche Cass. n. 16213/2015 la quale, dopo aver ribadito che il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, ed individuata tale caratteristica quale fondamentale termine distintivo fra i due rapporti, ne ha fatto discendere il rilievo dell’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale.

La Corte ha ulteriormente osservato che ai fini dell’esperimento della exceptio doli, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze di fatto idonee a costituire oggetto di un’eccezione che potrebbe essere opposta al creditore anche dal debitore garantito, ma deve far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.