12 Febbraio 2019

Fallimento, fatture e date “incerte”. Quando “a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina”

di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & AssociatiMassimo Di Terlizzi - Studio Pirola Pennuto Zei e Associati Scarica in PDF

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 27 settembre 2018 n. 1389 (pubblicata il 18 gennaio 2019)

Parole chiave: fallimento – ammissione al passivo – opposizione – data scrittura privata non autenticata – fattura – data certa – documento di trasporto

Massima: “Poiché l’art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili al fallimento

Disposizioni applicate: art. 95, 98 e 99 l.f. – artt. 1378, 1510, 2704 c.c..

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in commento (27 settembre 2018 n. 1389), si occupa di riaffermare il concetto della “data certa” da attribuire alla scrittura privata, ai fini dell’insinuazione al passivo del relativo credito, nell’ottica della sua opponibilità ad una procedura fallimentare.

Nel caso di specie, il Giudice Delegato nel proprio Decreto (ex art. 96 L.F.), con il quale aveva reso esecutivo lo stato passivo della fallita (una S.p.A.), aveva respinto la domanda di ammissione di una creditrice (una S.r.l.), sulla base del fatto che l’asserito credito (derivante da fornitura di infissi in legno e alluminio) portato in fattura e accompagnato dal relativo documento di trasporto (del vettore) non avesse data certa.

Avverso il diniego la creditrice radicava pertanto opposizione avanti al Tribunale fallimentare (artt. 98 e 99 L.F.), il quale avrebbe invece accolto il ricorso dato che, ivi si legge nel Decreto, “contrariamente a quanto ritenuto del giudice delegato, il credito fatto vale … portato da fattura fosse comprovato da documentazione avente data certa, così da renderla opponibile al fallimento … difatti detta fattura era accompagnata da documenti di trasporto, ad essa riferibili, a firma del vettore … che i documenti in questione consentivano di ritenere assolto l’onere della prova della consegna delle merce in applicazione del combinato disposto degli articoli 1378 e 1510 c.c.”.

Il fallimento, in persona del Curatore nominato, ricorreva così per Cassazione sulla base di cinque motivi. Lamentava infatti con il ricorso i) la violazione dell’art. 2704 c.c. (per avere il Tribunale ritenuto che l’apposizione di una data sui documenti di trasporto bastasse a ritenere sufficientemente integrati i requisiti di certezza); ii) la nullità del decreto per inesistenza e contraddittorietà della motivazione; iii) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in ragione dell’assenza di circostanze idonee a conferire data certa ai documenti volti a dimostrare il credito); iv) la violazione degli artt. 1378, 1510 e 2704 c.c. nonché dell’art. 95 l.f. (perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare la posizione di terzo assunta dal curatore in sede di verifica del passivo, neppure avvedendosi che la consegna al vettore non determina la liberazione del venditore nel caso in cui vettore sia quest’ultimo) e infine v) la nullità del decreto ex art. 99 comma 4 L.F (per avere fondato la decisione su documento depositato tardivamente).

Prima di procedere con l’analisi dei profili ravvisati dalla Suprema Corte nella risoluzione della controversia, giova premettere come ai sensi dell’art. 2704 c.c. (norma che disciplina la data della scrittura privata non autenticata nei confronti dei terzi) “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. Tale norma, a ben vedere, rappresenta un’ulteriore applicazione e specificazione del principio dell’affidamento e di tutela dei terzi. La giurisprudenza è peraltro costante nel sostenere la sua struttura “a fattispecie aperta” infatti “L’art. 2704, comma 1, ultima parte, c.c. non contiene un’enunciazione tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi, con la conseguenza che spetta all’interprete stabilire, caso per caso” (cfr. Cassazione 8 novembre 2006 n. 23793).

Ai fini peraltro della insinuazione del credito è peraltro doveroso ricordare come per principio costante in giurisprudenza “i documenti comprovanti il credito debbono avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013, n. 4213). In tal senso, l’anteriorità del credito – rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento – costituisce un elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso, con la conseguenza che tale anteriorità del credito deve essere provata dal creditore istante, in conformità ai principi generali in tema di onere della prova.

E’ bene infine rammentare come Nel giudizio di ammissione al passivo, ai fini dell’opponibilità di scritture private comprovanti il credito, il curatore assume una posizione di terzietà, con conseguente applicazione dell’art. 2704 c.c. e la mancanza di data certa va considerata quale fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa creditoria”(Cfr. in tal senso Cassazione, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013, n.4213).

Venendo al caso di specie, con riferimento al primo motivo (violazione dell’art. 2704 c.c.,) la Corte dichiarandolo inammissibile ha sottolineato come “il Tribunale, lungi dall’affermare che la certezza della data possa dirsi raggiunta “ogni volta che sui documenti, in qualsiasi modo, si è posta una data”, ha viceversa ritenuto che alla fattura potesse nella specie conferirsi data certa attraverso i documenti di trasporto, in quanto provenienti da un soggetto terzo, e che essa, una volta acquisita la certezza della data, per tale via, in applicazione dell’art. 2704 c.c., comma 1, ultimo periodo, comprovasse il credito fatto valere nei confronti del Fallimento, unitamente ai già menzionati documenti di trasporto che dimostravano l’avvenuta consegna”.

Tanto più che il primo motivo può ritenersi inammissibile, anche sotto un differente punto di vista, in quanto correttamente il Tribunale, in applicazione dell’art. 2704 c.c., ha rammentato che “la certezza della data ben può essere fatta discendere dalla deduzione di fatti che, secondo quanto la disposizione espressamente prevede, stabiliscano in modo certo l’anteriorità della formazione del documento”.

Il Tribunale, prosegue la Prima Sezione, “in perfetta armonia con il principio che devolve al giudice di merito l’accertamento della sussistenza ed idoneità di fatti, diversi da quelli specificamente indicati nell’art. 2704 c.c., idonei a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento” ha ravvisato la certezza della data nella specifica circostanza, desumibile dai documenti di trasporto, che la fornitura delle merci oggetto della fattura posta a sostegno dell’insinuazione al passivo, fosse stata consegnata dalla società creditrice al vettore ben prima della dichiarazione di fallimento con conseguente adempimento dell’obbligazione di consegna di essi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1378 e 1510 c.c.

Con riferimento al secondo motivo (nullità del decreto per inesistenza e contraddittorietà della motivazione) la Corte ribadisce l’infondatezza di siffatta doglianza, in quanto la motivazione, seppur scarna, “è senz’altro presente” e che infine “il fondamento della decisione è perfettamente chiaro e comprensibile”.

Anche il terzo motivo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio) è ritenuto parimenti inammissibile dalla Corte, dato che il fallimento ricorrente “lungi dal lamentare l’omessa considerazione di un fatto storico … non ha fatto altro che attaccare la motivazione adottata dal giudice di merito … erroneamente ritenendo che di tale accertamento si potesse fare a meno per la presenza di una data sulla fattura e sui documenti di trasporto”.

Il quarto motivo (la violazione degli artt. 1378, 1510 e 2704 c.c. nonché dell’art. 95 L.F.) viene invece accolto dalla Prima Sezione infatti nell’istituto della vendita di cosa da trasportare, “la liberazione del venditore dall’obbligo di consegna, ai sensi dell’art. 1510 c.c., comma 2, presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile, sicché il Tribunale non poteva attribuire valore ad un documento non si sa neppure da chi sottoscritto … se è ben vero che l’art. 2704 c.c. non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia  al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa, è altrettanto vero che la certezza della data non può essere desunta da documenti di trasporto, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibile al fallimento”.

La Corte dunque, rigettati i primi tre motivi, accolto il quarto, nei limiti sopra illustrati, e assorbito il quinto, ha cassato il decreto, in relazione al motivo accolto, rinviando a diversa composizione della stessa Corte la quale dovrà attenersi al principio di diritto sopra esposto (cfr. massima sopra riportata).