5 Giugno 2018

È escluso il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza di ammissibilità della class action

di Mara Adorno Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018 n. 7244 – Pres. Spirito – Est. D’Arrigo Scarica la sentenza

Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe – Caratteri di decisorietà e definitività – Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità. (d.leg. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140 bis; Cost. art. 111).

[1] L’ordinanza che decide sulla ammissibilità dell’azione di classe ex art. 140 bis d.leg. n. 206 del 2005 è priva del carattere di decisorietà, in quanto si pronuncia, pur se in modo definitivo, solo sulle modalità di svolgimento dell’azione e non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio; ne consegue l’inammissibilità avverso la stessa del ricorso straordinario per cassazione.

CASO

[1] La Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo il reclamo proposto da una Onlus, dichiarava ammissibile l’azione di classe da quest’ultima intrapresa, ai sensi dell’art. 140 bis d.leg. n. 206 del 2005, in proprio e in forza dei mandati conferiti da 271 utenti nei confronti della società avversaria.

Avverso l’ordinanza in questione la società resistente proponeva ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, 7° comma, Cost.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto contro l’ordinanza che statuisce sull’ammissibilità dell’azione di classe che è un provvedimento privo del carattere della definitività e della decisorietà.

Tale carattere non ricorre quando il provvedimento si pronuncia, in modo non definitivo, sulle modalità di svolgimento dell’azione processuale, ma non sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. Pertanto, la Cassazione conclude dichiarando l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost., considerato che la decisione sull’osservanza delle regole che disciplinano il processo, genera un vincolo di tipo processuale, e non incide, invece, sulla situazione sostanziale.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento richiama, facendone coerente applicazione, i principi recentemente espressi dalle Sezioni unite (cfr. Cass., sez. un., 1° febbraio 2017, n. 2610, Foro it., 2017, I, 2432, e Giur. it., 2017, 1852, con nota di D. Amadei, L’azione di classe inammissibile, tra effetti preclusivi e ricorso per cassazione). La Terza Sezione, infatti, torna a ribadire che l’ordinanza, resa in sede di reclamo, dichiarativa dell’ammissibilità di un’azione di classe a tutela dei consumatori ex art. 140 bis d.leg. n. 206 del 2005 è sprovvista dei caratteri della definitività e della decisorietà. Invero, la decisorietà consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice ad incidere sui diritti soggettivi delle parti con efficacia di giudicato. Diversamente, la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo. La definitività del provvedimento che si pronunci sulle modalità di svolgimento dell’azione in giudizio (cioè su un c.d. diritto processuale), ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, è inidonea a giustificare il ricorso straordinario ex art. 111, 7° comma, Cost.

Nel medesimo consolidato filone interpretativo si collocano anche le precedenti Cass. 21 novembre 2016, n. 23631, Foro it., 2017, I, 600; Cass. 24 aprile 2015, n. 8433, id., 2015, I, 2778, con nota di A.D. De Santis, Il drafting della nuova tutela giurisdizionale collettiva risarcitoria (e inibitoria), che rimette al primo presidente la questione «concernente l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, resa in sede di reclamo dalla corte d’appello, che dichiara inammissibile l’azione di classe»; Cass. 14 giugno 2012, n. 9772, id., 2312, I, 2304, con nota di A.D. De Santis, Brevi osservazioni sull’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe e sulle nuove frontiere della tutela collettiva (inibitoria e risarcitoria) dei consumatori, che nega la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’azione di classe, perché fondata su una delibazione sommaria, priva dei caratteri di decisorietà e definitività e quindi inidonea al giudicato sostanziale.