21 Marzo 2017

Effetti del fallimento sui contratti collegati: si applica la disciplina giuridica propria di ciascun contratto

di Camilla Perone Pacifico Scarica in PDF

Tribunale di Nola, II Sez. civ., 17.11.2016, Pres. Rel. Savarese

Locazione finanziaria – submutuo – collegamento negoziale – fallimento – art. 72 quater l.fall.-applicabilità (l.fall. art. 72 quater).

In ipotesi di collegamento negoziale di un contratto di sub mutuo ad una locazione finanziaria immobiliare, intervenuto il fallimento di una delle parti (in specie della locataria – utilizzatrice), laddove il curatore non abbia optato per il subentro, il collegamento negoziale non altera l’autonomia giuridica di ciascun contratto collegato, con conseguente applicazione della speciale e inderogabile normativa fallimentare, di cui all’art. 72 quater l.fall., al solo originario contratto di leasing.

 CASO

Il creditore presentava domanda di ammissione allo stato passivo, sulla base di una fattispecie contrattuale complessa, costituita, da una parte, da un contratto di locazione finanziaria di immobile, dall’altra, da un successivo contratto, denominato di integrazione di locazione finanziaria e sub mutuo, con il quale la locataria, a fronte di un ulteriore finanziamento, procrastinava il tempo del riscatto in modo che coincidesse con il termine di ammortamento del sub mutuo.

Il giudice delegato, ritenendo applicabile l’art. 72 quater l.fall. al solo originario contratto di leasing, in uno alla restituzione dell’immobile, disponeva l’ammissione fondata sulla separazione tra gli importi ammessi per canoni di leasing e gli importi ammessi per sub mutuo, ritenendo applicabile solo per i primi il meccanismo di cui all’art. 72 quater l.fall.

Il creditore proponeva opposizione allo stato passivo, chiedendo l’applicazione dell’art. 72 quater l.fall. all’intera operazione negoziale, sul presupposto che erroneamente sarebbe stato interrotto lo stretto nesso negoziale tra i due contratti.

SOLUZIONE

Ravvisata, sulla base del tenore letterale di alcune clausole, una ipotesi di collegamento negoziale non occasionale, ma funzionale e reciproco tra i contratti (anziché un fenomeno di “unicum” negoziale), il Tribunale applica la speciale e inderogabile normativa fallimentare, ma al solo originario leasing, ritenendo coerentemente che il credito derivante dal contratto di sub mutuo resti soggetto alla disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie ex art. 55 l. fall.

Pertanto, il Tribunale adito rigetta l’opposizione proposta, affermando come il giudice delegato correttamente avesse assunto un provvedimento di ammissione “diversificata”, applicando l’art. 72 quater l.fall. al solo contratto di leasing e non a quello di sub mutuo.

 QUESTIONI

Il caso di specie involge la questione degli effetti del fallimento sul collegamento negoziale ed in particolare della individuazione della disciplina applicabile a ciascun contratto collegato.

Riportati i principi e gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di collegamento funzionale tra i contratti (Cass. Sez. II, 18 settembre 2012 n. 15640; Cass. Sez. III, 10 ottobre 2014 n. 21417; Cass. Sez. III, 19 marzo 2015 n. 5481; Cass. Sez. lav., 22 settembre 2016 n. 18585), il tribunale di Nola parte dal principio, secondo cui il collegamento negoziale, pur potendosi, in base all’esplicazione dell’autonomia negoziale delle parti, concretizzare in un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti tutti, non esclude però che ognuno dei essi si possa invece distinguere in ragione di una propria ed autonoma causa nonché per di una propria individualità giuridica, di talché ciascun contratto resta autonomo sotto il profilo della disciplina applicabile.

Viene, pertanto, ribadito il principio secondo cui il fenomeno del collegamento negoziale reciproco e funzionale lascia impregiudicata l’applicazione della disciplina giuridica propria di ogni contratto, ogniqualvolta tale disciplina, per le finalità più varie, debba trovare applicazione e non vi sia una specifica regolamentazione negoziale delle parti.

Orbene, posto che la normativa fallimentare sui contratti in corso di esecuzione, tra cui l’art. 72 quater l.fall., è una normativa a tutela del fallito, della massa e dei terzi, insuscettibile di deroga, e  considerato che il collegamento negoziale non altera il dato dell’autonomia giuridica in punto di disciplina applicabile a ciascun contratto collegato, a maggior ragione quando intervenga l’elemento pubblicistico dell’insolvenza di una delle parti, il Tribunale applica la normativa fallimentare contenuta nell’art. 72 quater l.fall al solo leasing, ritenendo coerentemente che il credito derivante dal contratto di sub mutuo resti soggetto alla disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie ex art. 55 l. fall.