15 Gennaio 2019

Domicilio digitale e obbligo di notifica dell’atto di appello all’indirizzo pec del difensore

di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Sez. Un., 28 settembre 2018, n. 23620 – Pres. Rordorf – Rel. Campanile

Notificazioni in materia civile – Nullità – Sanatoria notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi – Omissioni del codice fiscale e della dizione “notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994” – Raggiungimento dello scopo – Fattispecie

(L. 21.1.1994, n. 53; D.L. 18.10.2012 n. 179, art.16 sexies; D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, art. 6 bis;  D.M. 21 febbraio 2011 n. 44; C.p.c., art. 325, co. 2)

[1] In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo pec risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

[2] In tema di notificazione in via telematica, la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione. Il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, invero, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove la erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione.

CASO

[1] Il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione proposta dall’AUSL avverso il decreto ingiuntivo, richiesto da una Onlus, relativo al pagamento delle somme a questa dovute per le prestazioni rese negli anni 2006-2007. La creditrice impugnava tale decisione avanti la Corte d’appello che riconosceva il credito e confermava il decreto ingiuntivo. L’Azienda Sanitaria Provinciale ricorreva in cassazione, sulla base di un unico ed articolato motivo, avverso il quale la creditrice resisteva con controricorso.

SOLUZIONI

[1] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, per il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 325 c.p.c., co. 2, decorrente, ai sensi del successivo art. 326 c.p.c, dalla notifica della sentenza al procuratore costituito.

La pronuncia di rito prende comunque in esame le deduzioni con le quali parte ricorrente vorrebbe dimostrare – a sua discolpa – la nullità della detta notificazione, effettuata tramite PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994, tale da impedire la decorrenza del termine “breve” previsto dall’art. 325 c.p.c. In particolare: a) l’indicazione dell’elenco da cui era stato tratto l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore della parte – vale a dire l’Albo degli Avvocati del Foro di Messina – non corrisponderebbe ai “pubblici elenchi” previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, l. 17 dicembre 2012, n. 221; b) risulterebbe omessa l’indicazione del codice fiscale del notificante e della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.

Secondo la Corte tali argomentazioni non sono meritevoli di accoglimento.

Nello specifico, la prima obiezione pare del tutto impropria: a seguito dell’introduzione, da parte dell’art. 16 sexies, d.I. n. 179/2012, del “domicilio digitale”, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., la notificazione degli atti al difensore deve essere eseguita presso la cancelleria solo quando, per causa imputabile al destinatario, non sia possibile effettuarla presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi INI PEC (di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis), nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici – ReGIndE – gestito dal ministero della giustizia.

Tale norma certamente implica un riferimento all’indirizzo di posta elettronica risultante dagli albi professionali, atteso che, in virtù della prescrizione contenuta nel citato D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, commi 2 bis e 5, al difensore fa capo l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo all’ordine di appartenenza e a quest’ultimo è tenuto a inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE.

Peraltro, secondo la Suprema Corte, anche l’art. 5 della legge 53 del 1994, prescrivendo che, in caso di notifica indirizzata a un avvocato, la stessa debba essere inviata all’indirizzo PEC comunicato dal destinatario al proprio ordine, di fatto non può che avallare la tesi secondo cui l’indirizzo PEC estrapolato dall’albo mai potrà essere differente da quello presente sul ReGinDe o Ini-PEC.

[2] Anche la seconda argomentazione del ricorrente – nullità della notificazione per mancata indicazione del codice fiscale del notificante o, nell’oggetto della mail, della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” –  è ritenuta infondata dalla Suprema Corte.

Si tratta, infatti, di mere irregolarità, ovvero di violazioni di norme di rango secondario, sicché deve comunque riconoscersi l’applicabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo,ai sensi dell’art. 156, co. 3, c.p.c.. se il destinatario ha, comunque, ricevuto la notificazione e ha mostrato di averne ben compreso il contenuto.

Allo stesso modo, in caso di notificazione in via telematica, gli eventuali vizi di natura procedimentale (come, l’estensione .doc, anziché .pdf o la mancanza del nome del file nell’attestazione di conformità) restano privi di effetti se viene, comunque, raggiunto il risultato della conoscenza dell’atto notificato via PEC (cfr. Cass. Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. 28 settembre 2018, n. 23458). A tal fine è, comunque, indispensabile che l’erronea applicazione della regola processuale non abbia leso il diritto di difesa, né abbia comportato altro pregiudizio per la decisione.

QUESTIONI

Le Sezioni Unite tornano, dunque, ad occuparsi delle notificazioni a mezzo PEC. Il provvedimento in commento, confermando un orientamento già consolidato (Cass. 11 luglio 2017, n. 17048, in Corr. Giur., 2018, 82, con nota di Bonafine; Cass. 8 giugno 2018 n. 14914; Cass. 17 dicembre 2018 n. 32601), ribadisce che, dopo l’introduzione del “domicilio digitale”, tutte le notifiche degli atti devono essere effettuate tramite PEC  – risultante dagli elenchi INI PEC ovvero presso il ReGindE – e ciò anche nel caso in cui sia stata omessa l’elezione di domicilio presso il Comune in cui si trova l’ufficio giudiziario suddetto (Cass. 14 dicembre 2017, n. 30139).

La soluzione offerta dalla Cassazione pare logica e condivisibile: con tale pronuncia, da una parte, viene, infatti, depotenziata la portata dell’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale “inattualità” (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la notificazione dell’atto in cancelleria, ma necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l’impossibilità per causa al medesimo imputabile). Solo in caso di mancata iscrizione del procuratore costituito al ReGindE, le comunicazioni/notificazioni si considerano validamente effettuate mediante deposito in cancelleria (così, Cass. 28 dicembre 2018, n. 33547, con riferimento alla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.).

Al contempo, la disciplina appena delineata implica un considerevole ridimensionamento dell’ambito applicativo della disposizione, di cui all’art. 82, co. 2, del R.D. n. 37/1934, n. 37, secondo la quale i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, in mancanza della quale il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Stante l’obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi INI PEC ovvero presso il ReGindE, tale norma potrà, infatti, avere un rilievo unicamente in caso di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria (cfr. sul tema Rasia, L’elezione di domicilio sul banco di prova delle comunicazioni e notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata: una prospective overruling delle sezioni unite, in Riv. it. dir. lav., 2013, 177; Alma, L’indicazione della PEC sostituisce l’elezione di domicilio?, in Dir. inf., 2012, 1102),

In conclusione, oggi l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza (in dottrina, Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo civile telematico, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2015, 268). In tal modo, l’art. 125 c.p.c. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale.

Va, infine, ricordato che – a seguito delle modifiche all’art 125 c.p.c., apportate dall’art. 45-bis, co. 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – nei giudizi di merito il difensore non ha più l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata, né la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell’ordine.

Quanto al giudizio in Cassazione, il domicilio digitale, anche se non lo sostituisce formalmente, si affianca a quello fisico. L’art. 366 c.p.c., novellato dall’art. 25. co.1 lett. i) n.1 della L.183/2011, pone tali scelte come alternative. Pertanto, sarà facoltà della parte resistente notificare il controricorso indifferentemente presso il domicilio eletto in Roma, “ovvero” presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, comunicato all’Ordine (sul tema, Ruggeri, Elezione di domicilio nel processo civile, tra mutamenti di giurisprudenza e novità legislative in materia di posta elettronica certifica, in Riv. dir. proc., 2013, I, 233;  Cossignani, Percorsi di giurisprudenza – processo civile telematico: deposito, notificazioni e comunicazioni, in Giur. it., 2017, 982; in giur. Cass. 10 marzo 2014, n. 5457; Cass. 10 novembre 2015, n. 22892; Cass. 16 luglio 2015, n. 14969).