10 Gennaio 2017

Documentazione bancaria e codice della privacy

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

In riferimento al limite decennale posto dall’art. 119, comma 4, TUB alla richiesta di documenti, l’interesse del cliente alla conoscenza di informazioni inerenti a dati e operazioni anteriori al decennio ha trovato, in alcuni casi, soddisfazione attraverso l’inquadramento della richiesta nell’alveo del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy: d.lgs. n. 196/2003). Rilevano, in particolare, gli artt. 7 (“l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano”) e 9 (“i diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”) del Codice della privacy (ABF Roma n. 4219/2013).

Nel dettaglio, l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante del trattamento dei dati; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha altresì diritto di ottenere, tra l’altro, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (art. 7 Codice della privacy).

Il Garante della privacy, con Newsletter del 16.7.2014 ha tuttavia precisato che a) il Codice della privacy consente ai clienti delle banche l’accesso gratuito solo ai propri dati personali contenuti nella documentazione bancaria; b) l’art. 7 Codice privacy non consente di ottenere la copia integrale della documentazione bancaria (estratto conto, contratto di finanziamento, piano di ammortamento); c) la richiesta non può essere avanzata da persone giuridiche.

Dello stesso tenore sono le conclusioni della giurisprudenza di merito (Trib. Siena 11.3.2016) laddove – in riferimento ad un provvedimento emanato dal Garante della privacy che ha ordinato la comunicazione dei dati personali richiesti dall’istante – rileva che “nel caso di specie appare evidente che la documentazione richiesta non riguarda alcuna delle ipotesi di cui al codice della privacy, trattandosi al contrario di documentazione relativa ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti“.